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Qanta rabbia hanno i 250 2t?
7436499
7436499 Inviato: 22 Apr 2009 22:52
 



2300 dite ke è troppo?comunque è del 2002 da un concessionario incluso passaggio di proprietà anke se ha qualkosina da sistemare tipo diski pastikke e qualke altra cosina...piu o meno secondo voi quanto varrebbe?gli dissi 2100 disse di no...e sapete come riconoscere l'anno di produzione?in particolare questa annata?c'è qualche modo per saperlo con esattezza tipo kamare alla yamaha o cose del genere?in motorizzazione mi dicono solo l'anno prima imm.
 
7438338
7438338 Inviato: 23 Apr 2009 11:27
 

Passaggio di proprietà? Ma è targata allora? Se si allora il prezzo è ok visto che te la vende pure un concessionario..
 
7439062
7439062 Inviato: 23 Apr 2009 13:33
 

Sisì è tagata....ma il problema è che comunque nn ho la garanzia....nessuno si permetterebbe di garantire un 250 2t per 12 mesi...nemmeno nuovo... icon_asd.gif .Quindi nn c'è male allora?il fatto è che kissà come ho tovato questa....nn se ne trovano!!!
 
7439381
7439381 Inviato: 23 Apr 2009 14:01
 

250yamaha ha scritto:
Sisì è tagata....ma il problema è che comunque nn ho la garanzia....nessuno si permetterebbe di garantire un 250 2t per 12 mesi...nemmeno nuovo... icon_asd.gif .Quindi nn c'è male allora?il fatto è che kissà come ho tovato questa....nn se ne trovano!!!


non se ne trovano??? i 250 2t te li tirano dietro...non cercare per forza i modelli nuovi....sai che in una prova su fuoristrada l'ex pilota Cavuoti ha girato più forte su un CR250 del 1994 che su quello del 2004?! e anche il pilota Dini (che ha fatto anche lui questa prova) era daccordo sul fatto che per molti versi quella del 94 era più divertente e manovrabile, mentre la nuova era troppo rigida e troppo "tranquilla" di motore icon_wink.gif
 
7440180
7440180 Inviato: 23 Apr 2009 15:07
 

250yamaha ha scritto:
Sisì è tagata....ma il problema è che comunque nn ho la garanzia....nessuno si permetterebbe di garantire un 250 2t per 12 mesi...nemmeno nuovo... icon_asd.gif .Quindi nn c'è male allora?il fatto è che kissà come ho tovato questa....nn se ne trovano!!!


veicoli usati venduti a privati da commercianti devono avere una garanzia di legge di due anni, con un accordo tra le parti si può ridurre ad un anno, ma ogni accordo che elimini la garanzia è nullo.
Forse non tutti sanno che la normativa attuale impone al venditore di consegnare un bene conforme alla descrizione che ne ha fatto all'acquirente prima della vendita e di garantire il rispetto di tale conformità. La garanzia, quindi copre tutte le parti che non sono descritte come difettose.

Nell’interesse di entrambi è fondamentale una prova su strada del veicolo prima dell’acquisto e la compilazione dello stato d’uso con un giudizio sulle condizioni di ogni particolare dell’auto controfirmata da entrambe le parti. Quindi il cliente che conosce i difetti dell’auto che acquista non potrà pretendere alcuna garanzia, potrà solo farli pesare durante la trattativa per ottenere un maggiore sconto rispetto alla quotazione di un veicolo in ottime condizioni.

Testo integrale della legge LEGGE 1999/44 CE

SENATO DELLA REPUBBLICA
IV Legislatura
ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.
( Parere ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge del 29 Dicembre 2000 , n.422 )
( Trasmesso dalla Presidenza del Senato il 23 Novembre 2001 )


RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La direttiva 99/44/CE è finalizzata a garantire un livello piu’ elevato di tutela del consumatore per assicurare la conformità dei beni dal medesimo acquistati al contratto concluso con il venditore. Tale direttiva , ai sensi dell’art. 1della legge 29 Dicembre 2000 n. 422, legge comunitaria 2000 deve essere recepita nell’ordinamento nazionale entro il 13 Gennaio 2002, termine pressocchè coincidente con quello del 1° Gennaio 2002, assegnato agli Stati membri della direttiva medesima.
La delega conferita dal Parlamento al Governo non ha all’uopo fissato alcun criterio .
In considerazione di quanto sopra e della portata settoriale della disciplina, non è stato effettuato alcun intervento di modifica dell’istituto della vendita disciplinato dal codice civile, ma si è proceduto , come peraltro consente la legge comunitaria , ad inserire nel testo disposizioni di coordinamento con altre norme del codice civile , con particolare riguardo alle disposizioni sulle clausole vessatorie , nonché nuove previsioni che rafforzano la tutela del consumatore , come ad esempio , la possibilità di rivolgersi ad un terzo autorizzato ove il venditore non effettui , senza giustificato motivo , entro un termine congruo , la riparazione o sostituzione del bene di consumo non conforme . Tale disposizione , non è infatti prevista dalla direttiva , il cui impianto minimo è stato , di conseguenza , esteso , come è anche avvenuto con la previsione che , ove il consumatore sia stato convenuto per l’adempimento del contratto , egli possa ugualmente avvalersi dei diritti previsti dal decreto , purchè abbia assolto all’onere della tempestiva denuncia del difetto di conformità .
In relazione all’articolo si segnala che :

L’ Art. 1 stabilisce l’ambito di applicazione della disciplina , che si applica non solo alla vendita , ma anche ai contratti di somministrazione , di appalto , di opera , di permuta , quando detti contratti abbiano per oggetto beni di consumo . Il citato articolo reca inoltre tutte le definizioni necessarie per delimitare la disciplina , ossia quelle di consumatore , di bene di consumo , di venditore , di produttore , di garanzia convenzionale ulteriore . In particolare , agli indicati effetti , il venditore viene inteso come chiunque utilizzi, a scopo professionale o imprenditoriale , uno degli indicati contratti . Il comma 3 prevede che le disposizioni trovano applicazioni anche per i beni usati , con la precisazione che la valutazione del difetto deve essere operata tenendo conto dell’usura del bene in rapporto al periodo di utilizzo .


L’ Art. 2 indica le qualità che i beni di consumo devono possedere per essere ritenuti conformi al contratto , anche con riferimento alle eventuali dichiarazioni pubblicitarie e alle istruzione per la installazione del bene , ed altresì con riferimento ad usi particolari manifestati dal consumatore ed accettati , anche per fatti concludenti , dal venditore .

L’ Art. 3 stabilisce i diritti del consumatore , in primo luogo quello al ripristino , mediante , a sua scelta , riparazione o sostituzione del bene non conforme , a spese del venditore , con facoltà di rivolgersi a un terzo , in caso di inadempimento o ingiustificato rifiuto del venditore , o comunque sempre a spese di quest’ultimo .
In caso di impossibilità o eccessiva onerosità del ripristino , di vana scadenza del termine assegnato al venditore per provvedere al ripristino , di notevoli inconvenienti causati dal ripristino , il consumatore può , sempre a sua scelta , chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto . E’ previsto inoltre al 10° comma , allo scopo di favorire al massimo la possibilità di accordi stragiudiziali , che il venditore possa offrire al consumatore un rimedio alternativo alla riparazione o alla sostituzione .

L’ Art. 4 stabilisce che il venditore , allorquando il difetto di conformità del bene venduto sia da attribuire ad altro soggetto facente parte della catena contrattuale , possa chiedere , entro un anno , la reintegrazione di quanto prestato al consumatore alla persona cui è ascrivibile il difetto .

L’ Art. 5 disciplina la responsabilità del venditore , che sussiste quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene . Il consumatore , per esercitare i diritti stabiliti nel presente decreto , deve denunciare al venditore il difetto entro due mesi dalla scoperta . In conformità al disposto dell’ art. n. 1495 del c.c. si prevede che l’onere della denunzia viene meno in caso di difetti dolosamente occultati dal venditore o dallo stesso riconosciuti . I difetti di conformità che si presentano entro 6 mesi dalla consegna , salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene , si presumono già esistenti alla data della consegna . L’azione si prescrive , in ogni caso , laddove si tratti di difetti non dolosamente occultati dal venditore , in due anni dalla consegna , tuttavia il consumatore convenuto per l’esecuzione del contratto , se ha denunziato il difetto entro i 2 mesi dalla scoperta ed entro due anni dalla consegna , può far valere i diritti previsti dal decreto.

