Ducci ha scritto:
aggiungo che cercando in vari forum ho visto che i vigli non sono obbligati a contestare immediatamente il superamento della striscia bianca continua. è vero???
il mio timore è sempre quello del ritiro patente, perché anche leggendo qui i vari topic non ho fatto che confondermi le idee.
mi sembra di aver capito (ma vorrei riscontro se mi aiutate): se ho soprassato la striscia continua èer superare un'auto sono un centinaio di euro di multa, 2 punti in meno e stop.
se invece ho sorpassato in prossimità di un'intersezione, allora sono in ritiro.
però non ho chiaro cosa intende il cds per intersezione: basta che dall'altro lato della strada ci sia un supermercato, con conseguente striscia tratteggiata e corsia di sosta nei pressi?
ah ultima cosa: nel mio senso di marci viglili non c'erano, nell'altro senso non so. dopo aver finito il sorpasso, comincia (ma un po' dopo, non 10 a 10 metri di distanza) una specie di viabilità stile rotonda. in quei pezzi di strada sono certo non ci fossero vigli.
che dite? cosa intende il cds con "prosismità delle intersezioni"?
help
Questione n.1: obbligo di contestazione immediata
premesso che il superamento della linea continua lo avresti commesso contestualmente alla manovra di sorpasso di un altro veicolo, l'obbligo non sussiste in quanto rientra nella casistica dell'art. 201 comma 1 bis lettera c):
Citazione:
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocita';
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilita' che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiche' il veicolo oggetto del rilievo e' a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilita' di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli non autorizzati ai centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali, o della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 141, 143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.
Questione n.2: localizzazione e caratteristiche del luogo di commessa violazione
Qui bisognerebbe capire bene il punto in cui è iniziata ma soprattutto terminata la manovra di sorpasso;
visto che il codice della strada all'art.3 comma 1 numeri:
Citazione:
1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.
e
Citazione:
26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.
dà una definizione abbastanza letterale e non definisce con esattezza "planimetrica e geometrica" il concetto di corrispondenza e prossimità;
pertanto il concetto di corrispondenza andrebbe assimilato alla definizione di Area di intersezione dell'art.3, mentre la prossimità al concetto di Intersezione a raso, con il più ampio "allargamento metrico" conseguente al fatto che la prossimità deve rappresentare quel lasso di spazio e di tempo tale da potere garantire la conclusione della manovra di sorpasso in condizioni di sicurezza e di visibilità tali da non creare pericolo per la circolazione stradale.
E questa è una valutazione che l'organo accertatore deve essere in grado di fare per contestare una piuttosto che l'altra violazione.
Ultima nota tecnica: la violazione per avere oltrepassato la striscia longitudinale continua di mezzeria (art.146 c.2 et 40 c.8 --> € 39 + 2 p.ti) sussisterebbe in ogni caso e si andrebbe a sommare ad una delle 2 seguenti ed alternative:
1 - art.7 c.1 lettera a) et 14 (o equivalente art.6 se fuori centro abitato) per avere violato il divieto di sorpasso (se presente il relativo cartello) --> € 39
2 - art.148 comma 12 e 16 per avere sorpassato in corrispondenza o prossimità di intersezione stradale (non vi è differenza tra le 2 dal punto di vista sanzionatorio) -- € 154 + 10 p.ti + sospensione patente da 1 a 3 mesi
Attenzione! Se la violazione non è stata contestata immediatamente è ovvio che non viene ritirata nessuna patente, ma verrà notificato il verbale al proprietario con allegato l'invito a dichiarare chi era alla guida . Se non viene fatta la dichiarazione, non viene applicata decurtazione punti ne tantomeno sospensione della patente ma si commette un'ulteriore violazione per non averlo fatto pari ad € 269 (art.126bis c.2)