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Indice del forumForum Autovelox, Patenti e LeggiMulte e Ricorsi

   

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Aiuto multa e sequestro motorino
723761
723761 Inviato: 8 Ott 2006 20:25
 



Teo86x ha scritto:
AndreaS79 ha scritto:

verbale del 193 è a tutti gli effetti titolo esecutivo per la confisca del ciclomotore qual'ora non si paghi la sanzione entro 60 giorni.....



Domanda:

Vuol dire che se paga entro 60 giorni può riprendersi il motorino?

no Teo....scatta il secondo sequestro se paga il primo entro 60 giorni....in ppratica il sequestro ai fini della confisca per la circolazione in 2 col ciclomotore è + "forte" e assorbe il sequestro per il 193....se si estingue uno dei 2 sequestri entra in vigore l'altro.
allora in pratica...il verbale del 193 è meglio che lo paghi subito entro i 60 giorni...perchè tanto non puoi dilazionarlo ed è sacro santo...poi fa ricorso per il secondo....
Niuttino...ho sentito con mio stupore che il Decreto Legge sul ciclomotore che trasorma la confisca in Fermo è gia' in vigore....e anche se entro 30 giorni questo decreto legge non sarà trasformato in LEGGE...avra' a tutti gli effetti valore legale per questi 30 giorni....quindi....ascoltami bene....domani guardo in comando la data di entrata in vigore del decreto legge....poi te la scrivo...se i verbali sono stati elevati dopo la data di emanazione del decreto legge (finanziaria 2006) fai subito ricorso appellandoti al decreto legge...ma fai ricorso solo per la circolazione in 2 sul ciclomotore...non per l'assicurazione se no il GdP ti manda a quel paese
 
723790
723790 Inviato: 8 Ott 2006 20:37
 

ah ecco gia' trovata la data....03/10/2006..
 
723892
723892 Inviato: 8 Ott 2006 21:08
 

Ok Andrea hai illuso niuttino icon_razz.gif

il post è stato fatto il 2 ottobre... il giorno prima icon_lol.gif

Ce ne vuole proprio TANTA di sfiga eh? icon_razz.gif
 
723930
723930 Inviato: 8 Ott 2006 21:18
 

Teo86x ha scritto:
Ok Andrea hai illuso niuttino icon_razz.gif

il post è stato fatto il 2 ottobre... il giorno prima icon_lol.gif

Ce ne vuole proprio TANTA di sfiga eh? icon_razz.gif

uahahahah...
no però è tutta da vedere....perchè il suo sequestro per il 170 (circolazione in 2) è in corso...quindi io lo farei ricorso...e chiederei la trasformazione del sequestro in fermo ai sensi del D.L. 262/2006
 
723933
723933 Inviato: 8 Ott 2006 21:19
 

comunque domani chiedo al Vice C. e ti faccio sapere
 
724123
724123 Inviato: 8 Ott 2006 22:37
 

Art. 44 del d.l. n° 262 del 2006 testo in vigore dal: 3-10-2006


Art. 44.
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni - Nuovo Codice della strada
1. Al comma 2 dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il quarto periodo e' sostituito dal seguente:
«La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente
quale responsabile della violazione; nel caso di mancata
identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro
obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, deve fornire
all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data
di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della
patente del conducente al momento della commessa violazione.»;
b) il sesto periodo e' sostituito dal seguente:
«Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai
sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che
omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 250 a euro 1.000.».
2. Il punteggio decurtato, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo previgente
la data di entrata in vigore del presente decreto, dalla patente di
guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato
identificato il conducente responsabile della violazione, e'
riattribuito d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze
opera l'agente accertatore, che ne da' comunicazione in via
telematica al Centro elaborazione dati motorizzazione del
Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e
la pianificazione generale dei trasporti. Fatti salvi gli effetti
degli esami di revisione gia' sostenuti, perdono efficacia i
provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo, adottati a
seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la
decurtazione dei punti da riattribuirsi a norma del presente comma.
3. All'articolo 97, del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 7, dopo le parole: «il certificato di circolazione»
sono inserite le seguenti: «, quando previsto,»;
b) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue la sanzione
amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi previsti
dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta salva
la facolta' degli enti da cui dipende il personale di polizia
stradale che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente
che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino delle
caratteristiche costruttive, per lo svolgimento dei compiti
istituzionali e fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno in
caso di accertata illegittimita' della confisca e distruzione. Alla
violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di
sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso
di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per
novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un
periodo di un mese o, in caso di reiterazione delle violazioni nel
biennio, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo
VI.».
4. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Alle violazioni previste dai commi 1 e 2, alla sanzione
pecuniaria amministrativa, consegue il fermo amministrativo del
veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II del
titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un
motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle
violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del
veicolo e' disposto per novanta giorni.».


