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Indice del forumForum Autovelox, Patenti e LeggiMulte e Ricorsi

   

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Tempi di notifica dei verbali
1760949
1760949 Inviato: 30 Mag 2007 16:56
 



gene79 ha scritto:
I 150 giorni si contano dal giorno successivo all'infrazione, non dal medesimo.


Art. 201. Notificazione delle violazioni.
1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.

L'accertamento è contestuale alla commissione della violazione e quindi i 150 giorni si contano dalla data della commessa infrazione.


gene79 ha scritto:
E i 150 giorni si contano fino a quando arriva a te la multa. Io e dei miei amici (7) abbiamo fatto ricorso in quantoo la multa contestata 155 giorni dopo e abbiamo TUTTI vinto.


Se tu e qualche tuo amico avete vinto dei ricorsi buon per voi ma non vuol dire che diventi legge e che quindi in tutti casi sia così.

Potreste aver vinto perchè il verbale era comunque consegnato alle poste oltre i 150 giorni (per la notifica di una raccomandata servono infatti da 3 a 5 giorni lavorativi e a voi è arrivata al 155° giorno) oppure perchè chi ha elevato la sanzione o chi ha giudicato il ricorso non era a conoscenza della sentenza della Corte Costituzionale oppure ancora perchè trattasi di sanzioni elevate prima del 26/11/2002 (data della sentenza n° 477).

Ripeto per l'ennesima volta: le sentenze della Corte Costituzionale fanno legge perchè si esprimono direttamente sulla norma e non sul singolo caso e quindi non possono non essere applicate.

Le sentenze della Corte di Cassazione fanno indirizzo giuridico ma non legge perchè si esprimono sul caso di specie.
 
1767580
1767580 Inviato: 31 Mag 2007 16:52
 

in caso di veicolo dato in locazione il termine di 150 giorni riparte dal momento in cui la società locataria comunica al comando i dati del locatario;)
 
5064335
5064335 Inviato: 10 Lug 2008 20:33
 

Ciao a tutti, credo che sto diventando esperto sull'argomento perché sto sperimentando su di me queste cose.
Vi cito 4 casistiche diverse testate sulla mia pelle:
1) ho preso una multa per eccesso di velocità, me l'hanno notificata in tempo, ho fatto ricorso perché MANCA IL CERTIFICATO DI TARATURA e HO VINTO !!! Infatti c'è una norma comunitaria europea di cui l'Italia è firmataria, e ad oggi nessun autovelox in Italia viene tarato (come avviene per le bilance dei negozi o per le pompe di benzina)
2) ho fatto un altro ricorso per lo STESSO MOTIVO e stavolta HO PERSO: il giudice dice che la norma comunitaria dev'essere recepita da una legge dello stato italiano che ancora non c'è (dato che ci sono 60 gg per pagare la multa o fare ricorso, ne erano passati 58 e quindi quando ho perso mi rimanevano solo 2 giorni per pagare o per documentarmi se c'era un errore di forma e quindi mi sono arreso)
3) guidavo l'auto aziendale, da questa presa a noleggio con un contratto a lungo termine. E' arrivata la multa in ditta che mi ha telefonato. Io per prima cosa le ho detto di non pagarla e me la sono fatta mandare per vederla. Chi è il proprietario del veicolo DEVE entro 30 giorni, comunicare chi era l'EFFETTIVO CONDUCENTE al momento dell'infrazione con il modulo allegato alla multa. A quel punto l'ENTE ACCERTATORE (polizia municipale o stradale) deve NOTIFICARE nuovamente la multa al trasgressore (sempre entro i 150 gg dall'accertamento originario) e quest'ultimo quando riceve la multa ho tempo 60 giorni per pagarla o fare ricorso e a quest'ultimo verranno decurtati gli eventuali punti. Nel mio caso io ho fatto scrivere una dichiarazione alla mia ditta dicendo che in quel momento il conducente era MIO FRATELLO CHE RISIEDE IN GERMANIA e ho fatto indicare l'indirizzo di mio fratello. Né la mia ditta né io dobbiamo fare più niente: adesso la polizia deve notificare la multa all'estero con le modalità della Convenzione dell'Aja del 1965 icon_asd.gif o con la Convenzione di Strasburgo (queste 2 me le sto ancora studiando le ho appena scaricate).
4) mi è appena arrivata una multa per eccesso di velocità (in autostrada andavo a 92 ma c'era il limite 60 per lavori).La prima cosa che ho pensato è : "sono pazzi" perché se vado meno di 60 mi i******o pure i TIR è troppo piano anche perché in quel momento nemmeno lavoravano e la strada era semi-deserta!!! Comunque, o dichiaro di nuovo che guidava mio fratello, oppure mia madre (la quale non risiede con me e quindi gli devono notificare di nuovo la multa entro 150 gg dall'accertamento: infrazione 4/6, accertam. 27/5, notifica 24/6, comunico trasgressore 23/7, la notifica deve arrivare a mia mamma entro il 24/10).

