La presente integrazione è pervenuta dall'utente comcamp, esperto in materia, che ringraziamo.
Comcamp ha scritto:
L'articolo "Se vi arriva una multa a casa controllate chi ve la manda..." pubblicato nel sito merita alcune considerazioni.
Intanto il termine "multa", riferito ad una normale contestazione relativa ad una violazione "amministrativa" alle norme del nuovo codice della strada non è esatto perché questo termine è riferito alle violazioni penali. So benissimo che è normale parlare di multe e contravvenzioni ma è bene anche "affinare" i termini e usare quelli giusti. Quindi, per capirsi, quando arriva una busta verde, a casa, è bene fare attenzione a... tutto.
Intanto non serve a nulla non ritirare l'atto dal portalettere perché quest'ultimo vi riporterà la data e la dizione "rifiutato da..." ed è come aver ritirato la busta senza sapere, tuttavia, chi ci scrive e perché.
E' vero che la busta verde deve arrivare entro centocinquanta giorni da quando è stata accertata la violazione ma, per altri versi, ...non è vero. Apposita sentenza della Corte Costituzionale poi tramutata in legge dello Stato dice che il Comando procedente deve consegnare il plico (la busta verde) entro i 150 giorni dal momento dell'accertamento alle poste o ai messi comunali e a nulla vale se le poste o i messi comunali impiegano più giorni a consegnare il plico perché tali giorni non producono alcuna nullità nel procedimento. Dal momento in cui il destinatario riceve il plico decorrono, invece, i tempi per pagare e contestare (sessanta giorni).
Quanto poi al fatto che il Comando Polizia Municipale di Milano o la stessa Polizia Stradale, sempre di Milano, facciano pervenire il plico tramite una ditta privata, per quanto sempre tramite Poste, con sede a Roma Fiumicino, non ha alcun pregio. E' vero che qualche Giudice di Pace ha archiviato il verbale ma è anche vero che tali sentenze (anche se forse non tutte) non sono ancora passate in giudicato (cioè non sono definitive) perché ci sono ricorsi in atto. La diversità dell'ufficio postale è determinata dal fatto che gli enti possono "esternare" determinati compiti (nel caso in esame la stampa e la notifica del verbale) per cui la ditta che ha vinto la gara può avere una sede diversa da quella del Comando procedente.
Quanto alla richiamata sentenza della Corte Costituzionale, quest'ultima non ha detto che la notifica dei verbali è compito solo delle Poste ma che solo le poste possono applicare la legge 890/82 mentre i messi comunali (pubblici o privati) devono applicare gli articoli 143 e seguenti del Codice di procedura civile.
Quanto ai Giudici di Pace, a centinaia sparsi su tutto il territorio italiano, è bene sapere che la sentenza di uno di loro non è un dato di fatto nel senso che non ci si può basare su una sentenza per affermare che tutti i Giudici di Pace la seguiranno, anzi due Giudici di Pace dello stesso mandamento, lo stesso giorno, per identici verbali, la possono pensare in modo diametralmente opposto.
Comunque... quando vi arriva una busta verde a casa, leggete bene tutto perché oltre alla contestazione della violazione e ai termini di pagamento o di contestazione ci possono essere altri obblighi come comunicare il nominativo del conducente o presentare documenti eccetera.
Auguri, comunque, di non ricevere questo tipo di posta ma... dipende da noi.