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nuove norme CdS
2644307
2644307 Inviato: 6 Ott 2007 17:45
Oggetto: nuove norme CdS
 

è di questi giorni l' approvazione di alcune norme riguardanti la sicurezza stradale.
non le ricordo con esattezza, ma comportano una maggiore severità riguardo certe infrazioni come superamento dei limiti di velocità, l'assunzione di alcool e droga e altri.
non avete la sensazione che basterebbe assicurarsi che siano rispettate le attuali norme, anzichè crearne di nuove?
e poi, secondo voi, sarà utile il divieto, da parte dei locali pubblici, di vendere alcolici dopo le due?
io spero di si, ma ho dei forti dubbi.
 
2644412
2644412 Inviato: 6 Ott 2007 18:03
 

Riporto qui le attuali modifiche al C.d.S., scritte da uno dei nostri Esperti in materia:

almandithule ha scritto:
Il 03/10/2007 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 230 la legge 160/07 di conversione del D.L. 117/07.

Rispetto al D.L. 117/07 sono state apportate alcune modifiche (che ho riportato in rosso).

Questo il testo completo:


(Disposizioni in materia di guida senza patente)

All’articolo 116 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.".


(Disposizioni in materia di limitazioni alla guida)

All’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito del seguente:

"1. E’ consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.";

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2–bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo.";

d) al comma 3, primo periodo, le parole: "ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1, 2 e 2-bis" ;

e) al comma 5, primo periodo, le parole: "e comunque prima di aver raggiunto l’età di venti anni," sono soppresse e le parole: "da euro 74 a euro 296" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 148 a euro 594".

Le disposizioni del comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. (Quindi per le patenti conseguite dal 31/01/2008 - parte da me aggiunta che non fa parte del testo).

3. All’articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
"6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.".

(Disposizioni in materia di velocità dei veicoli)

1. All’articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole: "le risultanze di apparecchiature debitamente omologate," sono inserite le seguenti: "anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati,";

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno";

c) il comma 9 è sostituito dai seguenti:

"9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370,00 a euro 1.458,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da da uno a tre mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i tre mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.

9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI .";

il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L’eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all’articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E’ sempre disposto l’accompagnamento del mezzo presso un’officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179.";

e) Il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.".

2. Alla tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, al capoverso "Art. 142", le parole: "Comma 8 – 2" e "Comma 9 – 10" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Comma 8 – 5" e "Commi 9 e 9-bis – 10".

3. All’attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Modifiche all'articolo 157 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di accensione del motore durante la sosta o la fermata del veicolo).

All'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta o la fermata del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 400";
b) al comma 8 sono premesse le seguenti parole: "Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis


(Disposizioni in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida)

Il comma 2 dell’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"2. E’ vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle Forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade e delle autostrade. E’ consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare, che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani, purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie.".

Il comma 3 dell’articolo 173 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

"3.Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 70,00 a euro 285,00.

3–bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, qualora lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio.".

3. Alla tabella dei punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, al capoverso "Art. 173", dopo le parole: "Comma 3 – 5" sono inserite le seguenti: "Commi 3-bis – 5".

(Modifiche agli articoli 186 e 187 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti)

All’articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:
a) con l'ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a un mese (questa parte è stata soppressa), qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a tre mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da due a sei mesi. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da sei mesi ad un anno. All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, quando il reato e' commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell'articolo 223.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2) sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti".

b) al comma 5, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187.";

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 10.000. Se la violazione è commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 ad euro 12.000. Dalle violazioni conseguono la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.";

al comma 8, primo periodo, le parole: "del comma 2" sono sostituite dalle seguenti. "dei commi 2 e 2-bis";

il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Qualora dall’accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8".

con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto fino a sei mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223. con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200, l’arresto fino a tre mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; con l’ammenda da euro 500 a euro 2000 e l'arresto fino a un mese, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

All’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

" 1. Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1000 a euro 4000, l’arresto fino a tre mesi e con la pena accessoria dello svolgimento di un'attività sociale gratuita e continuativa fino a sei mesi, All’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del Capo I, Sezione II, del Titolo VI, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio. Ai fini del ritiro della patente si applicano le disposizioni dell’articolo 223.