Quindi se arriva una multa alla vostra ditta, o all'autonoleggio, loro devono comunicare all'ente accertatore chi era il conducente entro 30 gg e l'ente accertatore deve notificare all'effettivo trasgressore il verbale.

Se avete un parente all'estero, chiedete di aiutarvi, anche se dovessero notificargli il verbale all'estero (cosa molto difficile dato che si fa tramite il consolato ed è una procedura complicatissima) i punti decurtati valgono solo per l'Italia e non nel Paese in cui risiede.

Se avete superato il limite di pochi KM/H fate ricorso per la mancanza del Certificato di Taratura (prima però mandate una raccomandata per richiederlo, perché dato che si può tarare in Svizzera magari i vostri vigili si son fatti furbi). Occhio che perdere il ricorso vi fa pagare il DOPPIO.

Scusate se ho scritto tanto... ma se non avete voglia non leggete icon_twisted.gif

Auguro a tutti di guidare con prudenza e di non prendere multe. Se le prendete, come me, fatelo per delle bischerate (tipo superare il limite di 30 per me la multa è una cagata) se invece andate a 220 FANNO BENE A LEVARE LA PATENTE e I PUNTI!!!

Ciao amici, alla prossima
 
5073825
5073825 Inviato: 11 Lug 2008 15:57
 

Solo alcune precisazioni.

brx80 ha scritto:
Comunque, o dichiaro di nuovo che guidava mio fratello, oppure mia madre (la quale non risiede con me e quindi gli devono notificare di nuovo la multa entro 150 gg dall'accertamento: infrazione 4/6, accertam. 27/5, notifica 24/6, comunico trasgressore 23/7, la notifica deve arrivare a mia mamma entro il 24/10).


Per la notificazione all'effettivo trasgressore identificato dal proprietario ripartono i 150 giorni dalla data in cui la P.A. riceve la comunicazione.

Se il trasgressore risiede all'estero i giorni sono 360.

Corte Costituzionale n° 198/96.

brx80 ha scritto:

Quindi se arriva una multa alla vostra ditta, o all'autonoleggio, loro devono comunicare all'ente accertatore chi era il conducente entro 30 gg e l'ente accertatore deve notificare all'effettivo trasgressore il verbale.


Ora sono 60 i giorni.

La notifica deve essere fatta solo qualora sia il proprietario a dichiarare i dati del conducente.

Se il conducente sottoscrive l'autocertificazione allora non vi è obbligo di notifica in quanto lui stesso dichiara di aver preso visione del verbale.

brx80 ha scritto:
Se avete un parente all'estero, chiedete di aiutarvi, anche se dovessero notificargli il verbale all'estero (cosa molto difficile dato che si fa tramite il consolato ed è una procedura complicatissima) i punti decurtati valgono solo per l'Italia e non nel Paese in cui risiede.


Si passa tramite il consolato se non si conosce l'indirizzo del destinatario.

Altrimenti si effettua una normale notifica mediante raccomandata all'estero.

brx80 ha scritto:
Se avete superato il limite di pochi KM/H fate ricorso per la mancanza del Certificato di Taratura (prima però mandate una raccomandata per richiederlo, perché dato che si può tarare in Svizzera magari i vostri vigili si son fatti furbi). Occhio che perdere il ricorso vi fa pagare il DOPPIO.


Esistono anche in Italia dei centri SIT che effettuano tarature sugli strumenti di velocità.

Solo il Prefetto è obbligato a raddoppiare la sanzione, il G.d.P. no.
 
5075404
5075404 Inviato: 11 Lug 2008 18:24
 

brx80 ha scritto:
Ciao a tutti, ....
Vi cito 4 casistiche diverse testate sulla mia pelle:
1) ho preso una multa per eccesso di velocità, ...
2) ho fatto un altro ricorso per lo STESSO MOTIVO e stavolta HO PERSO: ...
3) guidavo l'auto aziendale,... E' arrivata la multa in ditta ...
4) mi è appena arrivata una multa per eccesso di velocità (in autostrada andavo a 92 ma c'era il limite 60 per lavori).


