Dato che come si dice a Roma "so' de coccio".... mi sono cercato il testo integrale della circolare:
Link a pagina di Foxpol.it
riporto i paragrafi in cui si parla del ritiro/revisione "al volo" della patente:
Citazione:
Con una modi f**a dell' art. 128 C.d.S sono state introdotte nuove
ipotesi di revisione della patente di guida che, diversamente dagii altri casi
indicati nella stessa norma, diviene provvedimento cautelare obbligatorio,
senza, cioe, Iasciare margini di valutazione da parte dei competenti Uffici
del DTT.
La novella prevede che sia sempre disposta la revisione della patente
di guida nei confronti del conducente:
che ha provocato un incidente stradale dal quale sono derivate lesioni
gravi alle persone e, a suo carico, sia stata contestata la violazione di
una delle disposizioni del c.d.s. da cui consegue l'applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida.
Il che significa che non solo deve aver provocato lesioni gravi, ma che la causa delle lesioni sia una infrazione del cds per il quale sia prevista la sospensione. Notare la"E" (devono verificarsi entrambe òe condizioni.
Quindi, se supero di oltre 60 Km/h il limite E cosi' facendo ho un incidente con feriti gravi... allora non c'e' aoltanto la sospensione, ma la revisione.
Passiamo al resto...
Citazione:
Secondo la nuova formulazione del comma 2, del!' art. 223 C.d.S, Ia
stessa previsione normativa si applica anche quando il conducente sia
coinvolto in un incidente stradale, determinato da una sua condotta
imprudente per la violazione delle norme del codice della strada, dalla
quale derivino Iesioni personali colpose ovvero un omicidio colposo.
Per effetto della nuova formulazione della norma, l' operatore di
polizia che procede al rilevamento di un sinistro stradale che abbia
provocato Iesioni personali a terzi ovvero oa morte di una o piu' persone,
deve procedere al ritiro immediato della patente di guida del conducente
responsabile del sinistro nei confronti del quale sia accertata la violazione
di una norma di comportamento che abbia determinato o concorso a
produrre le lesioni stesse o0 Ia morte.
La patente ritirata in occasione del rilevamento del sinistro stradaIe,
unitamente a copia del rapporto del rilevo dell'incidente e del verbale di
contestazione per il comportamento dell'illecito da cui derivano i reati di
lesioni colpose o di omicidio colposo, deve essere trasmessa, entro i dieci
giomi successivi ed a cura dell'Ufficio da cui dipende I'accertatore, alla
prefettura-ufficio territoriale del Govemo del Iuogo in cui e stata commessa
la violazione. Questo Ufficio, valutata Ia responsabilita del conducente e
nei casi in cui sussistano fondati e1ementi di un'evidente responsabilita di
questi, provvede aHa sospensione cautelare della patente di guida per un
periodo massimo di tre anni.
Occorre sottolineare che Ia nuova procedura presuppone che,
nell'immediatezza dello stesso evento, sia evidente la responsabilita o Ia
corresponsabilita dei conducenti coinvolti e che, percio, sia stato redatto,
sernpre nell'irnmediatezza, nei confronti del conducente responsabile, un
verbale di contestazione amministrativa per la violazione di una norma di
comportamento del Codice della Strada.
In tutti i casi in cui, invece, anche per effetto della particolare
compiessita della dinamica del sinistro o per Ia mancanza di concreti ed
univoci elementi, non si possa procedere alla contestazione immediata di
un illecito amministrativo a carico del conducente responsabile o
corresponsabile dell'incidente, il ritiro immediato della patente di guida
non sara effettuato. In tale ultima ipotesi, completata la ricostruzione
dell'incidente ed accertata successivamente la responsabilita dei coinvolti,
l'Ufficio da cui dipende I'accertatore provvedera ad inviare alIa prefettura/ufficio
territoriale del Govemo copia del rapporto delI'incidente e del
verbale di contestazione notificato al responsabile dell'incidente ai sensi
dell'art. 201 C.d.S.
Rispetto alIa precedente formulazione della norma e con riserva di
piu' complete istruzioni operative che saranno fomite dal competente
Dipartimento per gli Affari Intemi e TerritoriaIi, si evidenzia che, ai fini
dell' adozione del provvedimento di sospensione cautelare della patente di
guida non e' piu' necessario acquisire il preventivo parere tecnico degli
Uffici provinciali del DTT. Come gia previsto, avverso il provvedimento di
sospensione cautelare della patente, e ammesso ricorso in opposizione al
Giudice di Pace ai sensi dell'art. 205 C.d.S.
Quindi il provvedimento viene preso solo quando sia chiara ed incontrovertibile la responsabilita' del sinistro....