1-bis. Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del Titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223.

1–ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo è il tribunale in composizione monocratica. Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2-quater";

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Qualora l’esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all’esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l’ufficio o il comando da cui dipende l’organo accertatore.";

il comma 7 è soppresso;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’articolo 186, comma 7. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119. Si applicano le disposizioni dell’articolo 128, comma 2-bis.".

(Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza)

All’articolo 230, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, aggiungere, dopo le parole: " e delle regole di comportamento degli utenti" le seguenti: ", con particolare riferimento all’informazione sui rischi conseguenti all’assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche".

Sono poi state introdotte delle nuove norme che entreranno in vigore nei prossimi tre mesi con emenazione di uno specifico decreto di attuazione.

Le norme più importanti sono:


(Nuove norme volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradale in caso di guida in stato di ebbrezza).

2. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, con proprio decreto, stabilisce i contenuti delle tabelle di cui al comma 2.

(Fondo contro l'incidentalità notturna).

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo contro l'incidentalità notturna.
2. Chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore 7, viola gli articoli 141, 142, commi 8 e 9, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di euro 200 che vengono destinati al Fondo contro l'incidentalità notturna.
3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono essere usate per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dei trasporti, emana il regolamento per l'attuazione del presente articolo.
5. Per il finanziamento iniziale del Fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


(Destinazione delle maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie).
1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie disposto dal presente decreto sono destinate al finanziamento di corsi volti all'educazione stradale elle scuole di ogni ordine e grado.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro della pubblica istruzione, da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'attuazione del presente articolo disciplinando, agli effetti ella definizione dei programmi e delle relative attività di formazione e di supporto didattico, le modalità di collaborazione di enti ed organismi con qualificata esperienza e competenza nel settore.


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2644616
2644616 Inviato: 6 Ott 2007 18:30
 

Per gli alcolici dovrebbero fare qualcosa di più sensato, tipo un etilometro installato come pulsante d'avviamento a spese dello stato, costerebbe di meno di un autovelox e servirebbe davvero a qualcosa(Fino a che non usciranno fuori i modi per disattivarlo)
Per il resto possono anche mettere limti su limiti e multe da migliaia di euro, ma finchè le strade rimangono insicure e chi ci va sopra non ha ricevuto il minimo di educazione sulla sicurezza stradale(Compresi pedoni e ciclisti) non c'è niente che si possa fare.
 
2651916
2651916 Inviato: 8 Ott 2007 7:21
 

Nyo09 ha scritto:
Per gli alcolici dovrebbero fare qualcosa di più sensato, tipo un etilometro installato come pulsante d'avviamento a spese dello stato, costerebbe di meno di un autovelox e servirebbe davvero a qualcosa(Fino a che non usciranno fuori i modi per disattivarlo)


Sì, così fai soffiare alla tua ragazza astemia, e guidi tu. Oppure paghi 5euro al buttafuori per soffiare.
Ci hanno già provato, non serve a nulla icon_smile.gif
 
2652092
2652092 Inviato: 8 Ott 2007 8:09
 

Calimar ha scritto:
Nyo09 ha scritto:
Per gli alcolici dovrebbero fare qualcosa di più sensato, tipo un etilometro installato come pulsante d'avviamento a spese dello stato, costerebbe di meno di un autovelox e servirebbe davvero a qualcosa(Fino a che non usciranno fuori i modi per disattivarlo)


Sì, così fai soffiare alla tua ragazza astemia, e guidi tu. Oppure paghi 5euro al buttafuori per soffiare.
Ci hanno già provato, non serve a nulla icon_smile.gif


fino a qualche anno fa si andava in discoteca si beveva, e se ti fermavano ti guardavano se eri abbastanza in te ti dicevano di andare piano verso casa e ti lasciavano andare... Da qualche tempo a questa parte gli alcolici non bastano più c'è un' abuso di droghe leggere o pesanti pazzesco in italia, andrebbe fermato prima questo problema ma come al solito si cerca in italia di trovare un capro espiatorio più semplice per nascondere il problema.
 