A parte il punto 4) che ti do pienamente ragione, con un buon Volvo SW ho voluto rispettare i 60( diciamo 65) sulla A4 tra Novara e Santhià, ma mi tornano i brividi a ricordare quello che vedevo nello specchietto retrovisore: i peli che si facevano Mercedes, BMW, Audi, Golf...

Ma ti diverti proprio a giocare con le multe?
Certo è, che poi Leggi e FdO massacreranno noi, con limiti sempre più bassi e sanzioni da Sceriffo di Nottingham che ti lasciano sul lastrico.
 
5146166
5146166 Inviato: 18 Lug 2008 15:17
 

Ho una domanda un po' particolare....

Ho ricevuto un amult aalcuni mesi fa ma non mi è arrivata nessuna notifica...

Da alcuni giorni mi sono accorto che il postino delal nostra zona consegna spesso le mie lettere nella cassetta del mio vicino (io non ho lacassetta perchè di solito me le lasciavano sotto il portoncino) il quale ha tra l'altro il numero civico diverso dal mio.

Me ne sono accorto perchè ho incontrato la sua colf mentre ritirava la posta e mi ha consegnato un avviso di raccomandata per me appena estratto dalla sua casseta.

Il postino, consegnadolo all'indirizzo sbagliato, ha barrato comunque la casella "Inserito avviso in cassetta"

Ora, se quella multa è stata recapitata all'indirizzo sbagliato ma il postino per sua negligenza ha comunque scritto di averlo messo nella mia (inesistente) cassetta postale che rischi corro e che difese ho?
 
5148121
5148121 Inviato: 18 Lug 2008 18:16
 

Che razza di situazione! Comuqnue basta dire che tu non potevi sapere nulla perchè la buca della posta non era tua. punto.
 
5148490
5148490 Inviato: 18 Lug 2008 18:45
 

Art. 201 C.d.S.

3. Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale.

La legge sulla notificazione a mezzo del servizio postale è la 890/82.

Articolo 7
L'agente postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito.
Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.
In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Stando a questa la notifica al vicino non è corretta.

C'è però da considerare che alcuni postini rivestono adesso anche la figura di messo notificatore.

In questi casi la notifica non è più regolata dalla summenzionata legge ma bensì dal Codice di Procedura Civile.

Art. 139 (Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio)
Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purche' non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia e' consegnata al portiere dello stabile dove e' l'abitazione, l'ufficio o l'azienda, e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sotto scrivere l'originale, e l'ufficiale giudiziario da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.


In questo caso quindi la notificazione è regolare anche se effettuata al vicino di casa.

P.S.

In che senso hai ricevuto una multa?

Hai trovato l'avviso sul parabezza o sei stato fermato e ti è stato consegnato un verbale?
 
6306888
6306888 Inviato: 15 Nov 2008 18:26
 

Scusa se non ho piu' guardato il forum ma non capivo come loggare!!

comunque ho trovato il verbale sotto il parabrezza.

Ad oggi non ho piu' avuto notizie di quella multa.... che dite sto rischiando?
 
6372421
6372421 Inviato: 23 Nov 2008 12:49
Oggetto: Accertamento e notifica
 

Salve. Mi è stato notificato un verbale entro i 150 giorni canonici. L'infrazione era un eccesso di velocità rilevato con Traffiphot sr. Cercherò di capire se l'apparecchio, che nel mio caso ha rilevato un eccesso di velocità, viene usato anche per rilevare le infrazioni semaforiche (è vietato usarlo x entrambi gli scopi), ma ciò che rilevo è un'altra cosa: l'infrazione è stata commessa a giugno 2008 e l'accertamento ad ottobre: 4 mesi per "accertare" la violazione? Fine della mancata contestazione è quello di non bloccare il traffico, 150 gg. per mandare la notifica mi sta pure bene, ma 4 mesi per accertare la violazione no, anche perché non parliamo di Los Angeles, ma di S. Nicola la Strada (CE). Qualcuno sa se esiste un limite per l'"accertamento" della violazione, oltre che per l'invio della notifica? Grazie.... Mario
 
6372445
6372445 Inviato: 23 Nov 2008 12:54
 

Sono sempre i soliti 150 giorni, tieni conto che i comuni fanno sempre così in modo da farti dimenticare la dinamica del fatto e scoraggiare eventuali ricorsi.
 
