Leggi e Burocrazie
Omologazioni: proviamo a fare chiarezza
Scritto da davidsnow - Pubblicato 12/08/2011 14:35
Probabilmente chiunque di noi ha apportato delle modifiche alla propria moto pensando che, per essere in regola, bastasse che il pezzo fosse omologato.

Dopo aver provveduto a chiedere informazioni a carabinieri, polizia stradale, motorizzazione e facendo ricerche sulle varie leggi, regolamenti attuativi, circolari, ecc... ho deciso di preparare questo articolo sperando che vi possa essere di aiuto.

In buona sostanza la legge italiana impedisce la stragrande maggioranza delle modifiche, vediamo ora però in dettaglio perché e cosa possiamo cambiare.

Anzitutto dobbiamo fare una distinzione tra caratteristiche costruttive/funzionali e dispositivi di equipaggiamento. In sintesi le prime sono indicate nel libretto di circolazione, gli altri sono indicati nell'articolo 72 del Codice della strada che riporto:

Articolo 72 Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
Comma 1:
I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.


In realtà il terminale di scarico è riportato anche sul libretto ed è più opportuno classificarlo come una caratteristica costruttiva/funzionale (uno scarico diverso può infatti provocare una variazione delle prestazioni della moto)
Riporto ora i due commi fondamentali dell'articolo 72 che parlano di omologazioni:

Comma 8:
I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell’art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

Comma 9
Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell’apposizione.


A questo punto verrebbe da dire che se uno di questi dispositivi ha il contrassegno di omologazione, potrebbe essere montato tranquillamente, invece non è così: non basta! Questo per quanto scritto al comma 1 dell'articolo 78, sempre del Codice della Strada.

Articolo 78 Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

Comma 1:
I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti. Fiscali.


Quindi, a meno che questo dispositivo non abbia contemporaneamente il contrassegno di omologazione ed un certificato che specifichi che può essere montato su quel determinato modello di moto, bisognerebbe procedere con la visita e la prova presso la motorizzazione. Procedura che, a detta di un tecnico della motorizzazione, è pressoché impossibile poiché richiederebbe il nulla osta della casa costruttrice della moto.
Tutto questo a meno che non ci siano norme specifiche del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come indicato dall'articolo 75, comma 3 bis:

Art 75 comma 3-bis:
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.


Tale comma, aggiunto nel dicembre 2008, non sembra però essere stato seguito dai decreti che noi vorremmo.
Caso a parte per i terminali di scarico: per questi esiste una apposita circolare (la DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997) che spiega in modo inequivocabile che se si dispone anche del certificato di omologazione per lo specifico modello di moto, si è in perfetta regola (a meno che ovviamente, tale terminale non venga alterato).

Per completezza, riporto i commi dei due articoli che indicano le sanzioni:

Art 72 comma 13 (riferito ai dispositivi di equipaggiamento)
Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €80,00 a €318,00.

Articolo 78 commi 3 e 4 (riferito alle caratteristiche costruttive/funzionali)
Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €398,00 a €1.596,00.
Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


Se quanto scritto non via ha chiarito le idee, provo con alcuni esempi:

Caso 1:
Sostituzione di un terminale di scarico con uno omologato ma sprovvisto del certificato che lo dichiara valido anche per quel determinato modello di moto: sanzione di €398,00/€1596,00 e ritiro della carta di circolazione. Possibilità di regolarizzazione recuperando il sopra citato certificato

Caso 2:
Sostituzione di un terminale di scarico con uno omologato, provvisto del certificato che lo dichiara valido anche per quel determinato modello di moto: nessun problema

Caso 3:
Sostituzione di un terminale di scarico con uno omologato, provvisto del certificato che lo dichiara valido anche per quel determinato modello di moto ma alterato (es. foratura dbkiller): sanzione di €80,00/€318,00 (art.79 comma 4) oppure sanzione di €398,00/€1596,00 e ritiro della carta di circolazione (art.78 commi 3 e 4). Nessuna possibilità di regolarizzare i dispositivi se non ripristinandoli allo stato originale.

Caso 4:
Sostituzione delle frecce o degli specchietti con uno di tipo omologato ma senza papiro che indica l'idoneità per la moto specifica: sanzione da €80,00 a €318,00 (art.72 comma 13). Possibilità di regolarizzare i dispositivi solo tramite visita in motorizzazione e nulla osta della casa costruttrice

Caso 5:
Sostituzione delle frecce o degli specchietti con uno di tipo non omologato: sanzione da €80,00 a €318,00 (art.72 comma 13) per chi li monta e sanzione da €155,00 a €624,00 per chi li produce sul territorio nazionale, li importa o li vende. (art.77 comma 3-bis). Nessuna possibilità di regolarizzare i dispositivi.

A questo punto rimane solo da chiedersi se arriveranno mai questi decreti citati nel comma 3-bis dell'articolo 75 del Codice della strada...
 