2652109
2652109 Inviato: 8 Ott 2007 8:14
 

Calimar ha scritto:
Nyo09 ha scritto:
Per gli alcolici dovrebbero fare qualcosa di più sensato, tipo un etilometro installato come pulsante d'avviamento a spese dello stato, costerebbe di meno di un autovelox e servirebbe davvero a qualcosa(Fino a che non usciranno fuori i modi per disattivarlo)


Sì, così fai soffiare alla tua ragazza astemia, e guidi tu. Oppure paghi 5euro al buttafuori per soffiare.
Ci hanno già provato, non serve a nulla icon_smile.gif


Sono d'accordissimo icon_exclaim.gif il modo di aggirare questo sistema è molto semplice e veloce icon_eek.gif
Purtroppo non occorre aggiungere norme + o - strampalate a quelle già esistenti, se non si sensibilizza in maniera importante e seria la testa della gente icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif
 
2652111
2652111 Inviato: 8 Ott 2007 8:14
 

ildoje ha scritto:


fino a qualche anno fa si andava in discoteca si beveva, e se ti fermavano ti guardavano se eri abbastanza in te ti dicevano di andare piano verso casa e ti lasciavano andare... Da qualche tempo a questa parte gli alcolici non bastano più c'è un' abuso di droghe leggere o pesanti pazzesco in italia,


Quoto, purtroppo i test sono difficili, richiedono tempo, e quindi non sono così comuni. Ci vorrebbe un sistema simile all'etilometro...

Citazione:
andrebbe fermato prima questo problema ma come al solito si cerca in italia di trovare un capro espiatorio più semplice per nascondere il problema.


Ecco questo non lo quoto, ma come al solito si preferisce dire "siamo in italia" piuttosto che cercare di capire come stanno le cose.
 
2652170
2652170 Inviato: 8 Ott 2007 8:31
 

Calimar ha scritto:


Citazione:
andrebbe fermato prima questo problema ma come al solito si cerca in italia di trovare un capro espiatorio più semplice per nascondere il problema.


Ecco questo non lo quoto, ma come al solito si preferisce dire "siamo in italia" piuttosto che cercare di capire come stanno le cose.


Se si è arrivati a questo punto purtroppo c'è qualcosa qui in italia che non funziona, penso che lo notiamo tutti che il nostro paese ogni anno che passa peggiora sempre di più, io sono il primo a dispiacermene manca l' educazione, la civiltà delle persone... come puoi pretendere, persino tu che sei di milano come me, di essere in sicurezza quando basta andare sul v.le monza la sera dopo le 21.00 ed essere assaliti ad ogni semaforo da qualcuno che ti vende cocaina. E' assurdo e paradossale, ma è quasi più facile trovarsi della droga che non una birra. Io ho paura a girare a milano di sera con la moto difatti lo evito proprio per questo motivo.
 
2667473
2667473 Inviato: 9 Ott 2007 20:12
 

Io proporrei che al posto del volontariato "Socialmente Utile", e del fondo per le vittime della notte (del quale da buon italiano mi picerebbe sapere quale percentuale realmente va alle vittime, e quanto viene intascato dai politici e quindi di dubbia utilità) tutti quelli che vengono pizzicati ubriachi, o oltre il limite di velocità di 40 Km/h, vengano obbligati a lavorare sulle strade, nel senso metterli ad asfaltare, chiudere le buche sostituire i guardarail, tutto ciò che riguarda la manutenzione delle strade, con una maglietta stampata col motto:
- Buche + Vita.
Ossia fare in modo di unire l'utile al utilità collettiva in maniera tagibile, a tutti.
Oppure la seconda opzione è che la persona a cui viene ritirata la patente deve per il periodo del ritiro assumere a sue spese un disoccupato (patentato) come autista.
Con quest'ultima soluzione avremmo anche risolto il problema della disoccupazione.
Penso sia drastico utopistico ma se ne trarrebbe vantaggio tutti.
Buona Strada
doppio_lamp_naked.gif doppio_lamp_naked.gif
BK66
 
2667870
2667870 Inviato: 9 Ott 2007 20:46
 

Secondo me il fatto di non vendere più alcolici oltre le 2 di notte non ha molto senso.. anche perchè comunque una persona se vuole ha benissimo tutto il tempo prima per ubriacarsi..
 
