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Multa semaforo rosso - Aiuto per ricorso al prefetto
13653101
13653101 Inviato: 7 Ago 2012 18:36
 

chiarisco, dato che mi è stata detta in famiglia la notizia e ho chiesto approfondimento al riguardo per quanto riguarda la mia frase: se passi con il giallo è come se passi con il rosso per i semafori ad infrazione di velocità, intendevo questo:

Citazione:
Recenti casi, polemiche e sentenze di vario grado (compreso la Cassazione) talvolta diffuse con poca chiarezza, hanno creato confusione e incertezza su un argomento molto sentito dal cittadino, quello delle multe semaforiche "automatiche".
E' necessario fare chiarezza cosi' da rendere consapevole il cittadino delle regole e delle effettive possibilita' di contestare le multe ritenute ingiuste.

LE NORME
Il primo riferimento e' l'articolo 41 del codice della strada (d.lgs.285/92), che ai commi 9/10/11 regola il passaggio dei veicoli ai semafori.

Durante il periodo di accensione del verde i veicoli possono procedere verso tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale ed orizzontale ma non possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti non hanno la certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce rossa (...)[color=green]
Durante il periodo di accensione del giallo i veicoli non possono oltrepassare la striscia di arresto a meno che vi si trovino cosi' prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano piu' arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza[color=orange]

Durante il periodo di accensione del rosso i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, ne' l'attraversamento pedonale, ne' oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.

Forse mi sono espressa male io, ma intendevo dire che sotto i semafori che rilevano infrazione solo semaforica, si passa con l'arancio teoricamente dovrebbe essere giudicata come infrazione perchè non si potrebbe oltrepassare la striscia di arresto.
Poi ovvio, ho omesso a tua ragione giustamente che se però mi trovo al di là della striscia devo sgomberare immediatamente per non rischiare di schiantarmi.

Spero di aver chiarito, mi scuso per l'incomprensione grazie. doppio_lamp.gif

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13653152
13653152 Inviato: 7 Ago 2012 18:53
 

Fantasy88 ha scritto:

Forse mi sono espressa male io, ma intendevo dire che sotto i semafori che rilevano infrazione solo semaforica, si passa con l'arancio teoricamente dovrebbe essere giudicata come infrazione perchè non si potrebbe oltrepassare la striscia di arresto.


Non puo' essere giudicata come infrazione, perche' quel "a meno che vi si trovino cosi' prossimi" vale per telecamere e operatori umani.

Una telecamera non puo' sapere se quando e' scattato il giallo il veicolo era in condizioni di fermarsi prima dell'avvento della luce rossa o meno.

E' proprio per questo che le infrazioni "automatiche" devono essere sostenute da due foto che attestino che l'attraversamento e' iniziato quando la luce era gia' rossa.
 
13653165
13653165 Inviato: 7 Ago 2012 19:01
 

42 ha scritto:


Non puo' essere giudicata come infrazione, perche' quel "a meno che vi si trovino cosi' prossimi" vale per telecamere e operatori umani.

Una telecamera non puo' sapere se quando e' scattato il giallo il veicolo era in condizioni di fermarsi prima dell'avvento della luce rossa o meno.

E' proprio per questo che le infrazioni "automatiche" devono essere sostenute da due foto che attestino che l'attraversamento e' iniziato quando la luce era gia' rossa.


bhe insomma io la multa l'avevo presa! 0510_sad.gif
 
13653201
13653201 Inviato: 7 Ago 2012 19:14
 

E allora era ricorribile.

Le apparecchiature elettroniche che funzionano in modalità automatica possono rilevare le infrazioni solo se la luce è già rossa così come prescritto dai decreti di omologazione.

Peraltro anche l'agente non può rilevare infrazioni dell'art. 146 comma 3 per il passaggio con la luce gialla poiché tale condotta di guida non è vietata.

Art. 146 C.d.S.

3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 a euro 613.

Il divieto vi è solo per la luce rossa (o l'agente che indica l'arresto).

Nel caso di transito con luce gialla si può verificare solo la violazione dell'art. 146 comma 2 C.d.S. perchè il veicolo non si fermato prima della linea di arresto.

Art. 146 C.d.S.

2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159. Sono fatte salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e 7, nonchè dall'articolo 191, comma 4.

Questa infrazione può essere rilevata solo da un'agente presente sul posto poichè deve essere valutata la possibilità di arresto prima della linea.
 