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Commento di: texastornado il 14-08-2011 09:39
ciao david, ha steso un articolo veramente esauriente e chiaro con tanto di esempi pratici.
ti faccio i miei complimenti
in base a quello che scrivi, credo che le moto "multabili" in giro, siano la stragrande maggioranza.
per primo ho sostituito gli specchietti con una coppia di tipo omologato, pensando di essere in piena regola....invece no, potrei essere multato con una sanzione che và dagli 80 ai 300 e passa euro. l'impossibile è ricevere il nulla osta della casa costruttrice, quindi come faccio a metterli in regola? in italia vengono fatte delle leggi ma poi manca l'applicabilità nello specifico!!!
in sostanza tutte le case che producono pezzi after-market, con la nuova legge, potrebbero anche chiudere! oppure produrre pezzi esplicitamente omologati modello per modello, in questo caso, il consumatore finale, ringrazierebbe.
i kit xeno, secondo te, rientrano nell'articolo 72 oppure 78?
Commento di: davidsnow il 14-08-2011 15:23
<b>Precisazione: nei casi 3 e 5, per l'articolo 77 comma 3-bis si ha anche il sequestro e confisca dei pezzi!</b>

Texas anzitutto grazie per l'apprezzamento. Venendo alla tua domanda, essendo praticamente impossibile ricevere il nulla osta da parte della casa costruttrice, allo stato attuale non è possibile essere in regola. Quello che mancano sono proprio i decreti del ministero delle infrastrutture e dei trasporti che dovrebbero individuare le componenti che possono essere sostituite e con quali modalità. Decreti previsti dal Cds da 2 anni ma che non sono mai stati fatti. Preciso che la legge italiana ha sempre previsto l'impossibilità di sostituire i pezzi originali con altri aftermarket qundi sì, in buona sostanza le ditte produttrici di pezzi aftermarket potrebbero chiudere ma non per una legge "nuova": per una legge vecchia come il cucco! L'unica "novità" (del luglio 2010) è che c'è una multa anche per chi produce e commercializza componenti non omologate!
Commento di: fatce65 il 18-08-2011 10:48
non capisco cosa siamo in Europa a fare..... ho amici in germania che possono metterci di tutto sulla moto, ho un harley, e queste moto sono fatte per essere castomizzate, ci sono le strade per omologarle ma costano un casino,
fra un po ti farranno la multa perchè hai gli insetti spiaccicati e non sono di serie.....

scusate la battuta

cmq. molto bello questo articolo è che prendi coscienza che non puoi fare niente.......

ce
Commento di: aerox955 il 14-08-2011 18:09
alla fine dipende da chi trovi, se ti ferma un vigile con un minimo di buon senso, ti lascia andare o magari ti chiede solo la patente e l'assicurazione, se c'è quello che vuole rompere le pa*** ti fa multe salate per ogni cavolata.
Commento di: cry1979 il 18-08-2011 11:53
Scusa ma in Italia dove sono i vigili con il buon senso? al massimo puoi trovare un poliziotto o un carabbiniere ma di vigili fin ora io non ne ho ancora visti soprattutto quando si è in moto
Commento di: remoto il 15-08-2011 19:00
Grazie per l'articolo molto chiaro con gli esempi...
Commento di: Broglia il 18-08-2011 11:20
Bravo,bell'articolo!In sostanza non si può cambiare niente...Meno male che come al solito la legge è incompleta perchè fatta da gente iniorante ed incompetente!Per fortuna tutte le parti inerenti la ciclistica non vengono prese in considerazione,anche perchè sarebbe difficile controllarle,mentre specchietti,freccette,fari e scarichi è un attimo!
Ancora una volta i nostri mangioni che manteniamo a Roma ci hanno dimostrato che tutte le leggi che fanno sono studiate per rubarci dei soldi!
In Germania invece,paese serio,praticamente non ci sono limiti a modifiche(purchè non provochino inquinamento-da loro i catalizzatori erano già obbligatori prima che da noi)purchè vengano approvate dal TUV!
Cos'è il TUV?
Il TUV è un ente di omologazione finanziato dalle industrie private tedesche già nel 1800 per garantire e certificare qualsiasi marchingenio meccanico!Spesso si comprano anche attrezzi del fai da te o pensate alle catene da neve e sono garantite dal TUV.Quando si trova questa dicitura vuol dire che l'oggetto in questione è assolutamente affidabile!Certo,in Germania bisogna passare dal TUV anche solo per cambiare i tubi dei freni!Loro sono seri...L'unico altro paese così fiscale e serio guarda caso è il Giappone!
Tutto il resto...non ci resta che piangere!
Commento di: gionnydee il 18-08-2011 14:16
Anche volendo essere in regola è praticamente impossibile!!
ad esempio le frecce e gli specchietti (salvo casi rari) anche se omologati,non hanno mai il foglio di om da tenere col libretto..
questo perchè non sono specifiche x un modello ma sono universali!!
e le poche cose che ne son provviste (es mascherine portafaro acerbis ecc) non hanno la dicitura x un mezzo specifico,ma c'è solo la sigla di om...
quindi?! che soluzione abbiamo??
Commento di: gionnydee il 18-08-2011 14:20
dimenticavo che alcune hanno il foglio di certificazione del tuv,che però x gli agenti non ha una gran validità!!
secondo quelli che mi han fermato è valido solo nei paesi che hanno il tuv come ente certificazioni..
Commento di: cristiancb il 18-08-2011 14:23
Molto bello e ben fatto l'articolo complimenti, come al solito le leggi italiane danno molto a desiderare incomplete poco chiare e spesso e volentieri inutili. Bisognerebbe non cambiare nulla ma trovo anche assurdo che se faccio una scivolata in moto devo essere costretto ad acquistare tutti i pezzi originali così facendo le case hanno una sorta di monopolio sui pezzi di ricambio e infatti hanno prezzi a volte assurdi per la tipologia di ricambio. Ora peró vorrei porre una domanda , io monto uno scarco ixil (spagnolo) lo scarico ha l'ettichetta di omologazione ed è corredato di certificato di omologazione per la mia moto solo che è in spagnolo, è valido per la circolazione in Italia, siamo pur sempre nell 'ambito dell'Unione europea o non conta nulla ?
Commento di: davidsnow il 21-08-2011 23:39
Se il certificato di omologazione specifica che rispetta la direttiva europea anti-inquinamento e la rumorosità non ci sono problemi!
Commento di: jackcomeback il 18-08-2011 17:11
Ottimo articolo! Ho riportato il link in una discussione sul portatarga che va avanti da troppo tempo proprio qui sul forum. ;) (http://www.motoclub-tingavert.it/t145970s210s.html#12285310)