6377849
6377849 Inviato: 23 Nov 2008 23:55
 

Ritornando al discorso del parente residente all'estero:
-i punti non gli vengono decurtati
-la multa chi la deve pagare?
Il trasgressore residente all'estero oppure il proprietario del mezzo?
 
6378813
6378813 Inviato: 24 Nov 2008 8:54
 

nitron ha scritto:
Ritornando al discorso del parente residente all'estero:
-i punti non gli vengono decurtati
-la multa chi la deve pagare?
Il trasgressore residente all'estero oppure il proprietario del mezzo?


1) I punti vengono decurtati. Esiste un'anagrafe italiana per le patenti rilasciate da stati esteri. Se si perdono tutti i punti è inibita la guida solo in Italia.

2) Entrambe le figure sono tenute in egual modo al pagamento della sanzione amm.va (o paga uno o paga l'altro, non tutti e due). L'obbligato in solido ha diritto di rivalza nei confronti del trasgressore (art. 196/4° C.d.S.).
 
6402839
6402839 Inviato: 26 Nov 2008 15:48
 

Tutto ciò vale anche in caso di parente residente in paese non comunitario (Principato di Monaco)?
Se non paga il trasgressore quindi è obbligato a pagare il proprietario del mezzo?
Anche perchè il residente all'estero come fa ad essere perseguibile amministrativamente se non possiede beni e non ha redditi in Italia?
L'anagrafe dei punti per i residenti all'estero però a cosa serve?
Perchè in caso di guida senza punti il documento essendo extracomunitario può essere ritirato in Italia?
Se sì uno poi come fa a guidare nel proprio paese di residenza?
 
6404890
6404890 Inviato: 26 Nov 2008 19:12
 

1) Si. Il diritto di rivalsa lo può far valere il proprietario del veicolo non l'organo che accerta la violazione. Il proprietario è colui che affida il veicolo e quindi è responsabile per la circolazione del veicolo stesso.

Se poi viene fermato vi è l'obbligo del pagamento immediato se il veicolo è immatricolato all'estero (comunitario o non) o se il conducente è munito di patente extracomunitaria (art. 207 C.d.S.).

2) Vedi sopra.

3) Appunto per quello o paga nell'immediatezza o ci si rivale con chi gli ha affidato il veicolo.

4) Perchè alle patenti estere è attribuito lo stesso numero di punti della patente italiana e la riattribuzione del punteggio funziona come per gli italiani.

5) Viene ritirato perchè è considerato sospeso in Italia e quindi si applica la sanzione dell'art. 218 C.d.S.

6) La patente viene subito rispedita tramite l'Ambasciata e si mantiene il diritto a guidare ovunque tranne che in Italia.
 
6414649
6414649 Inviato: 27 Nov 2008 20:03
 

Grazie, sei stato chiarissimo ed esaustivo.
Sai com'è, mio fratello è residente a Monaco e volevo capire un po' come funziona quando gli "impresto" la moto e poi prende le multe.
Un'ultima domanda potrei "imprestare" la moto anche a mia zia visto che pure lei è residente a MC?
E' possibile da parte delle FdO dimostrare chi è realmente alla guida del mezzo in caso di autovelox senza contestazione immediata?
 
6415275
6415275 Inviato: 27 Nov 2008 20:49
 

1) Se tua zia ha la patente A valida per l'Italia si.

2) No in quanto la foto deve essere fatta nel rispetto della privacy, art. 4/3° legge 168/02 (poi scusa con il casco e la foto posteriore come fai ad indentificarlo?).

Quindi puoi "imprestare" la loro patente per violazioni commesse da te icon_wink.gif .

La cosa importante è che non abbiano anche una residenza in Italia.

Se così fosse (e si può accertare) allora non devono esserlo da oltre un anno.

Per residenti da oltre un anno in Italia la patente monegasca non è più valida (non è comunità europea) e deve essere convertita in patente italiana pena la violazione dell'art. 136/7° C.d.S. con successivo ritiro.
 
