Phantom_f12r,
scusa ma prima di fare modifiche ecc sarebbe furbo informarsi su quali sono le possibili conseguenze. Se sei senza patente non è poco quello che rischi.
Per quanto riguarda la guida senza patente:
Art.116 CdS, comma 12 ha scritto:
Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai commi 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €398,00 a €1.596,00
Art.116 CdS, comma 13 ha scritto:
Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da €2.257,00 a €9.032,00; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell’ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.
Art.116 CdS comma 18 ha scritto:
Alle violazioni di cui al comma 13 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
Per quanto riguarda il mezzo:
Art.78 CdS, comma 19 ha scritto:
I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d’equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
Art.78 CdS, comma 3 ha scritto:
Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €398,00 a €1.596,00.
Art.78 CdS, comma 4 ha scritto:
Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Ovviamente tutto questo comporterebbe anche la revisione straordinaria in motorizzazione per poter ancora circolare; qualora tu avessi montato anche delle componenti non omologate ci sarebbe il sequestro delle stesse oltre che ad altre eventuali sanzioni che ora non ti vado ad elencare.
Per quanto riguarda l'assicurazione
Art.183 CdS, comma 1 ha scritto:
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
Art.183 CdS, comma 1 ha scritto:
Chiunque circola senza la copertura dell’assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €798,00 a €3.194,00
A tutto questo va aggiunta la sanzione per eccesso di velocità che, rispetto a quanto riportato sopra, è proprio il meno:
Art.142 CdS, comma 8 ha scritto:
Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €159,00 a €639,00
Morale la tua "furbata" potrebbe costarti una serie di sanzioni che, in misura ridotta (ovvero con pagamento del tutto entro 60gg), comporterebbe un esborso di 4010€, fermo amministrativo del veicolo, revisione straordinaria, confisca di componenti, ...