13654124
13654124 Inviato: 8 Ago 2012 8:29
 

almandithule ha scritto:

Difatti alla dicitura Red1 del primo fotogramma è indicato 1,14 mentre al secondo fotogramma 1,94.

Queste indicazioni dovrebbero essere l'espressione in secondi del tempo trascorso dall'accensione della luce rossa, pertanto al momento in cui il veicolo era prima del semaforo la luce era già rossa.


Innanzitutto grazie per la dettagliata risposta.

Non avevo notato la segnalazione del tempo del semaforo rosso ma, se la mente non mi inganna, dato che la linea di arresto è ad almeno 5/6 metri dietro la mia autovettura al momento dello scatto del primo fotogramma (rosso da 1,14 secondi) e considerando la velocità rilevata di 65 Km/h, devo presupporre che al momento in cui ho superato la linea d'arresto il semaforo era rosso da meno di 1 secondo, sempre che quel dannato Traffiphot funzionasse regolarmente...

Ma il fatto che l'apparecchio non sia segnalato può avere valenza per l'annullamento o è solo una leggenda urbana?
 
13656149
13656149 Inviato: 8 Ago 2012 22:00
 

Gionaz ha scritto:


Innanzitutto grazie per la dettagliata risposta.

Non avevo notato la segnalazione del tempo del semaforo rosso ma, se la mente non mi inganna, dato che la linea di arresto è ad almeno 5/6 metri dietro la mia autovettura al momento dello scatto del primo fotogramma (rosso da 1,14 secondi) e considerando la velocità rilevata di 65 Km/h, devo presupporre che al momento in cui ho superato la linea d'arresto il semaforo era rosso da meno di 1 secondo, sempre che quel dannato Traffiphot funzionasse regolarmente...

Ma il fatto che l'apparecchio non sia segnalato può avere valenza per l'annullamento o è solo una leggenda urbana?


Appunto, considerato che il semaforo era già rosso prima della linea di arresto tu dovevi esserti fermato.

Anche perchè, come anzidetto, l'obbligo di arresto te lo presegnala il giallo e non il rosso.

Per il funzionamento l'onere della prova spetta a te (la P.M. avrà il certificato di revisione) che deve essere fondato su elementi di fatto e non su una semplice supposizione (ex multis Cassazione 10106/04).

Ti dicevo di fare istanza di accesso formale agli atti amministrativi (art. 25 Legge 241/90) poichè alcune apparecchiature indicano anche la durata del semaforo giallo e quella dall'accensione del rosso col tempo espresso in millisecondi (o decimi di secondo come nella foto).

Per quanto riguarda la segnalazione diciamo che siamo in un limbo interpretativo.

Nel C.d.S. non vi è infatti norma specifica (come c'è per l'autovelox all'art. 142/6° bis) per il semaforo.

Però c'è un però.

Il comma 6 bis dell'art. 142 C.d.S. è stato introdotto per far fronte anche alla legge sulla privacy, ovvero la 675/96 e il D.Lvo 196/03.

Queste norme impongono che debba essere data informazione all'utente quando sono effettuate riprese video e/o fotografiche.

Difatti all'art. 7 del D.lvo 196/03 è previsto che:

(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

All'13 del D.lvo 196/03 è previsto che:

(Informativa)

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato piu' responsabili e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e puo' non comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza puo' ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita' semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, e' data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate. dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.

Quindi senza avviso non puoi esercitare il diritto di cui all'art. 7 del D.lvo 196/03.

Inoltre ai sensi dell'art. 22 del D.Lvo 196/03:

Art. 22
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)

1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalita' volte a prevenire violazioni dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale e' effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attivita' istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

Ma c'è però l'esenzione prevista dall'art. 4 della Legge 675/96 (riportata anche nel D.Lvo 196/03):

(Particolari trattamenti in ambito pubblico).

1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonche' in virtu' dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalita' di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.

Nel caso si tratterebbe quindi ambito di esenzione dall'informativa.

Ci sono però da considerare due casi molto importanti.

1) L'esclusione di responsabilità per mancanza di coscienza volontaria prevista dall'art. 3 della Legge 689/81

2) L'esclusione di responsabilità per adempimento di un dovere previsto dall'art. 4 della Legge 689/81.

Il primo caso si verifica ad esempio in caso di mancato funzionamento della luce gialla. Non si ha infatti segnalazione di preavviso di arresto ma solo diretta percezione dell'obbligo di arresto quando scatta il rosso (solo nel caso di un semaforo, se doppio è difficile si brucino entrambe le lampade contemporaneamente). Nella circostanza non vi è quindi coscienza e volontà di commettere l'infrazione (al limite la violazione dell'art. 141/3° C.d.S. o 145/1° C.d.S. in caso di incidente).

