almandithule ha scritto:
Lancelot ha scritto:
Scusa Narkelion ma secondo me sarebbe stato più corretto contestare immediatamente il verbale. Anche se minorenne, un 14enne può già ricevere la notifica di atti. Ovviamente dovrà essere indicato come Autore Materiale della Violazione piuttosto che come Trasgressore (quello è il titolare della potestà genitoriale o chi ne fa le veci).
Inoltre se una violazione viene compiuta da un minorenne e a questa violazione consegue la decurtazione di punti-patente questi NON vengono tolti dalla patente del genitore, eh!
Fonte: Giandomenico Protospataro.
E' corretto l'operato degli agenti perchè a norma dell'art. 2 della Legge 689/81
Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base al criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
A norma dell'art. 6 della Legge 689/81
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Inoltre sempre a norma dell'art. 196 C.d.S.
2. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere, ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata, in solido con l'autore della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Quindi la sanzione pecuniaria è a carico del tutore, solitamente il genitore o chi ne fa le veci.
Per quanto riguarda la notificazione degli atti posso citarti l'art. 193 del Codice di Procedura Civile
[...] Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. [...]
Secondo me quindi un minorenne può già ricevere la notifica dell'atto, che ovviamente dovrà essere notificato ANCHE a chi ne detiene potestà genitoriale.
Oppure si può ragionare in un altro modo: Il minore commette una violazione, viene sorpreso e sanzionato. Si deve notificare l'atto della violazione. Sul posto, nel 99% dei casi il genitore non c'é, allora lo notifico al figlio, che ha più di quattordici anni ed è presente. Starà poi al figlio consegnarlo ai genitori (come gli toccherebbe comunque se la notifica arrivasse a casa e fosse presente solo lui).
Poi, ripeto: non sarà sbagliato non farlo, ma personalmente lo ritengo più corretto.
Pacifico che la sanzione ricade sul genitore o facenti veci.
almandithule ha scritto:
Per la decurtazione dei punti questa è prevista anche sul C.I.G. (c.d. patentino) ed è quindi a carico del minore.
I punti vengono decurtati solo al titolare MAGGIORENNE di Certificato di Idoneità alla Guida. (per questo ammetto di non avere l'articolo e di compiere un atto di fede verso il Protospataro che recita "Pur assumendo la veste di trasgressore, il genitore o il tutore non è soggetto alla decurtazione dei punti per le violazioni commesse dal minore. A questo, anche se munito di patente A1, non si decurtano i punti né si applica la sospensione della patente della quale, comunque, si può chiedere la revisione ai sensi dell'art. 128 CDS."
Ripeto: non ho in mano l'articolo, forse si tratta di una fonte giurisprudenziale (Strano, perché il Protospataro cita anche le sentenze quando ci sono) o forse è una circolare. Mi informerò meglio, ma per ora sono di questa idea.