Citazione:
MINISTERO DEI TRASPORTI - DECRETO 15 Agosto 2007 - Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione. (GU n. 195 del 23-8-2007 )
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 15 Agosto 2007
Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge
3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del
codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella
circolazione.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
che disciplina i limiti di velocita';
Visto l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto
2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete
stradale per il rilevamento della velocita' devono essere
preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di
cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente
alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della
strada, le cui modalita' di impiego sono stabilite con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.
Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, che disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i
segnali luminosi;
Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che
regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi
particolari;
Considerato che l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge
3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di
controllo per il rilevamento della velocita' stazionate lungo la rete
stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i
dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera
dinamica la velocita';
Decreta:
Art. 1.
1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita'
sulla rete stradale possono essere segnalate:
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su
veicoli.
2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a),
devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni
e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno
installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione
"controllo elettronico della velocita" ovvero "rilevamento
elettronico della velocita", eventualmente integrata con il simbolo o
la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il
controllo.
3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al
comma 1, lettera b), sono quelli gia' installati sulla rete stradale,
ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura
che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui
al comma 2.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1,
lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli
organi di polizia stradale o nella loro disponibilita'. Attraverso
messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di
cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono
essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo
velocita" ovvero "rilevamento velocita".
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli
articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 2.
1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi
devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove
viene effettuato il rilevamento della velocita', e in modo da
garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita'
locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la
postazione di rilevamento della velocita' deve essere valutata in
relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento
intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del
messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.
2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono
informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di
indicazione di "fine".
Art. 3.
1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i
dispositivi di rilevamento della velocita' installati a bordo di
veicoli per la misura della velocita' in maniera dinamica, ovvero "ad
inseguimento".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 agosto 2007
Il Ministro dei trasporti
Bianchi
Il Ministro dell'interno
Amato
nel caso avvistiate una postazione autovelox che contravviene a quanto disposto da questo decreto a questo link trovate le istruzioni su come comportarvi..
Link a pagina di Strademulte.it
istruzioni che vi riassumo
Citazione:
1) circolare sempre con macchina fotografica digitale e il proprio veicolo in perfetto ordine sia materiale che documentale.
2) all'avvistamento della pattuglia velox illegittima continuare la corsa per almeno 500 metri parcheggiare la propria macchina distante per evitare ristorsioni sil prorpio veicolo e portarsi dietro i propri documenti personali, accendere la macchina fotografica e inviarsi a piedi verso al pattuglia illegittima ......
3) avvicinarsi possibilmente dalla parte opposta della strada senza attraversare la strada o se occorre nelle striscie pedonali.
4) fotografare a più riprese fino a che non si è certi che nella foto sia ritratto il velox oltre ovviamente alla macchina civetta o la situazione ambientale di imboscamento.
5) rilevato fotograficamente chiamare il 112 o il 113 e chiedere l'intervento delle forze di polizia ( quelle vere carabinieri o polizia ), fare ufficializzare il modus operandi della pattuglia e richiamare il decreto 1 agosto e successivo 3 agosto in merito alla visibilità degli agenti preposti al rilevamento della velocità con sistema autovelox.
6) chiedere che la forza di polizia imponga la pattuglia a desistere dal prorpio intento e che il comando intervenga d'ufficio deferendo quanto rilevato alla procura della repubblica nel caso di risposta negativa :
a) proporre esposto alla procura in modo personale ( modulo che sarà prossimamente pubblicato)
b) inviare tutte le foto e i propri dati personali all'AUTOMOBILE CLUB PADANIA raggiungibile al sito
Link a pagina di Acpadania.org e chiedere di snoopy l'esposto sarà nostra cura proporlo alla procura competente per territorio, vi anticipo che sarete indicati come testimoni.
poi, se vi piace foraggiare col vostro stipendio le amministrazioni comunali che agiscono illegalmente, allora è affar vostro...