2668065
2668065 Inviato: 9 Ott 2007 21:04
 

basta togliere per sempre la patente a chi viene trovato ubriaco alla guida icon_wink.gif mezzi pubblici a vita icon_lol.gif
voglio vedere chi beve poi icon_cool.gif
 
2668142
2668142 Inviato: 9 Ott 2007 21:12
 

Giusto sul fatto di far soffiare ad un altro, non ci avevo pensato icon_biggrin.gif

Sul fatto di mettere quelli a migliorare le strade sono daccordo, sarebbe un risparmio anche non intascando una multa, con quello che costa in italia fare una strada icon_rolleyes.gif sempre se vogliono migliorare la nostra sicurezza...

Per gli alcolici per quanto mi riguarda potrebbero vietarli completamente, io non bevo e così sarei molto più felice.. ma molti non lo sarebbero e sopratutto lo stato rinuncerebbe a svariati milioni di tasse sull'alcool
 
2668456
2668456 Inviato: 9 Ott 2007 21:42
Oggetto: Re: nuove norme CdS
 

tyson ha scritto:
e poi, secondo voi, sarà utile il divieto, da parte dei locali pubblici, di vendere alcolici dopo le due?
io spero di si, ma ho dei forti dubbi.



ma certo che sarà utile..almeno chi si ubriaca lo fa prima delle due!!!
icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif

mi sembrano proprio degli incompetenti..... icon_evil.gif icon_evil.gif icon_evil.gif


Saluti Desmo icon_biggrin.gif
 
2668671
2668671 Inviato: 9 Ott 2007 22:08
 

deb ha scritto:
basta togliere per sempre la patente a chi viene trovato ubriaco alla guida icon_wink.gif mezzi pubblici a vita icon_lol.gif
voglio vedere chi beve poi icon_cool.gif

ma non funzionerebbe neanche questo: appena uscita la legge, la polizia rovinerebbe la vita a 2 o 3 persone beccate ubriache alla guida, verrano umiliate, quasi lapidate sulla pubblica piazza, ma tutti quanti continuerebbero a bere, un pò come sulla corsia d'emergenza: tutti ci vanno, la polizia chiude un occhio, ma quando gli rode se ti beccano ti rovinano....
 
2669366
2669366 Inviato: 10 Ott 2007 7:27
 

Nyo09 ha scritto:
Per gli alcolici per quanto mi riguarda potrebbero vietarli completamente, io non bevo e così sarei molto più felice.. ma molti non lo sarebbero e sopratutto lo stato rinuncerebbe a svariati milioni di tasse sull'alcool


Eh a mio zio non piacciono le moto, perché non le proibiamo? Ridurremmo a zero i morti su due ruote. icon_wink.gif

La libertà personale, entro limiti ragionevoli, deve essere rispettata... le leggi devono essere fatte per risolvere i problemi, non per eliminarne la sorgente... se la gente si fa male in moto, devo risolvere il problema, non eliminare le moto icon_wink.gif
 
2669874
2669874 Inviato: 10 Ott 2007 9:00
 

Potrei sempre prendere una macchina e con qualche difficoltà andare in giro su 2 ruote!
Comunque che non si possono vietare queste cose lo so, siamo in un paese libero(icon_rolleyes.gif) dove lo stato dovrebbe pensare alla nostra sicurezza(icon_rolleyes.gif). Continuerà a far ubbriacare tutti e a farli andare su strada perchè ci guadagna non poco, queste leggi mi sembrano fatte solo per far vedere alla gente che fanno qualcosa lasciando tutto come prima.
 
2678547
2678547 Inviato: 11 Ott 2007 8:53
Oggetto: Buon senso e C.d.S.
 

