almandithule ha scritto:
Rileggiti quanto scritto nei precedenti post e aggiungi questo:
Corte Costituzionale 198/96
6.- In realtà, ove si intenda la norma - secondo il significato letterale della sua formulazione non superabile da diversa interpretazione - nel senso che il predetto termine decorre dalla data in cui di fatto la Pubblica Amministrazione abbia operato l'identificazione del trasgressore o del responsabile, si consentirebbe una protrazione del termine, rimessa in ultima analisi alla discrezionalità dell'Amministrazione, con un possibile slittamento perfino oltre l'ampio ma rigido termine previsto dalla stessa legge per la contestazione della violazione ai residenti all'estero; e si introdurrebbe così una sorta di causa di sospensione del decorso dei termini, non soggetti a limiti e condizioni.
Ciò non appare legittimo soprattutto considerando che il termine di centocinquanta giorni è stato ritenuto dalla citata sentenza di questa Corte il massimo tollera bile nel bilanciamento delle contrapposte esigenze della Pubblica Amministrazione, da un lato, e del privato cittadino dall'altro.
Diversamente l'inerzia o le disfunzioni organizzative della Pubblica Amministrazione verrebbero a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino; il quale, a considerevole distanza di tempo dall'infrazione, potrebbe non essere più in grado di esercitare pienamente le relative facoltà per salvaguardare i propri interessi. Il predetto bilanciamento si inquadra in quello spirito che esige dalla Pubblica Amministrazione un impegno adeguato all'orientamento espresso nelle norme sui procedimenti amministrativi relative ad un corretto rapporto con i cittadini, richiesto anche per il dovuto rispetto di principi costituzionali, tra i quali quello tutelato dall'art. 24 della Costituzione.
Deve, quindi, ritenersi che, qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti responsabili indicati dalla legge sia identificato successivamente, la notifica debba essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni, decorrenti non dalla data in cui l'amministrazione abbia provveduto ad identificarlo, ma dal momento in cui la stessa sia posta in grado di provvedere alla identificazione, ovverossia da quando - nei confronti dei predetti responsabili - risultino espletate le formalità di iscrizione od annotazione del passaggio di proprietà del veicolo nei pubblici registri automobilistici.
Se il tuo veicolo era iscritto negli archivi MCTC e PRA alla data dell'infrazione allora i giorni decorrono da quella data.
ciao a tutti...
premettendo che ho letto 3000 forum e post e questo quotato è quello che più mi convince...
secondo quanto quotato il mio caso è lampante...
infrazione autovelox (68 anziché50 km/h) il 22/08
accertamento e redazione verbale il 17/09
notifica 11/02/10 (147 giorni da accertamento e 170 ca. da infrazione)
quindi ricorrendo ho possibilità!!!
giusto?
grazie di esistere
vale