L’ Art. 6 ha per oggetto la garanzia convenzionale in base alla quale il consumatore può far valere suoi diritti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente normativa , non potendo questi ultimi essere pregiudicati da una garanzia liberamente offerta .

L’ Art. 7 sancisce la nullità nei confronti del consumatore di accordi anteriori alla denuncia del difetto di conformità , intesi a escludere o limitare i diritti previsti dal decreto , inefficacia che può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Per i beni usati , l’arco temporale della responsabilità del venditore può essere ridotto in base ad accordi tra le parti , purchè in misura non inferiore ad un anno . Ai sensi del 3° comma è inoltre nulla clausola contrattuale che preveda l’applicazione al contratto di una legislazione straniera che abbia l’effetto di privare il consumatore dei diritti previsti nel presente decreto , laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro .

L’ Art. 8 chiarisce che l’esercizio dei diritti del consumatore previsti nel decreto lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti azionabili in base alle norme dell’ordinamento vigente e in forza delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale .

L’ Art. 9 reca la disciplina transitoria .
La normativa non comporta oneri per lo stato e non interferisce con le competenze delle regioni .


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ;
Vista la legge del 29 Dicembre 2000 n.422 art.1 commi 1 e 3 e allegato B ;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 Maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo ;
Vista l’ art. 14 della legge del 23 Agosto 1998 n.400 ;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 Novembre 2001 ;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive , di concerto con i Ministri degli Affari esteri , della Giustizia , dell’ Economia e delle Finanze ;

Emana il seguente decreto legislativo :

Art. 1
( Ambito di applicazioni e definizioni )

1. Il presente decreto legislativo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo . Ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e somministrazione nonché i contratti di appalto e di opera finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre .
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per :
a) Consumatore : qualsiasi persona fisica che , nei contratti di cui al comma 1 , agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ;
b) Beni di consumo : qualsiasi bene mobile , anche da assemblare , tranne i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega dei notai ; l’acqua e il gas , quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata ; l’energia elettrica ;
c) Venditore : qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che nell’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale utilizza i contratti di cui al comma 1 ;
d) Produttore : il fabbricante di un bene di consumo , l’importatore del bene di consumo nel territorio dell’ Unione Europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome , marchio o segno distintivo ;
e) Garanzia convenzionale ulteriore : qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore , assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari , di rimborsare il prezzo pagato , sostituire , riparare o intervenire altrimenti sul bene di consumo , qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità ;
f) Riparazione : nel caso di difetto di conformità , il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita .

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla vendita di beni di consumo usati , limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa , in considerazione del tempo del progresso utilizzo .


Art. 2
( Conformità al Contratto )

1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se , ove pertinenti , coesistano le seguenti circostanze :
a) Sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo ;
b) Sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello ;
c) Presentano le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo , che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi , tenuto conto della natura del bene e , se del caso , delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore , dal produttore , o dal suo agente o rappresentante , in particolare sulla pubblicità e sull’etichettatura ;
d) Sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti .
3. Non vi è difetto di conformità se , al momento della conclusione del contratto , il consumatore
era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di
conformità trova la sua origine in materiali forniti dal consumatore .
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2 lettera C quando :
a) Dimostra che non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con
l’ordinaria diligenza ;
b) Dimostra che la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della
conclusione del contratto , oppure dimostra che la decisione di acquistare il bene di
consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione .
5. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è
equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione fà parte del contratto di
vendita del bene ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità . Tale
disposizione si applica anche nel caso in cui il prodotto , concepito per essere installato dal
consumatore , sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle
istruzioni di installazione .