Però 'articolo del c.d.s. sulla confisca è il 213 comma 2 sexies che recita:


2-sexies. È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169 commi 2 e 7, 170 e 171 del presente decreto legislativo o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un
detentore minorenne. In questi ipotesi l'Autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dal presente articolo, in quanto compatibile

Se quelle sono le uniche modifiche previste, non mi sembra che abbiano modificato alcunchè del regime della confisca, quindi come al solito il legilatore è stato cretino, perchè sostanzialmente non abrogando esplicitamente 213 comma secondo sexies ha cumulato la confisca e il fermo amministrativo.

Speriamo che correggano in sede di conversione. Al momento niuttino, mi spiace ma non mi sembra che sia cambiato molto.
 
725939
725939 Inviato: 9 Ott 2006 15:54
 

Innanzitutto grazie, davvero, con tutte queste informazioni miglioro la mia posizione di sicuro (cioè alla fine magari non mi tocca andare in messico)

in linea teorica il diritto prevede che uno non possa essere punito per un fatto che oggi non costituisca più reato nè con una pena che oggi è stata alleviata, quindi dovrebbero accettare il mio ricorso.

La domanda però è, che senso ha fare ricorso se poi non faccio in tempo ad avere il mio motorino indietro per demolirlo? cioè, io ho pendenti 716 € per la questione dell'assicurazione, ed è impossibile che mi rendano il motorino prima della scadenza della mia multa.

secondo voi si può contrattare una dilazione, nel senso di chiedere di rendere esecutiva la multa solo nel momento in cui avrò il motorino in mano (e una clava nell'altra per distruggerlo)?
 
725971
725971 Inviato: 9 Ott 2006 16:00
 

un'ultima domanda

se faccio ricorso per la confisca, non è che il gdp scopre che ero anche senza assicurazione (guardando l'altro verbale) e mi manda al diavolo??

Visto che in linea teorica sul ricorso per la confisca potrei quasi averci ragione, non conviene ricorrere al prefetto?
 
725985
725985 Inviato: 9 Ott 2006 16:02
 

niuttino purtroppo la confisca per guida senza assicurazione non l'hanno tolta... ti conviene cmq fare ricorso chiedendo il fermo amministrativo e poi la demolizione...
 
726145
726145 Inviato: 9 Ott 2006 16:27
 

Guarda che secondo me il principio dell'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole non trova così facilmente applicazione nella materia delle sanzioni connesse alla violazione delle norme del C.D.S.. Non mi sembra che siano reati come dici tu...quindio la confisca fino a prova contraria rimane...
 
726168
726168 Inviato: 9 Ott 2006 16:31
 

dimitri83 ha scritto:
Guarda che secondo me il principio dell'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole non trova così facilmente applicazione nella materia delle sanzioni connesse alla violazione delle norme del C.D.S.. Non mi sembra che siano reati come dici tu...quindio la confisca fino a prova contraria rimane...


Non è retroattiva, il motorino è stato confiscato il 2ottobre il giorno stesso in cui è entrata in vigore la nuova legge... quindi la confisca per essere andato in due sul motorino potrebbe anche farla togliere, purtroppo rimane la confisca per guida senza assicurazione... E l'unica soluzione per non pagare i 712€ di multa sarebbe fare ricorso al giudice di pace spiegando la situazione e chiedendo il fermo del veicolo ai fini della demolizione per pagare 1/4 del valore del veicolo e non la sanzione piena.
 
726315
726315 Inviato: 9 Ott 2006 17:00
 

Resta però il fatto che comunque avrei bisogno di un po' di tempo perchè non mi renderanno il motorino così facilmente, e intanto c'è l'altro verbale che mi preme...

io vorrei parlare con un vigile e spiegargli che una volta che ho il motorino in mano demolisco tutto, e lo metto pure per iscritto, ma se non me lo danno????
 
