Gionaz ha scritto:
Innanzitutto grazie per la dettagliata risposta.
Non avevo notato la segnalazione del tempo del semaforo rosso ma, se la mente non mi inganna, dato che la linea di arresto è ad almeno 5/6 metri dietro la mia autovettura al momento dello scatto del primo fotogramma (rosso da 1,14 secondi) e considerando la velocità rilevata di 65 Km/h, devo presupporre che al momento in cui ho superato la linea d'arresto il semaforo era rosso da meno di 1 secondo, sempre che quel dannato Traffiphot funzionasse regolarmente...
Ma il fatto che l'apparecchio non sia segnalato può avere valenza per l'annullamento o è solo una leggenda urbana?
Appunto, considerato che il semaforo era già rosso prima della linea di arresto tu dovevi esserti fermato.
Anche perchè, come anzidetto, l'obbligo di arresto te lo presegnala il giallo e non il rosso.
Per il funzionamento l'onere della prova spetta a te (la P.M. avrà il certificato di revisione) che deve essere fondato su elementi di fatto e non su una semplice supposizione (ex multis Cassazione 10106/04).
Ti dicevo di fare istanza di accesso formale agli atti amministrativi (art. 25 Legge 241/90) poichè alcune apparecchiature indicano anche la durata del semaforo giallo e quella dall'accensione del rosso col tempo espresso in millisecondi (o decimi di secondo come nella foto).
Per quanto riguarda la segnalazione diciamo che siamo in un limbo interpretativo.
Nel C.d.S. non vi è infatti norma specifica (come c'è per l'autovelox all'art. 142/6° bis) per il semaforo.
Però c'è un però.
Il comma 6 bis dell'art. 142 C.d.S. è stato introdotto per far fronte anche alla legge sulla privacy, ovvero la 675/96 e il D.Lvo 196/03.
Queste norme impongono che debba essere data informazione all'utente quando sono effettuate riprese video e/o fotografiche.
Difatti all'art. 7 del D.lvo 196/03 è previsto che:
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
All'13 del D.lvo 196/03 è previsto che:
(Informativa)
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita' semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate. dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Quindi senza avviso non puoi esercitare il diritto di cui all'art. 7 del D.lvo 196/03.
Inoltre ai sensi dell'art. 22 del D.Lvo 196/03:
Art. 22
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e' effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attivita' istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
Ma c'è però l'esenzione prevista dall'art. 4 della Legge 675/96 (riportata anche nel D.Lvo 196/03):
(Particolari trattamenti in ambito pubblico).
1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonche' in virtu' dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.
Nel caso si tratterebbe quindi ambito di esenzione dall'informativa.
Ci sono però da considerare due casi molto importanti.
1) L'esclusione di responsabilità per mancanza di coscienza volontaria prevista dall'art. 3 della Legge 689/81
2) L'esclusione di responsabilità per adempimento di un dovere previsto dall'art. 4 della Legge 689/81.
Il primo caso si verifica ad esempio in caso di mancato funzionamento della luce gialla. Non si ha infatti segnalazione di preavviso di arresto ma solo diretta percezione dell'obbligo di arresto quando scatta il rosso (solo nel caso di un semaforo, se doppio è difficile si brucino entrambe le lampade contemporaneamente). Nella circostanza non vi è quindi coscienza e volontà di commettere l'infrazione (al limite la violazione dell'art. 141/3° C.d.S. o 145/1° C.d.S. in caso di incidente).
Il secondo caso si verifica ad esempio se una persona è regolarmente ferma al semaforo rosso e si trova costretta ad impegnare l'intersezione per lasciare strada ad un veicolo di soccorso (con sirena e lampeggiante blu art. 177 C.d.S.) in transito.
In questi due casi non si è passibili di sanzioni ma i propri dati personali (targa del veicolo, data e ora) vengono comunque registrati dall'apparecchiatura automatica (non intelligente al punto tale da verificare un'esclusione della responsabilità).
Per questo, a mio modesto avviso, l'obbligo di segnalazione dell'apparecchiatura deve sempre esserci.
Il mio pensiero conta comunque poco visto che alla fine il G.d.P. ha il suo libero convincimento.
In alcuni uffici accolgono mentre in altri (ahimé) respingono.