Art.3
( Diritti del Consumatore )

1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene .
2. In caso di difetto di conformità , il consumatore ha diritto al ripristino , senza spese , della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione , a norma dei comma 3 , 4 , 5 , e 6 ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto , conformemente ai commi 8 , 9 e 10 .
3. Il consumatore può chiedere , a sua scelta , al venditore di riparare il bene o sostituirlo , senza spese in entrambi i casi , salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro .
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro , tenendo conto :
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità ;
b) dell’entità del difetto di conformità ;
c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore .
5. Se il venditore , nonostante ciò sia possibile e non eccessivamente oneroso , rifiuta di riparare il bene o non sostituirlo o non effettua la riparazione o sostituzione di cui al comma 6 , il consumatore , in applicazione degli articoli 1218 e 2058 del codice civile , può rivolgersi ad un altro autorizzato , ove sussista , o in difetto ad un altro terzo , a spese del venditore . Della riparazione o sostituzione del bene il consumatore deve dare pronta notizia al venditore .
6. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore , tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene .
7. Le spese , di cui ai commi 2 , 3 e 5 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni , in particolar modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione , per la mano d’opera e i materiali .
8. Il consumatore può richiedere , a sua scelta , una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto :
a) se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose ;
b) se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6 ;
c) se la sostituzione o la riparazione abbia recato notevoli inconvenienti al consumatore.

9. Nel determinare la somma oggetto di riduzione o di restituzione si tiene conto dell’uso del bene .
10. Dopo la denuncia del difetto di conformità il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile , con i seguenti effetti :
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio , il venditore resta obbligato ad attuarlo , con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6 , salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo .

11. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione , non dà diritto alla risoluzione del contratto .


Art. 4
( Diritto di Regresso )

1. Il venditore finale , quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore , di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario , ha diritto di regresso , salvo patto contrario o rinuncia , nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire , entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato .

Art. 5
( Termini )

1. Il venditore è responsabile , a norma dell’art. 3 , quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene .
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’art. 3 , comma 2 , se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto siffatto difetto . La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha occultato .
3. Salvo prova contraria si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data , a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive , in ogni caso , nel termine di due anni dalla consegna ; il consumatore , che sia convenuto con l’esecuzione del contratto , può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’art. 3 , comma 2, purchè il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima di due anni dalla consegna .

Art. 6
( Garanzia Convenzionale )

1. La garanzia convenzionale vincola giuridicamente chi la offre secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità .
2. La garanzia deve , a cura di chi la offre , almeno indicare :
a) che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente decreto e specificare che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti ;
b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere , segnatamente la durata e l’estensione territoriale della garanzia , nonché il nome e l’indirizzo di chi la presta .
3. A richiesta del consumatore , la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione e a lui accessibile .
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con rilevanza pari a quella di eventuali altre lingue ufficiali dell’ Unione Europea .
5. Una garanzia che non risponda ai requisiti di cui ai commi 2 , 3 , e 4 rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione .

Art.7 ( Carattere imperativo delle disposizioni )

1. Le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore prima che gli sia stato comunicato il difetto di conformità e che escludono o limitano , direttamente o indirettamente , i diritti derivanti dal presente decreto , sono nulle . La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice .
2. Nel caso di beni usati , il venditore e il consumatore possono introdurre condizioni contrattuali o stipulare accordi che impegnino la responsabilità del venditore per un periodo di tempo inferiore a quello di cui all’ art. 5 , comma 1 , ma non inferiore ad un anno .
3. E’ nulla ogni clausola contrattuale che , prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario , abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente decreto , laddove il contratto presenti un collegamento stretto con il territorio di uno Stato membro dell’ Unione Europea .


Art. 8
( Cumulabilità dei diritti )


1. L’esercizio dei diritti riconosciuti dal presente decreto lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in base all’ordinamento vigente e in forza delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale .
2. Il consumatore ha comunque diritto al risarcimento nei casi e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988 , n.224 .


Art. 9
( Norme Transitorie )

1. La presente disciplina non si applica alle vendite dei beni ed ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 Giugno 2002 , le disposizioni di cui all’art. 6 , relativo alla garanzia convenzionale , non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente decreto .