Partiamo dal presupposto che se tutti rispettiamo il C.d.S. non sarebbe necessario asprire ulteriormente le sanzioni. Bisogna smetterla di pensare e dire che la sicurezza stradale è solo un problema del nostro Governo! E' un problema di tutti gli utenti della strada, compresi i pedoni. Se voglio andare in discoteca e ubriacarmi devo avere l'accortezza e la saggezza di farmi portare da un'amico che non beve. A cosa serve la legge di non servire alcolici dopo le 2 di notte nei locali? Inizieranno a servire bottigliette mignon da 100cc prima delle 2 e uno le beve quando vuole. Se si continua con il criterio fatta la legge fatto l'inganno, non possiamo prendercela con altri per l'inasprimento del C.d.S.

Vogliamo davvero iniziare a fare qualcosa di sensato per migliorare il nostro C.d.S.? Iniziamo tutti a usare un minimo di buon senso, alzi la mano chi non ha mai fatto una bravata o che quotidianamente usa delle "furberie" nel traffico delle nostre città. Non dico di rispettare il C.d.S. rigorosamente anche se consigliabile, ma quantomeno iniziamo ad ammettere che qualche volta dalla parte del torto ci siamo anche noi ed iniziamo a rispettare di più, per quanto possibile il C.d.S.

Rileggendo attentamente le nuove modifiche al C.d.S. noto che le pene più pesanti adottate sono a carico di chi viene trovato a guidare in stato di alterazione psicofisica causa alcolici e sostanse stupefacenti, ancora più severe se in questo stato si causano gravi incidenti. Ma non lo trovate più che giusto? Qualcuno ha scritto che gli si dovrebbe togliere la patente a vita... non male come idea, almeno chi guida ubriaco o stupefatto sa a quello che va incontro. Non so la vostra idea in merito, ma in questo caso per me "tolleranza zero!"

Per quanto riguarda gli autovelox alzo le mani, purtroppo sempre più spesso vengono usati solo per far cassa, messi in punti strategici dopo un tratto di strada dove il limite di velocità è 60/40/60.

Lampsss
Cento40
 
2678946
2678946 Inviato: 11 Ott 2007 9:38
Oggetto: Re: Buon senso e C.d.S.
 

Cento40 ha scritto:
Partiamo dal presupposto che se tutti rispettiamo il C.d.S. non sarebbe necessario asprire ulteriormente le sanzioni. Bisogna smetterla di pensare e dire che la sicurezza stradale è solo un problema del nostro Governo! E' un problema di tutti gli utenti della strada, compresi i pedoni. Se voglio andare in discoteca e ubriacarmi devo avere l'accortezza e la saggezza di farmi portare da un'amico che non beve. A cosa serve la legge di non servire alcolici dopo le 2 di notte nei locali? Inizieranno a servire bottigliette mignon da 100cc prima delle 2 e uno le beve quando vuole. Se si continua con il criterio fatta la legge fatto l'inganno, non possiamo prendercela con altri per l'inasprimento del C.d.S.

Vogliamo davvero iniziare a fare qualcosa di sensato per migliorare il nostro C.d.S.? Iniziamo tutti a usare un minimo di buon senso, alzi la mano chi non ha mai fatto una bravata o che quotidianamente usa delle "furberie" nel traffico delle nostre città. Non dico di rispettare il C.d.S. rigorosamente anche se consigliabile, ma quantomeno iniziamo ad ammettere che qualche volta dalla parte del torto ci siamo anche noi ed iniziamo a rispettare di più, per quanto possibile il C.d.S.

Rileggendo attentamente le nuove modifiche al C.d.S. noto che le pene più pesanti adottate sono a carico di chi viene trovato a guidare in stato di alterazione psicofisica causa alcolici e sostanse stupefacenti, ancora più severe se in questo stato si causano gravi incidenti. Ma non lo trovate più che giusto? Qualcuno ha scritto che gli si dovrebbe togliere la patente a vita... non male come idea, almeno chi guida ubriaco o stupefatto sa a quello che va incontro. Non so la vostra idea in merito, ma in questo caso per me "tolleranza zero!"

Per quanto riguarda gli autovelox alzo le mani, purtroppo sempre più spesso vengono usati solo per far cassa, messi in punti strategici dopo un tratto di strada dove il limite di velocità è 60/40/60.

