375€? Quale sarebbe l'articolo contestato?
Se fosse il 78 comma 3 la sanzione sarebbe di 419€ con il ritiro della carta di circolazione (non il fermo amministrativo). In questo caso, però, si sta applicando l'articolo sbagliato perchè si parla di modifiche a caratteristiche riportate sulla carta (e le frecce non lo sono) e pertanto fare ricorso è il minimo.
Se fosse il 72 comma 13 la sanzione sarebbe di 84 e nessuna sanzione accessoria. Tuttavia, anche per gli effetti dell'articolo 78, comma 2, che dice "Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione", dovremmo andare a scartabellare il regolamento di esecuzione del CdS
Qui la faccenda si complica non poco, quindi non escludo con sufficiente certezza l'applicabilità dell'art 72 comma 13 cds, tuttavia mi sento di escludere che per le frecce sia necessario il nulla osta, previsto esplicitamente dal regolamento solo per i casi individuati dall'articolo 236, comma 2 dello stesso e che qui riporto per completezza:
Citazione:
2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:
a) la massa complessiva massima;
b) la massa massima rimorchiabile;
c) le masse massime sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza massima del motore;
m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo,
è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla-osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio [provinciale] della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.