1. Che natura ha l’ALT?
L’ALT è un ordine impartito da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle sue funzioni. Normalmente viene intimato nell’ambito di servizi di polizia stradale (controllo del rispetto del Codice della Strada) ma può essere utilizzato anche per motivi di polizia giudiziaria/sicurezza (immaginate una pattuglia di Carabinieri che ferma le auto per la ricerca di un fuggitivo) o di ordine e sicurezza pubblica (un Vigile del Fuoco che blocca il traffico per evitare rischi durante un pericoloso intervento di salvataggio).
2. Chi può impartire l’ALT?
E’ l’art. 12 del Codice della Strada (CdS) che stabilisce esaustivamente chi può intimare l’ALT. Per quanto di nostro interesse e per semplicità, ci basta sapere che possiamo essere legittimamente fermati da: Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale (Municipale e Provinciale), Forestale e Polizia Penitenziaria. Esistono altri soggetti abilitati a tale ordine ma è assai probabile che in tutta la vita non ci capiterà mai di incapparvi e per questo possiamo tralasciarli.
Sulle autostrade vige una regola particolare per cui il controllo del rispetto del Codice della Strada spetta alla sola Polizia Stradale della Polizia di Stato. Per quanto detto precedentemente, resta il fatto che una pattuglia dei Carabinieri o della Guardia di Finanza può comunque fermarvi per motivi urgenti di sicurezza o di polizia giudiziaria…
3. Come si dà l’ALT?
L’ALT viene normalmente intimato da personale in uniforme e munito del “segnale distintivo”, meglio conosciuto questo con il nome di “paletta”. La paletta, metallica o di plastica, è un manico con all’estremità un disco a fondo bianco e la parte centrale in rosso rifrangente, riportante lo stemma della Repubblica, l’amministrazione di appartenenza del personale che l’ha in uso e l’eventuale denominazione del Corpo/Forza di appartenenza. Per esempio, quella dei Carabinieri riporta in alto la dicitura “Ministero della Difesa” e in basso la scritta “Carabinieri”.
Può accadere di essere fermati da personale non in uniforme. In questo caso è comunque obbligatorio l’uso della paletta e, dopo che vi hanno fermati, gli operatori devono lasciarsi identificare mediante l’esibizione del proprio tesserino/distintivo di appartenenza. Se notate che la paletta non riporta lo stemma della Repubblica o che le persone che vi hanno fermato, in borghese, non vi esibiscono tesserino/distintivo, è molto probabile che vi stiate trovando in una situazione poco piacevole…
Due palette vere e un esempio (eclatante) di falso:
In alcune tipologie di servizio gli operatori di polizia si avvalgono dell'uso di placche metalliche riportanti lo stemma della Repubblica o quello del Corpo/Arma di appartenenza. Tali placche hanno il solo scopo di rendere più immediatamente riconoscibile l'operatore ma non sono sufficienti come strumento di identificazione e vanno quindi accompagnate dall'esibizione del tesserino di riconoscimento per una completa identificazione. In altre parole, se ci esibiscono la sola placca siamo autorizzati a chiedere di vedere anche il tesserino di riconoscimento con foto.
Le Forze dell’Ordine (FdO) sono istruite per fermare gli utenti della strada in condizioni di sicurezza (buona visibilità, disponibilità di spazio al di fuori della carreggiata, congruo anticipo al conducente nell’intimazione dell’ALT) e devono comunque agire tutelando l’incolumità di tutti, prima altrui e poi propria. Può comunque accadere che, per circostanze di necessità e urgenza, l’ALT venga intimato in condizioni non proprio ideali. In questi casi conviene comunque essere pazienti e attenti, non sappiamo mai che tipo di servizio stiano svolgendo, con quale scopo e con che grado di urgenza/allarme.
4. Cosa fare dopo l’ALT?
Una volta che ci è stato intimato di fermarci, occorre fermarsi il prima possibile secondo le indicazioni dell’operatore di Polizia, avendo cura di non compiere manovre pericolose. Ci si ferma nello spazio indicato, si spegne il mezzo e si attendono istruzioni, senza prendere alcuna iniziativa (scendere dall’auto, cominciare a cercare documenti non ancora richiesti, ecc.).
Non c’è una regola sempre valida per l’atteggiamento da tenere… Il mio consiglio è di essere educati e cordiali, senza scadere nell’adulazione o sottomissione, che possono irritare quasi quanto la superiorità osteggiata da molti utenti della strada. Nel caso ci venga mosso qualche addebito, è sempre meglio riconoscere la mancanza con un sorriso consapevole piuttosto che cimentarsi in improbabili giustificazioni. Fatta eccezione per le Polizie Locali (i cui Corpi di appartenenza, direttamente o indirettamente, possono trarre beneficio, materiale e non, dai pagamenti delle sanzioni irrogate), le FdO non hanno alcun interesse a multare l’utente della strada, per cui con un po’ di psicologia non è difficile riuscire a ripartire indenni…
5. Cosa possono fare le FdO dopo l’ALT?
Nel corso del controllo che ha luogo dopo che ci siamo fermati, le FdO possono richiedere il documento di circolazione (cosiddetto “libretto”), la patente di guida e ogni altro documento eventualmente prescritto dal CdS in relazione alla particolare categoria di veicolo o di strada percorsa. Gli operatori possono altresì procedere a ispezionare il veicolo per verificare che esso presenti le caratteristiche e l’equipaggiamento previsti dalle norme di circolazione. Nel dettaglio ciò significa che possono anche attuare forme invasive di controllo, come aprire il cofano motore di un’auto (per cercare eventuali modifiche non riportate a “libretto”), verificare l’interno degli scarichi di una moto (per constatare l’installazione del catalizzatore o del “DB killer”), aprire il bagagliaio dell’auto (per avere conferma della presenza della ruota di scorta o del triangolo di emergenza).
