Per completezza cito l'articolo 79 comma 4:
Citazione:
4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 80, comma 1 del presente codice e all'articolo 238 del regolamento non funzionanti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338. La misura della sanzione è da euro 1.183 a euro 11.835 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.
Tralasciando il 9-bis che riguarda le corse clandestine, il 9-ter riguarda le "garette" sceme. Quindi occhio che se (ad esempio) un sorpasso venisse interpretato come un gareggiamento in velocità la sanzione aumenterebbe e si andrebbe a sommare alla già sostanziosa punizione prevista dal 9 ter (reclusione da 6 mesi ad un anno, multa da 5000 fino a 20000 euro e sospensione/revoca patente).