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multa, posso fare ricorso? [recapitata dopo 170 giorni]
8978742
8978742 Inviato: 9 Dic 2009 14:21
Oggetto: multa, posso fare ricorso? [recapitata dopo 170 giorni]
 

Salve, vorrei sapere se posso fare ricorso ad una multa con autovelox. La multa risale al 16/06/2009 e mi è stata recapitata il 09/12/2009? Posso fare qualcosa? grazie
 
8978759
8978759 Inviato: 9 Dic 2009 14:24
 

si, se la multa ti viene recapitata dopo 150 giorni dal giorno in cui ti è stta fatta non dovrebbe valere più
 
8978796
8978796 Inviato: 9 Dic 2009 14:29
 

Detta così penso sia nulla in quanto sono passati 150 giorni dal momento dell'infrazione, a quello di notifica. 0509_up.gif
 
8978817
8978817 Inviato: 9 Dic 2009 14:32
 

sono passati esattamente 175 giorni dal giorno in cui ho preso questa sanzione. quindi basta per poter fare ricorso? o devo anche guardare quando l'hanno redatta e poi notificata??
 
8978914
8978914 Inviato: 9 Dic 2009 14:45
 

Anche se qualcuno non è d'accordo, la tesi maggiormente seguita è che la notifica si perfeziona, per il notificante, nel momento in cui viene consegnato il plico al servizi postale. Nel verbale ci dovrebbe essere scritta questa data, guardaci bene.
Inoltre, guarda anche se nel verbale ci sono anche altre date (ad esempio, a volte viene scritto che l'infrazione è stata commessa il xxxxxx e accertata in ufficio il yyyyyy).
 
8978969
8978969 Inviato: 9 Dic 2009 14:52
 

praticamente c'è scritto che la multa è stata notificata il 04/12/2009 a mezzo servizio postale e che il verbale è stato redatto il 12/08/2009.... l'inrazione è stata accertata il 16/06/2009...
 
8979018
8979018 Inviato: 9 Dic 2009 14:59
 

Le date che contano sono quelle di accertamento dell'infrazione e della consegna del plico al servizio postale, la data in cui viene redatto il verbale non è rilevante, secondo me. Se sul verbale c'è scritto che l'infrazione è stata accertata il 16/6 e il che il plico è stato consegnato al servizio postale il 4/12, per me la notifica non è ne termini (se non erro, sono 171 giorni).

Questo, ovviamente, a condizione che non ci siano notifiche precedenti (ad esempio, se il verbale è stato notificato prima al precedente proprietario del veicolo, o al noleggiatore, o alla società di leasing... eccetera).
 
8979097
8979097 Inviato: 9 Dic 2009 15:07
 

no nessuna notifica precedente! grazie per la disponibilità!!!
 
8980536
8980536 Inviato: 9 Dic 2009 18:39
 

Corte Costituzionale n° 477/02 e n° 28/04:

La notifica si perfeziona, per il notificante, mediante il compimento degli atti a lui in capo, ovvero la consegna del plico all'ufficiale giudiziario o alle poste.

Quindi la per il calcolo dei giorni si tengono in considerazione la data della violazione e la data di spedizione del plico che è indicata nella relazione di notificazione allegata al verbale.

I giorni non possono essere calcolati dall'accertamento della violazione (ovvero dalla data di stampa della foto) in quanto creerebbe un protrarsi dei termini per la notificazione non per una necessità obbiettiva ma per una disfunzione della Pubblica Amministrazione.

A tal proposito Corte Costituzionale n° 198/96:

5.- Passando alla valutazione di tale dubbio di costituzionalità, giova richiamare anzitutto la sent. n. 255 del 1994 di questa Corte, avente ad oggetto la congruità del termine di centocinquanta giorni, nella quale si osservò che il suddetto termine doveva ritenersi "contenuto in limiti tollerabili nel bilanciamento delle contrapposte esigenze, anche se ciò non può significare in futuro una illimitata libertà del legislatore. Questi non potrebbe non tener conto dei profili prospettati nell'ordinanza di rinvio, che avverte le difficoltà cui va certamente incontro il destinatario della contestazione, ai fini della predisposizione della propria difesa, quanto più remota è la data in cui si è svolto il fatto rispetto alla contestazione stessa. Un ulteriore prolungamento del termine non potrebbe, perciò, non porre dubbi di costituzionalità in termini di ragionevolezza".

Per rafforzare il convincimento sull'esigenza di non superare il termine massimo sopra indicato, la stessa sentenza ora ricordata aggiunse che "in proposito si deve, difatti, considerare che ad eventuali difficoltà di ordine organizzativo, cui finora si è ritenuto di far fronte con il prolungamento dei termini, ben potrebbe ovviarsi con misure tali da assicurare un più equo con temperamento fra le contrapposte esigenze, realizzando cioè, in armonia con l'art. 97 della Costituzione, una migliore efficienza degli uffici amministrativi che oggi è più facile ottenere con l'ausilio dei mezzi offerti dalla più avanzata tecnologia, certamente in grado di soddisfare le esigenze dell'Amministrazione, senza creare ulteriori difficoltà ai soggetti destinatari della conte stazione".

6.- In realtà, ove si intenda la norma - secondo il significato letterale della sua formulazione non superabile da diversa interpretazione - nel senso che il predetto termine decorre dalla data in cui di fatto la Pubblica Amministrazione abbia operato l'identificazione del trasgressore o del responsabile, si consentirebbe una protrazione del termine, rimessa in ultima analisi alla discrezionalità dell'Amministrazione, con un possibile slittamento perfino oltre l'ampio ma rigido termine previsto dalla stessa legge per la contestazione della violazione ai residenti all'estero; e si introdurrebbe così una sorta di causa di sospensione del decorso dei termini, non soggetti a limiti e condizioni.

Ciò non appare legittimo soprattutto considerando che il termine di centocinquanta giorni è stato ritenuto dalla citata sentenza di questa Corte il massimo tollera bile nel bilanciamento delle contrapposte esigenze della Pubblica Amministrazione, da un lato, e del privato cittadino dall'altro.

Diversamente l'inerzia o le disfunzioni organizzative della Pubblica Amministrazione verrebbero a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino; il quale, a considerevole distanza di tempo dall'infrazione, potrebbe non essere più in grado di esercitare pienamente le relative facoltà per salvaguardare i propri interessi. Il predetto bilanciamento si inquadra in quello spirito che esige dalla Pubblica Amministrazione un impegno adeguato all'orientamento espresso nelle norme sui procedimenti amministrativi relative ad un corretto rapporto con i cittadini, richiesto anche per il dovuto rispetto di principi costituzionali, tra i quali quello tutelato dall'art. 24 della Costituzione.

Deve, quindi, ritenersi che, qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti responsabili indicati dalla legge sia identificato successivamente, la notifica debba essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni, decorrenti non dalla data in cui l'amministrazione abbia provveduto ad identificarlo, ma dal momento in cui la stessa sia posta in grado di provvedere alla identificazione, ovverossia da quando - nei confronti dei predetti responsabili - risultino espletate le formalità di iscrizione od annotazione del passaggio di proprietà del veicolo nei pubblici registri automobilistici.
 
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