In un controllo sul rispetto del CdS non è lecito invece perquisire conducente, passeggeri e veicolo. Tali azioni possono essere eseguite solo da personale con la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria e con poteri previsti da norme diverse dal CdS (quale può essere, ad esempio, la normativa sugli stupefacenti).
6. Cosa accade se non si rispetta l’ALT?
Salvo casi particolari, si commette un illecito amministrativo, sanzionato dall’art. 192 del CdS. Più in particolare, non rispettare l’ALT intimato nell’ambito di servizi di polizia stradale comporta il pagamento di una sanzione che va da 80 a 318 euro (art. 192, comma 6). Se invece non ci si ferma all’ALT di un posto di blocco (tecnicamente “posto di controllo”), nel corso di servizi di polizia giudiziaria o di sicurezza, la sanzione, salvo che il fatto non costituisca reato, va da euro 1.256 a euro 5.030 (art. 192, comma 7).
La distinzione delle due fattispecie non è affatto agevole, nemmeno per gli “addetti ai lavori”. Non è infatti possibile sapere a priori se, per esempio, una pattuglia di Polizia Municipale sta fermando veicoli per controllare il rispetto del CdS o perché sta facendo un servizio di contrasto alla criminalità. Allo stesso modo, una pattuglia della Guardia di Finanza che fa polizia stradale è esteriormente identica a una pattuglia della Guardia di Finanza che fa contrasto al traffico di stupefacenti! Personalmente, dunque, non condivido la scelta fatta dal legislatore, perché non permette al comune cittadino di avere contezza delle conseguenze delle proprie azioni (fermarsi o non fermarsi…) prima di porle in essere. Tale situazione di ambiguità può anche favorire, in astratto, abusi della norma, perché la pattuglia delle FdO, il cui ALT non è stato rispettato, potrà verbalizzare quasi arbitrariamente con la sanzione più grave senza che si possa facilmente obiettare che la fattispecie corretta da applicare è quella di cui al comma 6.
A prescindere da tali questioni di principio e di diritto, di certo non trascurabili (tra 318 e 5.030 euro c’è una bella differenza!!!), appare comunque superfluo il consiglio di rispettare sempre l’ALT delle FdO.
7. Non fermarsi all’ALT può costituire reato?
La risposta è SI ma occorre fare delle precisazioni.
Il reato che, a certe condizioni, si commetterebbe non rispettando l’ALT ad un posto di controllo è quello di “resistenza a pubblico ufficiale” (art. 337 c.p.) che così recita: “Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”
Tale reato, a parere di chi scrive e dell’orientamento predominante della giurisprudenza, non si integra ogni volta che non ci si ferma all’ALT ma occorrono una serie di presupposti affinché si possa compiutamente configurare. Ecco quali sono:
- che l’ALT sia intimato legittimamente da un pubblico
ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni;
- che il soggetto che non si ferma all’ALT si dia alla fuga
e, nel farlo, generi una situazione di pericolo (per sè, per il
pubblico ufficiale o per altri) o addirittura trascenda nella violenza
(nella sua accezione comune, come può essere speronare
l’auto della FdO o tentare di investirne il personale) o nella
minaccia;
- che il comportamento di chi non obbedisce all’ALT sia idoneo a impedire al pubblico ufficiale di esplicare compiutamente il proprio ufficio (nello specifico, l’azione di chi non si ferma deve essere in grado di impedire il controllo di polizia).
In altri termini e cercando di essere più chiari, non fermarsi all’ALT di un posto di controllo non costituisce reato solo se il soggetto si limita ad ignorare l’ALT e/o ignora l’ALT ponendo in essere una fuga “morbida”: fugge rispettando il codice della strada (lo so, è un assurdo…) e quindi limiti di velocità, precedenze, segnali, ecc. Se il fuggitivo si dà alla fuga a velocità illecite o continua a non fermarsi nonostante la pattuglia gli corra dietro a sirene spiegate o per fuggire non rispetta le precedenze (solo per fare qualche esempio), di fatto mette in pericolo la propria vita e quella degli altri, il che è riconosciuto come una forma di violenza e dunque può trovare applicazione l’art. 337 c.p.
Quanto detto fino a ora va comunque considerato come un orientamento, in quanto il diritto non è una scienza esatta: è noto che in Italia, così come negli altri paesi di “civil law”, due medesimi fatti, a certe condizioni, possono essere giudicati diversamente tra loro oppure il giudizio può mutare da un grado all’altro nell’ambito dello stesso processo penale.
Per chi ha voglia di approfondire, cito delle sentenze di riferimento: Cass. pen. Sez. IV, 14-07-2006, n. 41936; Cass. civ. Sez. III, 22-05-2007, n. 11879; Corte d’App. Milano Sez. II, 14-05-2007; Cass. pen. Sez. VI, 26-06-2003, n. 35125.