almandithule ha scritto:
Rileggiti quanto scritto nei precedenti post e aggiungi questo:
Corte Costituzionale 198/96
6.- In realtà, ove si intenda la norma - secondo il significato letterale della sua formulazione non superabile da diversa interpretazione - nel senso che il predetto termine decorre dalla data in cui di fatto la Pubblica Amministrazione abbia operato l'identificazione del trasgressore o del responsabile, si consentirebbe una protrazione del termine, rimessa in ultima analisi alla discrezionalità dell'Amministrazione, con un possibile slittamento perfino oltre l'ampio ma rigido termine previsto dalla stessa legge per la contestazione della violazione ai residenti all'estero; e si introdurrebbe così una sorta di causa di sospensione del decorso dei termini, non soggetti a limiti e condizioni.
Ciò non appare legittimo soprattutto considerando che il termine di centocinquanta giorni è stato ritenuto dalla citata sentenza di questa Corte il massimo tollera bile nel bilanciamento delle contrapposte esigenze della Pubblica Amministrazione, da un lato, e del privato cittadino dall'altro.
Diversamente l'inerzia o le disfunzioni organizzative della Pubblica Amministrazione verrebbero a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino; il quale, a considerevole distanza di tempo dall'infrazione, potrebbe non essere più in grado di esercitare pienamente le relative facoltà per salvaguardare i propri interessi. Il predetto bilanciamento si inquadra in quello spirito che esige dalla Pubblica Amministrazione un impegno adeguato all'orientamento espresso nelle norme sui procedimenti amministrativi relative ad un corretto rapporto con i cittadini, richiesto anche per il dovuto rispetto di principi costituzionali, tra i quali quello tutelato dall'art. 24 della Costituzione.
Deve, quindi, ritenersi che, qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti responsabili indicati dalla legge sia identificato successivamente, la notifica debba essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni, decorrenti non dalla data in cui l'amministrazione abbia provveduto ad identificarlo, ma dal momento in cui la stessa sia posta in grado di provvedere alla identificazione, ovverossia da quando - nei confronti dei predetti responsabili - risultino espletate le formalità di iscrizione od annotazione del passaggio di proprietà del veicolo nei pubblici registri automobilistici.
Se il tuo veicolo era iscritto negli archivi MCTC e PRA alla data dell'infrazione allora i giorni decorrono da quella data.
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ciao, questa sent è davvero interessante e forse fa proprio al caso mio ma vorrei un consiglio in proposito.
Ecco la situazione:
- violazione C.d.S. "circolava in ZTL..." in data 13/02/2009
- no contestazione immediata perchè rilevazione con dispositivi elettronici (art. 201/1 bis, lett. g C.d.S)
- il verbale meccanizzato viene redatto in data 13/05/2009 "L'Agente di Polizia Municip......accertava che in data 13/02/2009 etc."
- il verbale mi viene notificato il 25/08/2009 (=193 gg se si calcola dal 13/02)
- ho presentato ricorso al Prefetto che è stato rigettato "considerato che l'infrazione è stata correttamente rilevata e notificata entro i termini di legge, come previsto dal vigente CdS art 201" (il rigetto mi è stato notificato ieri 4/05/2010)
PROBLEMA:
Mi conviene insistere e presentare ricorso innanzi al GdP, alla luce della sentenza Corte Cost. di cui sopra?
Mi sembrano eccessivi 3 mesi per accertare le mie generalità, dato che la macchina è di mia proprietà e il mio veicolo era iscritto al PRA alla data dell'infrazione!!!
Aspetto qualche suggerimento (ho 30gg dal 4/5/09 per presentare ricorso al GdP!!!)
grazie