Il secondo caso si verifica ad esempio se una persona è regolarmente ferma al semaforo rosso e si trova costretta ad impegnare l'intersezione per lasciare strada ad un veicolo di soccorso (con sirena e lampeggiante blu art. 177 C.d.S.) in transito.

In questi due casi non si è passibili di sanzioni ma i propri dati personali (targa del veicolo, data e ora) vengono comunque registrati dall'apparecchiatura automatica (non intelligente al punto tale da verificare un'esclusione della responsabilità).

Per questo, a mio modesto avviso, l'obbligo di segnalazione dell'apparecchiatura deve sempre esserci.

Il mio pensiero conta comunque poco visto che alla fine il G.d.P. ha il suo libero convincimento.

In alcuni uffici accolgono mentre in altri (ahimé) respingono.
 
13659223
13659223 Inviato: 10 Ago 2012 9:58
 

Grazie 1000, sei stato davvero molto gentile.

Ti farò sapere come andrà a finire! eusa_pray.gif
 
13959652
13959652 Inviato: 27 Nov 2012 16:17
 

Scusate se mi intrufolo ma ho bisgno di un consiglio ugente.. mi scadrebbe il ricorso tra 2 gg..Multa semaforo rosso.. vado a vedere il link du multasemplice per vedere le foto... e sorpresa.. non si legge la targa.. se ingrandisco vedo le prime 4 ma non le ultime 2..
Lo faccio il ricorso?
 
13960246
13960246 Inviato: 27 Nov 2012 19:33
 

Non si leggono proprio? Mi sembra strano perchè in qualche modo quelle due cifre le avranno viste... Prova a postare qui la foto delle ultime due cifre (SOLO le ultime due cifre, non l'intera targa!)
 
13961515
13961515 Inviato: 28 Nov 2012 10:25
 

non ci riesco.. comunque fidati che nn si vedono nemmeno a 400%
 
13961705
13961705 Inviato: 28 Nov 2012 11:43
 

Potresti provarci... però è una cosa abbastanza difficile consigliarti correttamente senza vedere nè verbale nè foto.
 
13971710
13971710 Inviato: 2 Dic 2012 15:49
 

margot75 ha scritto:
Scusate se mi intrufolo ma ho bisgno di un consiglio ugente.. mi scadrebbe il ricorso tra 2 gg..Multa semaforo rosso.. vado a vedere il link du multasemplice per vedere le foto... e sorpresa.. non si legge la targa.. se ingrandisco vedo le prime 4 ma non le ultime 2..
Lo faccio il ricorso?


Il termine del ricorso probabilmente e' già' scaduto, nel caso in questione probabilmente hanno offuscato le ultime due cifre della targa per la privacy.
La targa a loro corrisponde ecoo perché te l'hanno notificata.
 
14175864
14175864 Inviato: 6 Mar 2013 12:19
 

Ciao a tutti,

ragazzi scusate mi è appena arrivata la stessa multa pure a me...[url]stesso semaforo [/url][b]e stessa situazione:io passato con l'arancione,vedo che entrambe le foto della macchina sono oltre alla linea..insomma uguale!!!

Non voglio pagare per questo furto...grazie al mio avvocato abbiamo scoperto che l'arancione dovrebbe durare almeno 6 sec.,io oggi ho filmato e dura solo 3.

Gionaz,aggiornamenti??

Grazie!
 
14308943
14308943 Inviato: 26 Apr 2013 17:56
 

Mi riallaccio alla discussione:
a me è stato notificato un verbale per aver attraversato un semaforo rosso.
Violazione rilevata con dispositivo Traffiphot IIIG.
Sul verbale è riportata correttamente la targa del mio mezzo ma la marca è sbagliata.
Mi collego al sito della Polizia Municipale e scarico le foto.
Nella prima si legge la mia targa ma si vede che il mio è mezzo fermo prima del semaforo (già rosso).
Nella seconda si intravede in lontananza un mezzo che ha oltrepassato il semaforo ma non si legge la targa nemmeno ingrandendo la foto all'infinito (è buio e sta piovendo).
Nelle note online è sbagliata anche l'indicazione del modello del mezzo oltre che ovviamente la marca.
Cosa mi consigliate di fare ?
Grazie
 
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