Lampsss
Cento40


quoto parola per parola... icon_cool.gif

sono anch'io per il ritiro della patente per guida in stato di ebbrezza.. icon_cool.gif

se hai bevuto lo sai,e semplicemente non guidi...nessuno ti obbliga a bere,così come a guidare dopo aver bevuto.. icon_cool.gif
 
2679046
2679046 Inviato: 11 Ott 2007 9:53
Oggetto: Re: nuove norme CdS
 

tyson ha scritto:
è di questi giorni l' approvazione di alcune norme riguardanti la sicurezza stradale.
non le ricordo con esattezza, ma comportano una maggiore severità riguardo certe infrazioni come superamento dei limiti di velocità, l'assunzione di alcool e droga e altri.
non avete la sensazione che basterebbe assicurarsi che siano rispettate le attuali norme, anzichè crearne di nuove?
e poi, secondo voi, sarà utile il divieto, da parte dei locali pubblici, di vendere alcolici dopo le due?
io spero di si, ma ho dei forti dubbi.


ho avuto le prime notizie della nuova legge che vieta ai locali dopo le 2 di notte. dalla padella alla brace!! dei miei amici che suonano hanno fatto delle serate a milano, ove in alcuni locali già applicano questa nefasta legge.
bene, il risultato è che la gente invece di "diluire" in tot ore le bevande ora si lancia in una specie di "bunge drinking" folle, ovvero fa letteralemnte il pieno di ogni cosa da mezzanotte alle due! il fisico si satura a dismisura e non ha possibilità d smaltire. gente che sveniva sui divanetti, che barcolalva in bagno. senza contare che alle 2 e mezza il locale era deserto e l gente per la strada, con nel baule ancora una 10ina di latte di birra per finire alal grande la serata.. perciò molta gente insana per le strade di notte!!
ma chi fa le leggi è mai uscito a vedere di persona come funziona in un locale notturno la vita? facendo così ha solamente reso la situazione ancora più pericolosa. chissà a quando una marcia indietro?
vergognoso davvero.. non ci sono parole!
 
2679790
2679790 Inviato: 11 Ott 2007 11:26
 

Citazione:
"2–bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t."


Cosa c...o dovrebbero guidare.. 1 Caterpillar.. Penso sia l'unico mezzo con un peso tale da giustificare 1a potenza accettabile.. icon_eek.gif No seriamente.. ke macchine oggi rientrano in quella categoria?
 
2679958
2679958 Inviato: 11 Ott 2007 11:52
Oggetto: Re: nuove norme CdS
 

tyson ha scritto:
è di questi giorni l' approvazione di alcune norme riguardanti la sicurezza stradale.
non le ricordo con esattezza, ma comportano una maggiore severità riguardo certe infrazioni come superamento dei limiti di velocità, l'assunzione di alcool e droga e altri.
non avete la sensazione che basterebbe assicurarsi che siano rispettate le attuali norme, anzichè crearne di nuove?
e poi, secondo voi, sarà utile il divieto, da parte dei locali pubblici, di vendere alcolici dopo le due?
io spero di si, ma ho dei forti dubbi.


la penso come te... bisognerebbe tirare le orecchie alle forze dell'ordine ed ai giudici per far andare l'Italia...non solo per strada...ma purtroppo pagheranno sempre in pochi per tutti...e da oggi in poi di +...
 
2681287
2681287 Inviato: 11 Ott 2007 14:20
 

FERSAXXX ha scritto:
Citazione:
"2–bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t."


Cosa c...o dovrebbero guidare.. 1 Caterpillar.. Penso sia l'unico mezzo con un peso tale da giustificare 1a potenza accettabile.. icon_eek.gif No seriamente.. ke macchine oggi rientrano in quella categoria?


Il Volkswagen Touareg, pesa 2600kg, il motore in versione base è da 128Kw quindi rapporto peso potenza di 49,23Kw a tonnellata.
Ma non si puo guidare una macchina come la nuova 500, che critiche a parte è una macchina sicurissima. In compenso la 600 che sui crash test ha un bel "Pericolo di morte" si puo tranquillamente portare.
Questo è cio che sta facendo lo stato per renderci piu sicuri... forse la legge andrebbe un attimo rivista..