726322
726322 Inviato: 9 Ott 2006 17:01
 

Scusa ma non sei ancora andato al comando di quelli che ti hanno fatto il verbale e confiscato il mezzo come ti avevamo detto?

Parlando col comandante magari era lui stesso a sistemare tutto...
 
726334
726334 Inviato: 9 Ott 2006 17:05
 

sono andato e mi hanno detto di aspettare fino a venerdì per presentarmi, non ho capito bene se per farmi parlare con uno in particolare o se perchè in quel momento erano un po' presi
 
726339
726339 Inviato: 9 Ott 2006 17:07
 

Teo86x ha scritto:
dimitri83 ha scritto:
Guarda che secondo me il principio dell'applicazione retroattiva della legge penale più favorevole non trova così facilmente applicazione nella materia delle sanzioni connesse alla violazione delle norme del C.D.S.. Non mi sembra che siano reati come dici tu...quindio la confisca fino a prova contraria rimane...


Non è retroattiva, il motorino è stato confiscato il 2ottobre il giorno stesso in cui è entrata in vigore la nuova legge... quindi la confisca per essere andato in due sul motorino potrebbe anche farla togliere, purtroppo rimane la confisca per guida senza assicurazione... E l'unica soluzione per non pagare i 712€ di multa sarebbe fare ricorso al giudice di pace spiegando la situazione e chiedendo il fermo del veicolo ai fini della demolizione per pagare 1/4 del valore del veicolo e non la sanzione piena.


1, la nuova legge è entrata in vigore il 3 ottobre. lo puoi vedere nel mio post di prima in cui quoto la gazzetta ufficiale che, secondo me, rimane abbastanza attendibile.

se non credete alla mia parola cliccate sul link sottostante e vedete l'art. 44:

Link a pagina di Gazzettaufficiale.it

2. ho dei dubbi che la nuova legge abbia eliminato la confisca, visto che non ha modificato minimamente l'art. 213 comma 2 sexties, la prevede in tutti i casi in cui si circoli in due su veicolo non omologato.
 
726366
726366 Inviato: 9 Ott 2006 17:17
 

sul punto 1 hai ragione... era a decorrere dal 2 ottobre ma la legge è entrata in vigore il 3...

ma sul punto 2 invece hanno cambiato:

art. 170: sparisce la confisca per le violazioni al comma 1 (inosservanza delle modalita' di guida di moto e ciclomotori:impennare, guidare con una mano, posizone a bordo)
e al comma 2 (trasporto di passeggero su ciclomotore) e viene invece inserito il fermo amministrativo per 60 giorni; nel caso di recidiva in un biennio il fermo diventa di 90 giorni


Se xò è come dici tu e l'art. 213 prevede ancora la confisca per mezzo non omologato allora non ci sono scuse e sarebbe in confisca anche se lo avessero beccato dopo il 3 ottobre
 
726398
726398 Inviato: 9 Ott 2006 17:25
 

Questo è il vecchio testo dell'art. 170

Art. 170. Trasporto di persone , animali e oggetti sui veicoli a motore a due ruote
Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessita' per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.

Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma I trainare o farsi trainare da altri veicoli.

Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscono o limitino la visibilita' al conducente. E'ntro i predetti limiti, e' consentito il trasporto di animali purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore.

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da auro 68,25 a euro 275,10.

Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Come vedi non si parla di confisca.

La confisca come ho scritto prima è come una pena accessoria prevista dall'art. 213comma 2-sexies. il quale prevede che:

È sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169 commi 2 e 7, 170 e 171 del presente decreto legislativo o per commettere un reato, sia che la violazione amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne, sia che sia stato commesso da un
detentore minorenne. In questi ipotesi l'Autorità di polizia che accerta la violazione deve disporre il sequestro del veicolo, nonché la sua rimozione e il trasporto in apposito luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, in cui sia custodito a spese del possessore, anche se proprietario, secondo quanto previsto dal presente articolo, in quanto compatibile

Il d.l. del 3 ottobre non abroga, nè modifica questo articolo, quindi secondo me c'è ancora la confisca.
 
726420
726420 Inviato: 9 Ott 2006 17:32
 

beh in effetti nn hai tutti i torti...

