Cito (non e' farina del mio sacco) un recente post di Almandithule:
almandithule ha scritto:
Per quanto riguarda il tipo di strada devi sapere che a tal riguardo si è già espressa la Corte di Cassazione ex multis Cassazione, sezione seconda civile, sentenza del 27 settembre 2011, numero 19755.
“Gli organi di polizia municipale, nel territorio di competenza, sono abilitati a compiere legittimamente la loro attività di accertamento istituzionale nell’ambito dell’espletamento dei servizi di polizia stradale, senza che abbia rilievo la circostanza relativa alla tipologia della strada che attraversa lo stesso, e quindi ben possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l’infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato.
“A norma dell’art. 13, terzo comma, della legge n. 689 del 1981, “all’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria.
“Secondo l’art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (recante la legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale), il ‘personale che svolge servizio di polizia municipale’, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, ha funzioni di polizia stradale (comma 1, lettera b), in correlazione con quanto stabilito dal codice della strada vigente, dovendosi ritenere rinvio formale e non recettizio quello contenuto in tale norma al codice della strada del 1959″.
Che confermerebbe la giurisdizione della municipale sui tratti di strada statale.