Poi per chi guida ubbriaco posto di blocco, arresto e ritiro della patente a vita, senza compromessi, tra chi viene fermato e non optra piu farlo e tra chi per paura non lo farà si risolverà molto.. ma se la polizia si mette solo dietro una siepe nascosta con l'autovelox in mano invece di fermare, controllare e punire chi fa qualcosa di sbagliato si rimarrà esattamente come ora.. Per questo andrebbe anche rivisto il codice della strada, certe cose sono insensate.. in città posso fare i 50 all'ora sia nella stradina stretta sotto casa sia sulla casilina a 2 carreggiare 4 corsie per carreggiata in rettilineo. I deputati pensano solo a fare le leggi per prendere i soldi delle votazioni, non pensano alla nostra sicurezza, tanto poi vanno per il centro di Roma a 260 all'ora col vigile che dice "Scusi per averla fermata"
 
2682336
2682336 Inviato: 11 Ott 2007 16:04
 

Nyo09 ha scritto:
Il Volkswagen Touareg, pesa 2600kg, il motore in versione base è da 128Kw quindi rapporto peso potenza di 49,23Kw a tonnellata.
Ma non si puo guidare una macchina come la nuova 500, che critiche a parte è una macchina sicurissima. In compenso la 600 che sui crash test ha un bel "Pericolo di morte" si puo tranquillamente portare.
Questo è cio che sta facendo lo stato per renderci piu sicuri... forse la legge andrebbe un attimo rivista..


E pensi che le case non riusciranno a depotenziarle? Se ci riescono con le moto, non vedo perché con le auto non si possa fare.

Anzi, forse sarebbe meglio farlo su parecchie auto, perché, nonostante tu dica che la nuova Fiat 500 sia un auto sicurissima, è pur sempre un proiettile che può viaggiare fino a 160 km/h...decisamente troppi per un ragazzino neopatentato, che peraltro, non dovrebbe neanche avere sotto il culo un carrozzone come il Tuareg, secondo me.

0510_saluto.gif
 
2682961
2682961 Inviato: 11 Ott 2007 17:17
 

Nyo09 ha scritto:
FERSAXXX ha scritto:
Citazione:
"2–bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t."


Cosa c...o dovrebbero guidare.. 1 Caterpillar.. Penso sia l'unico mezzo con un peso tale da giustificare 1a potenza accettabile.. icon_eek.gif No seriamente.. ke macchine oggi rientrano in quella categoria?


Il Volkswagen Touareg, pesa 2600kg, il motore in versione base è da 128Kw quindi rapporto peso potenza di 49,23Kw a tonnellata.
Ma non si puo guidare una macchina come la nuova 500, che critiche a parte è una macchina sicurissima. In compenso la 600 che sui crash test ha un bel "Pericolo di morte" si puo tranquillamente portare.
Questo è cio che sta facendo lo stato per renderci piu sicuri... forse la legge andrebbe un attimo rivista..


QUOTO. Quando ho parlato del caterpillar mi riferivo proprio a questo.. Alle contraddizioni assurde che vengono fuori con questa legge.. cioè un Suv come il Touareg si, e la 500 no.. icon_question.gif icon_exclaim.gif

Citazione:
I deputati pensano solo a fare le leggi per prendere i soldi delle votazioni, non pensano alla nostra sicurezza, tanto poi vanno per il centro di Roma a 260 all'ora col vigile che dice "Scusi per averla fermata"


QUOTO di nuovo... icon_rolleyes.gif icon_exclaim.gif
 
2683010
2683010 Inviato: 11 Ott 2007 17:21
 

zip90 ha scritto:
purtoppo due giorni fa è morto un ragazzo di 25 anni travolto da un suv guidato da un 19enne idiota che ha fatto un sorpasso azzardato dove era vietato travolgendolo e poi trascinandolo per una 50 di metri uccidendolo e ovviamente l'automobilista ne è uscito illeso, ho visto le foto ed erano una caso impressionante, della moto è rimasto il serbatoio mezza forcella e una ruota
doppio_lamp.gif


caso e tutto ciò ke volete ma i fatti parlano da soli... non penso di dover aggiungere nient'altro... icon_evil.gif