6415897
6415897 Inviato: 27 Nov 2008 21:33
 

Grazie, ho capito tutto!
Sono tutti residenti a Monaco...
E' come avere la banca dei punti icon_asd.gif icon_exclaim.gif
 
8931101
8931101 Inviato: 30 Nov 2009 11:17
Oggetto: Termine notifica multa
 

Nota automatica aggiunta dal sistema: i messaggi aggiunti da questo punto in poi sono stati generata dalla fusione di due topic.
______________

Ciao, ho spulciato parecchi topic inerenti a questi tema, ero anch'io a conoscenza che ci volevano 150 giorni di tempo per notificare la multa.
Però mi sembrava che nell'ultimo codice della strada, avessero accorciato questo termine, mi sbaglio ?
Qualcuno può darmi questa informazione?

Ho guardato questi topic ma non sono aggiornati
Link a pagina di Motoclub Tingavert
Tempi di notifica dei verbali
 
8931129
8931129 Inviato: 30 Nov 2009 11:25
Oggetto: Re: Termine notifica multa
 

Bl4cKIc3 ha scritto:

Ho guardato questi topic ma non sono aggiornati
Link a pagina di Motoclub Tingavert
Tempi di notifica dei verbali


Per evitare di avere 3 topic differenti sullo stesso argomento li ho raccoti tutti in questo.
Così se e quando ci saranno modifiche sui tempi previsti di notifica dei verbali, le informazioni saranno reperibili qui senza rischiare che si disperdano.

Per la tua domanda aspettiamo che risponda chi è più esperto.

Lamps!
 
8931324
8931324 Inviato: 30 Nov 2009 12:11
Oggetto: Re: Termine notifica multa
 

Bl4cKIc3 ha scritto:
Però mi sembrava che nell'ultimo codice della strada, avessero accorciato questo termine, mi sbaglio ?
No è rimasto a livello di proposta.
L'art. 201 non è stato modificato pertanto il termine per la notifica della violazione è rimasto 150 gg dall'accertamento (360 per i residenti all'estero).

icon_wink.gif
 
8931544
8931544 Inviato: 30 Nov 2009 12:50
 

Grazie mille, grazie della risposta. Buon lavoro doppio_lamp.gif doppio_lamp.gif
 
9079048
9079048 Inviato: 30 Dic 2009 20:03
 

ragazzi problema..
oggi mi è arrivato un tagliandino delle poste con scritto "atti giudiziari"..riporta il mio nome..quello che non capisco è che io non ho nulla di intestato, e l'ultima multa che ho preso risale al 22 settembre..l'ho presa in bicicletta su area pedonale..38 euro..il 24 settembre (cioè 2 giorni dopo) l'ho pagata subito..
quello che mi preoccupa, è che non capisco cosa possa essere oltre a questo, dato che non ho più avuto incontri con le forze dell'ordine ma soprattutto niente più verbali a carico.. inoltre avendomi consegnato il verbale, non dovrebbe arrivarmi alcuna notifica a casa.. l'unica cosa a cui ho pensato è che la multa sia stata messa sul database della polizia locale solamente DOPO che l'avevo pagata, e quindi il pagamento non gli risulta..fortunatamente ho conservato il tagliandino..
però dal 22 settembre son passati più di 60 giorni, quindi mi pare strano..
altra ipotesi..
questo è l'anno della maturità..io e mia mamma abbiamo ipotizzato che potrebbe essere qualcosa riguardo all'esame di di stato..
voi che mi dite? può essere la multa?
 
9081579
9081579 Inviato: 31 Dic 2009 11:51
 

ma "il tagliandino delle poste" sarebbe l'avviso di giacenza? è venuto il postino e non ha trovato nessuno che firmasse?

se è così, priam di fasciarti la testa, vai a ritirare il fascicolo alle poste....




ps= non è che x caso è l'atto di citazione del tizio a cui hai vendto la moto?!
ma sei maggiorenne?
 
9081736
9081736 Inviato: 31 Dic 2009 12:22
 

svelato l'arcano..
in data 4/8/2007 ho preso a cortina d'ampezzo una multa di 180 euro ca..con verbali a mano..
circa 20 giorni dopo l'ho pagata, e PER FORTUNA ho conservato i relativi tagliandi, nonchè i verbali.. uno per specchietto (in cui mi hanno fregato facendomi credere che sulla carta di circolazione fosse riportata la velocità massima) uno per la targa e l'ultimo per un sorpasso..
sorpresonaaaa!!
oggi vado a ritirare una bustina verde alle poste e che mi trovo?
una coattiva (cartella esattoriale, a detta dell'impiegato comunale di Venezia) che riporta:

1)il mio nome
2)la mia data di nascita
3)il giorno stesso dei verbali (4/8/2007)

e fin qui si insomma..potrebbe c'entrare..fino a un certo punto chiaramente, perchè io la multa l'ho regolarmente pagata e questa cosa non ha motivo di esistere..

tuttavia:
1)il mio codice fiscale ha 3 lettere diverse
2)la somma indicata è diversa:
112 di contravvenzione +
44 di mora +
6 di spese di verbale=
162 e rotti euro..
3)non c'è alcun riferimento di verbale, anzi, gli unici numeri che ci sono son completamente sballati..
4)rimane che in quel giorno ho preso 3 verbali di tre multe che ho pagato e ne posso attestare il pagamento..
quello stesso giorno non mi hanno di certo fermato 2 volte, e da quel giorno in poi non ho più preso multe..a cortina poi, meno che meno..

a parte il punto 3, i miei dati non coincidono per niente..

voi che dite?

desert questa è una cosa per te 0509_doppio_ok.gif

i miei si sono incazzati a bestia icon_twisted.gif


comunque si, son maggiorenne dal 25 maggio, ma loro non sanno il mio nome nè cognome..o almeno non se lo ricordano..quello di mia mamma è scritto, quindi in caso dovrebbe essere il nome di mia mamma..e credo che prima di far causa se ne parli tra di noi..
 
9081895
9081895 Inviato: 31 Dic 2009 12:50
 

vabbè, se hai pagato e hai la ricevuta del bollettino, il problema non si pone

chiama l'amministrazione di competenza e chiedigli di inviargli una copia via fax del verbale e della ricevuta
 
9081914
9081914 Inviato: 31 Dic 2009 12:53
 

ti incollo queste info prese da un sito

Citazione:
3. LA CARTELLA ESATTORIALE

Se l'automobilista non provvede a pagare la multa o la successiva ingiunzione, oppure provvede a pagare le stesse con ritardo, a distanza di qualche tempo (anche anni) riceverà una cartella esattoriale, ultimo avviso prima dell'esecuzione forzosa.

L'art. 28 della L.689/81 prevede un termine di 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione per la notifica della cartella esattoriale. .

Contro la cartella esattoriale si può fare ricorso al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica della stessa. Per poter fare ricorso bisogna quindi verificare se il termine di 5 anni di cui detto sia decorso o meno.

E se la multa è stata pagata regolarmente entro i termini?
Probabilmente la consegna della cartella è un errore. Per dirimere ogni dubbio bisogna aver conservato la ricevuta del pagamento, che va esibita alla prefettura o all'ufficio contravvenzioni del Comune, che hanno fatto emettere la cartella esattoriale. Questi enti, in autotutela, riconoscendo l'errore, procedono all'annullamento della cartella. Meglio farsi rilasciare una quietanza liberatoria, da consegnare in copia anche all'ente esattore.

E se prima della cartella non ci è mai stata notificata alcuna multa?
La situazione non è di fatto così rara. In questo caso, in primo luogo, va verificato che il verbale vi sia stato correttamente notificato, in genere a mezzo del servizio postale. È necessario quindi verificare se presso l'ente che ha accertato la multa (Polizia, Comune o altro) esista prova dell'avvenuta notifica alla vostra residenza del verbale. L'ente è tenuto, anche ai sensi della legge sulla trasparenza amministrativa, a mostrarvi le prove dell'avvenuta corretta notifica e ad indicarvi quando e dove la contravvenzione è stata rilevata. Se ci sono errori si può ovviamente fare ricorso al giudice di pace.

Può tuttavia capitare che le poste non abbiano eseguito correttamente la notifica.
A tal proposito se il postino non trova il destinatario del verbale o qualcun altro che possa firmare in sua vece, lascia una cartolina gialla con l'invito a ritirare l'atto presso l'ufficio postale entro dieci giorni. Trascorsi i dieci giorni, senza che il destinatario si sia presentato, l'atto viene restituito al mittente.

Domanda: Come faccio io a provare che il postino mi ha lasciato la cartolina-invito nella mia cassetta postale? Praticamente non ho nessuna possibilità.

Per ovviare a questo inconveniente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 346/1998, ha stabilito che a partire dal 24.9.1998 l'automobilista debba ricevere una seconda raccomandata AR di notifica del verbale, in maniera che non ci possano essere più dubbi sul tentativo di consegna.

