Per quanto riguarda la norma che impone di riservare una parte di parcheggi liberi proporzionalmente a quelli a pagamento è l'art.7 comma 8 del Codice della Strada:
Citazione:
8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonche' per quelle definite «A» dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
Attenzione però al secondo periodo che va in deroga, qualora l'area ricada nelle zone sopraelencate; per sapere se è così nel caso in questione dovresti però informarti presso il Comune di riferimento, visto che a monte deve essere adottata una deliberazione di giunta comunale
Per quanto concerne l'obbligo di riscuotere le somme in contanti o no presso il Comando dell'organo accertatore, direi che questo non sussiste se è previsto dal regolamento comunale sulle entrate e che ne stabilisce le modalità. (Su questo però esprimo riserva).