LAMPS al motociclista, ovviamente! icon_sad.gif
 
2683624
2683624 Inviato: 11 Ott 2007 18:27
 

lukino ha scritto:
Nyo09 ha scritto:
Il Volkswagen Touareg, pesa 2600kg, il motore in versione base è da 128Kw quindi rapporto peso potenza di 49,23Kw a tonnellata.
Ma non si puo guidare una macchina come la nuova 500, che critiche a parte è una macchina sicurissima. In compenso la 600 che sui crash test ha un bel "Pericolo di morte" si puo tranquillamente portare.
Questo è cio che sta facendo lo stato per renderci piu sicuri... forse la legge andrebbe un attimo rivista..


E pensi che le case non riusciranno a depotenziarle? Se ci riescono con le moto, non vedo perché con le auto non si possa fare.

Anzi, forse sarebbe meglio farlo su parecchie auto, perché, nonostante tu dica che la nuova Fiat 500 sia un auto sicurissima, è pur sempre un proiettile che può viaggiare fino a 160 km/h...decisamente troppi per un ragazzino neopatentato, che peraltro, non dovrebbe neanche avere sotto il culo un carrozzone come il Tuareg, secondo me.

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LA 500 arriva a 160, la 600 con esattezza non lo so ma ci ho visto più di 140.. Alla fine tutta questa differenza di velocità non c'è, ci si ammazza lo stesso, ma a velocità più basse dove sopravvivi con una 500 non sopravvivi con una 600. Sul fatto che queste velocità, come un suv, non siano alla portata di un neopatentato sono daccordo(E un bel corso di guida sicura da fare prima del foglio rosa non farebbe male a nessuno) ma non sui depotenziamenti, si farebbe come per le moto, compri il mezzo depotenziato, a casa rimetti la potenza piena e vai tranquillamente in giro..

Senza contare un piccolo particolare sulla legge(Almeno era così ai tempi del decreto, e spero che sia stato cambiato) è vero che un neopatentato per un anno potrà portare solo veicoli di bassa potenza, ma è anche vero che queste regole non si applicano al foglio rosa..
 
2685115
2685115 Inviato: 11 Ott 2007 20:32
 

Su due ruote hanno scritto che il limite di età del passeggero è di 4 anni...chi ha sbagliato icon_rolleyes.gif
 
2685202
2685202 Inviato: 11 Ott 2007 20:42
 

Secondo me una persona si ammazza sia con una panda che con una bmw.. e anzi dirò di più, a parità di velocità è molto più sicuro viaggiare con un macchinone potente.. A parità di impatto sicuramente con la panda hai meno possibilità di sopravvivenza. icon_wink.gif
 
2686104
2686104 Inviato: 11 Ott 2007 22:24
 

Dal punto di vista del GUIDATORE nessuno mette in dubbio che una macchina potente sia più sicura di una piccola ( non perchè è potente, ma perchè il fatto che lo sia significa ke ha dotazioni particolari e più efficaci ), ma dal punto di vista di ciò ke ci circonda.. perchè non puoi negare che un neopatentato sia più pericoloso alla guida di un Suv piuttosto che di una 600...
 
2687222
2687222 Inviato: 12 Ott 2007 8:44
 

Nyo09 ha scritto:
Sul fatto che queste velocità, come un suv, non siano alla portata di un neopatentato sono daccordo(E un bel corso di guida sicura da fare prima del foglio rosa non farebbe male a nessuno)ma non sui depotenziamenti, si farebbe come per le moto, compri il mezzo depotenziato, a casa rimetti la potenza piena e vai tranquillamente in giro..


Con i veicoli odierni, progettati come le norme vigenti richiedono, la vedo un po' dura comprarne uno depotenziato e riportarlo a piena potenza nel garage sotto casa...La gestione della potenza è subordinata alla programmazione della centralina, e per riportarla a pieno regime uno dovrebbe avere degli strumenti che hanno solo le officine (quelle autorizzate, non il meccanico del quartiere). Se trovi un'officina di CRIMINALI, allora lo potrai fare, ma il "bricolage moto-informatico" non è roba per chicchessia...

0510_saluto.gif
 
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