Proprio un mese fa io ho rimontato il portatarga originale per evitare rogne... e credo che l'unica cosa che monterò non originale sarà uno scarico più avanti. (Oltre alle pinze brembo che mi salvano la vita... spero che nessun poliziotto se ne accorga! :P)
Ciao e complimenti ancora!
Commento di: Derapeur il 18-08-2011 21:58
Interessante! Da quanto letto però mi sembra di capire che la targa non essendo un "dispositivo di equipaggiamento" in quanto non elencato nelle voci di cui sopra e relative all'art. 72 non sia da assoggettare a quei dispositivi che debbano essere oggetto di omologazione della casa madre e pertanto sia solamente opportuno abbia le dimensioni/inclinazione/altezza da terra prescritte dal codice della strada.
Mi sembra comunque strano ci possano essere dispositivi after marcket aventi omologazione ed altri no e sia i primi che i secondi siano oggetto di contravvenzione....

Ciao a tutti.
Commento di: davidsnow il 21-08-2011 23:43
Esatto: per il portatarga il discorso è diverso perchè non è un dispositivo di equipaggiamento...
Riguardo ai dispositivi after-market è così: una recente modifica (del 2010 se non erro) ne VIETA la vendita e, in caso di controllo, oltre alla multa, c'è la CONFISCA dei beni non omologati. Per quelli omologati c'è solo la multa.
Commento di: luca_sax il 19-08-2011 08:33
complimenti per il post. molto preciso e dettagliato.
Commento di: cipo_75 il 19-08-2011 08:56
Ciao a tutti ottimo post, volevo sapere una cosa: hai parlato di foglio di omologazione di frecce e specchietti, però non mi sembra che se acquisti il pezzo originale ti rilasciano un foglio di omologazione. Quindi la domanda sorge spontanea: come fanno a sapere che quello che hai montato tu è aftermarket e non originale solo dal fatto che quelle originali fanno pena oppure c'è un criterio? Ad esempio io ho cambiato le frecce che hanno la stampigliatura sul vetro dell'omologazione ma non sono originali. Grazie
Commento di: davidsnow il 22-08-2011 15:49
Generalmente lo vedono dalle dimensioni: quelle originali sono solitamente più grandi.
Commento di: omaomaoma il 21-08-2011 21:41
ottima sto articolo proprio 5 giorni fa il mio socio è stato fermato da uno in divisa e prepotente..lui ha un z750 e uno scarico sc project..insomma lo sbirro voleva a tutti i i costi mandarlo a fare la revisione..sebbene lo scarico abbia addirittura la doppia omologazione(che in pochissimi hanno)e aveva dietro con se anche la carta di omologazione!E il carabiniere non ci credeva che quello che il mio socio gli mostrava dentro la marmitta era proprio il db killer(che ignoranza)!
Alla fine se vogliono si possono attaccare su tutto quando ci fermano non c'è nulla da fare...per carità dopo si possono contestare e tutto ma tanto lo sbattimento le incazzature e i soldi li mettiamo noi.