Ma allora cosa hanno eliminato? icon_eek.gif

Rimasta la confisca per mezzo non omologato, rimasta in caso di assenza di assicurazione e nel caso di perseverare da parte di un individuo nel guidare un mezzo senza patente...

Hanno eliminato la confisca solo nel caso in cui qualcuno li modifichi illegalmente... nn mi sembra una cosa bella... se un ragazzino non lo modificava x paura di una confisca ora nn ha più problemi icon_eek.gif
 
726429
726429 Inviato: 9 Ott 2006 17:35
 

Il dramma è che in questo modo convivono confisca e fermo...mi sa che hanno scritto una cagata,forse lo aggiusteranno in sede di conversione.

Comunque l'eliminazione della confisca per la modifica è legata secondo me al fatto che ci sono una marea di cause, i gdp non sanno che fare e vogliono sanarle...che schifo.
 
726472
726472 Inviato: 9 Ott 2006 17:46
 

rimane cmq una vaccata... che senso ha un fermo amministrativo? tanto varebbe una multa + spese per revisione a carico del proprietario del mezzo e confisca dei componenti non omologati in quanto materiale illegale icon_rolleyes.gif


con una cosa del genere non vedresti più 50ini modificati in giro icon_lol.gif
 
726522
726522 Inviato: 9 Ott 2006 17:54
 
 
726538
726538 Inviato: 9 Ott 2006 17:58
 

in effetti per me sarebbe stata meglio una multa, che però avrei sommato a tutto il resto.....

Meno male che a Milano c'è la metro....
 
726964
726964 Inviato: 9 Ott 2006 19:11
 

mi scuso con iuttino....ha ragione Dimitri...oggi ho approfondito e niente da fare x niuttino...
sorry ancora...avevo dato solo una letta veloce veloce
 
727728
727728 Inviato: 9 Ott 2006 23:25
 

Teo86x ha scritto:
rimane cmq una vaccata... che senso ha un fermo amministrativo? tanto varebbe una multa + spese per revisione a carico del proprietario del mezzo e confisca dei componenti non omologati in quanto materiale illegale icon_rolleyes.gif


con una cosa del genere non vedresti più 50ini modificati in giro icon_lol.gif
in realtà non è materiale "illegale"... semplicemente non è omologato per l'uso su strada... ma non è mica droga icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_wink.gif
 
727734
727734 Inviato: 9 Ott 2006 23:27
 

Ti chiamerò ParsiGNOLOfal d'ora in poi :p
 
727751
727751 Inviato: 9 Ott 2006 23:36
 

Teo86x ha scritto:
Ti chiamerò ParsiGNOLOfal d'ora in poi :p
chiamami Parsy icon_wink.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
 
12595046
12595046 Inviato: 25 Ott 2011 13:16
Oggetto: Problema sequestro ciclomotore.
 

Nota automatica aggiunta dal sistema: i messaggi aggiunti da questo punto in poi sono stati generati dalla fusione di due topic.
______________

Salve a tutti ragazzi,

Inizio col dire che ho cercato in tutto il web per trovare delle informazioni che mi possano essere utili, ma le mie ricerche non son servite a nulla.
Il mio ciclomotore è stato sequestrato perché non avevo il casco. Il motorino è stato sotto mia custodia a casa mia, ma durante i 60 giorni ho avuto un'emergenza e purtroppo ho dovuto prendere il ciclomotore per andare in ospedale. Durante il tragitto di ritorno, i carabinieri mi fermano e lo sequestrano nuovamente. Con un carroattrezzi lo hanno al portato al deposito giudiziario. Passati 30 giorni mi arriva la notifica dal prefetto dove mi comunica che potevo andar a prendere il ciclomotore sotto sequestro al deposito (ovviamente sempre con un carroattrezzi).
Il motorino è a casa, il secondo sequestro è avvenuto il 18 agosto 2011, mi chiedo se qualcuno di voi sa se c'è un determinato periodo finche io possa riprendermi il libretto di circolazione e di conseguenza usarlo.
Grazie mille.
 
12596404
12596404 Inviato: 25 Ott 2011 17:34
 

Mi suona abbastanza strano ciò che hai scritto...

Questo è l'articolo che avrebbero dovuto applicarti:

Art.214 CdS comma 8 ha scritto:
Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €714,00 a €2.859,00. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo.


Quello che hai scritto tu viene applicato nel caso di reiterazione del reato commesso in precedenza (senza casco)...
 
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