E se ho pagato in ritardo il verbale, magari anche solo di un giorno?
Abbiamo detto sopra che quando riceviamo il verbale, si ha tempo 60 giorni (consecutivi, inclusi sabato e domenica) per pagare. Se si paga, anche con un solo giorno di ritardo, il versamento è inutile e l'automobilista riceve ugualmente la cartella con l'invito a pagare nuovamente la sanzione, oltre agli interessi e alle spese di notifica.

Consigli:
La cartella esattoriale può costituire davvero una sorpresa. La possibilità del ricorso – 30 giorni ripetiamo! – è anche qui aperta; prima però bisogna verificare bene quanto detto sopra ed in particolare se i termini, non facili da ricordare, siano stati rispettati e se notifiche e consegne dei precedenti atti siano stati fatte regolarmente.
 
9081989
9081989 Inviato: 31 Dic 2009 13:10
 

desertvulture ha scritto:
vabbè, se hai pagato e hai la ricevuta del bollettino, il problema non si pone

chiama l'amministrazione di competenza e chiedigli di inviargli una copia via fax del verbale e della ricevuta

amministrazione dell'incompetenza icon_lol.gif
comunque scusa e se io non avessi tenuto i verbali e le ricevute? di solito son cose che vanno buttate via subito, perchè si suppone che questi errori clamorosi non vengano fatti..anche perchè la mia sanzione era di 180..non oso immaginare se mi fossi dimenticato di pagare a quanto sarebbe lievitata..
non c'è un modo per avvallare questa cosa?
perchè sinceramente anche se so di essere dalla parte della ragione, per me è un gran peso sul groppone..è una preoccupazione in più..
sarebbe da non pagare, farsi arrivare a casa migliaia di euro di more e poi dimostrargli di aver regolarmente pagato a suo tempo..hahaha icon_lol.gif
 
9082175
9082175 Inviato: 31 Dic 2009 13:43
 

gio7motard ha scritto:

amministrazione dell'incompetenza icon_lol.gif
comunque scusa e se io non avessi tenuto i verbali e le ricevute? di solito son cose che vanno buttate via subito, perchè si suppone che questi errori clamorosi non vengano fatti..

assolutamente no!
quella ricevuta è l'unica prova che attesti il tuo pagamento!
in mancanza, potresti anche essere costretto a pagare di nuovo!
non vanno buttati via....anzi....li devi conservare x 5 anni!
questo nel caso delle multe....perchè la cartella esattoriale può esserti notificata entro 5 anni dalla multa

tutte le altre ricevute (ad es, una quietanza di pagamento rilasciata per la aver comprato un bene da un privato) le devi conservare x 10 anni (ovvero x il termine di prescrizione ordinaria dei diritti)
è l'unico modo che hai per dimostrare di aver pagato il bene, e quindi ripararti da una eventuale pretesa di pagamento del venditore

la regola generale è 10 anni, poi per diritti o crediti specifici, la legge può prevedere prescrizioni più brevi
 
9105362
9105362 Inviato: 5 Gen 2010 18:51
 

altro giro, altra corsa, altra sorpresaaaa icon_biggrin.gif

la cartella esattoriale è arrivata in quanto da parte mia c'è stata una piccola svista..
allora..c'erano 3 verbali, con tre numeri diversi il cui rispettivo importo era di 74+74+36..
verbale 1=74€
verbale 2=74€
verbale 3=36€

i bollettini da pagare in posta tuttavia non erano tutti uguali, ma recavano i diversi numeri dei verbali..
allora per uno il verbale è stato compilato correttamente(nr1) ma con gli altri 2, c'è stato uno scambio, ovvero ho pagato il nr2 36€ e il nr3 74€..la somma veniva ugualmente 187, cioè l'importo totale, ma le sanzioni risultavano pagate diversamente..
c'è da dire però che sono furbi, nel senso che non mi hanno mandato indietro i 36 euro di differenza che avevo messo in più nel 2' verbale, ma la cartella esattoriale però sì.. sti......... 0509_doppio_ok.gif
se almeno avessi ricevuto parte dei soldi indietro, almeno avrei riflettuto, ma non avendo visto nulla, pensavo che il pagamento fosse stato regolare..
chiamando mi hanno detto che la somma versata è regolare, quindi in teoria basterebbe mandargli copia di verbali e bollettini con 2 righe per chiarire il disguido..dite che possa bastare o me la fanno pagare ugualmente la cartella esattoriale?
 
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