42 ha scritto:
Maurizio60 ha scritto:
Ma la cosa più paradossale a mio avviso e che questo guidava senza patente perchè gli era stata ritirata già prima.. il C.d.S. parla chiaro.. carcere!!
No, il cds parla di arresto...
e comunque ricordiamoci che in Italia la pena detentiva viene scontata solo dopo la condanna (a meno che l'imputato non si trovi in custodia cautelare)
art. 116 comma 12:
Citazione:
Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il ]tribunale in composizione monocratica.
L'arresto e' una limitazione della liberta' personale che consente all'autorita' giudiziaria di interrogare il reo (o presunto tale), comunicargli in termini di legge i provvedimentei e/o le accuse a suo carico.
Si trasforma in permanenza in carcere (custodia cautelare) se il gip ritiene che ci siano validi motivi per limitare ulteriormente la liberta' dell'imputato (reiterazione del reato, inquinamento delle prove, fuga).
In caso contrario, il reo viene rimandato fuori e denunciato a piede libero, cosa che e' stata fatta:
Citazione:
L'auto è stata equestrata l’auto e il giovane è stato denunciato
Alla denuncia seguira' poi il processo e la condanna... se verra' condannato a pena detentiva finira' in carcere.
...quello che dicevo..appunto, quando si inizia ad essere un pò più tecnici alcuni concetti vengono smenbrati e chi magari non "mastica" bene la materia interpreta e riferisce cose inesatte....
P.S.:42 leggendo i post siamo stati vicini e non lo sapevamo...