Il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana .
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare .
L’ Art. 3 stabilisce i diritti del consumatore , in primo luogo quello al ripristino , mediante , a sua scelta , riparazione o sostituzione del bene non conforme , a spese del venditore , con facoltà di rivolgersi a un terzo , in caso di inadempimento o ingiustificato rifiuto del venditore , o comunque sempre a spese di quest’ultimo .
In caso di impossibilità o eccessiva onerosità del ripristino , di vana scadenza del termine assegnato al venditore per provvedere al ripristino , di notevoli inconvenienti causati dal ripristino , il consumatore può , sempre a sua scelta , chiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto . E’ previsto inoltre al 10° comma , allo scopo di favorire al massimo la possibilità di accordi stragiudiziali , che il venditore possa offrire al consumatore un rimedio alternativo alla riparazione o alla sostituzione .

L’ Art. 4 stabilisce che il venditore , allorquando il difetto di conformità del bene venduto sia da attribuire ad altro soggetto facente parte della catena contrattuale , possa chiedere , entro un anno , la reintegrazione di quanto prestato al consumatore alla persona cui è ascrivibile il difetto .

L’ Art. 5 disciplina la responsabilità del venditore , che sussiste quando il difetto si manifesta entro due anni dalla consegna del bene . Il consumatore , per esercitare i diritti stabiliti nel presente decreto , deve denunciare al venditore il difetto entro due mesi dalla scoperta . In conformità al disposto dell’ art. n. 1495 del c.c. si prevede che l’onere della denunzia viene meno in caso di difetti dolosamente occultati dal venditore o dallo stesso riconosciuti . I difetti di conformità che si presentano entro 6 mesi dalla consegna , salvo prova contraria o incompatibilità con la natura del bene , si presumono già esistenti alla data della consegna . L’azione si prescrive , in ogni caso , laddove si tratti di difetti non dolosamente occultati dal venditore , in due anni dalla consegna , tuttavia il consumatore convenuto per l’esecuzione del contratto , se ha denunziato il difetto entro i 2 mesi dalla scoperta ed entro due anni dalla consegna , può far valere i diritti previsti dal decreto.

L’ Art. 6 ha per oggetto la garanzia convenzionale in base alla quale il consumatore può far valere suoi diritti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente normativa , non potendo questi ultimi essere pregiudicati da una garanzia liberamente offerta .

L’ Art. 7 sancisce la nullità nei confronti del consumatore di accordi anteriori alla denuncia del difetto di conformità , intesi a escludere o limitare i diritti previsti dal decreto , inefficacia che può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.

Per i beni usati , l’arco temporale della responsabilità del venditore può essere ridotto in base ad accordi tra le parti , purchè in misura non inferiore ad un anno .
Ai sensi del 3° comma è inoltre nulla clausola contrattuale che preveda l’applicazione al contratto di una legislazione straniera che abbia l’effetto di privare il consumatore dei diritti previsti nel presente decreto , laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro .

L’ Art. 8 chiarisce che l’esercizio dei diritti del consumatore previsti nel decreto lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti azionabili in base alle norme dell’ordinamento vigente e in forza delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale .

L’ Art. 9 reca la disciplina transitoria .
La normativa non comporta oneri per lo stato e non interferisce con le competenze delle regioni .



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ;
Vista la legge del 29 Dicembre 2000 n.422 art.1 commi 1 e 3 e allegato B ;
Vista la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 Maggio 1999 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo ;
Vista l’ art. 14 della legge del 23 Agosto 1998 n.400 ;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 Novembre 2001 ;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari ;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e delle attività produttive , di concerto con i Ministri degli Affari esteri , della Giustizia , dell’ Economia e delle Finanze ;

Emana il seguente decreto legislativo :

Art. 1
( Ambito di applicazioni e definizioni )

1. Il presente decreto legislativo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo . Ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e somministrazione nonché i contratti di appalto e di opera finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre .
2. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per :
a) Consumatore : qualsiasi persona fisica che , nei contratti di cui al comma 1 , agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta ;
b) Beni di consumo : qualsiasi bene mobile , anche da assemblare , tranne i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega dei notai ; l’acqua e il gas , quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata ; l’energia elettrica ;
c) Venditore : qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che nell’ambito della propria attività imprenditoriale o professionale utilizza i contratti di cui al comma 1 ;
d) Produttore : il fabbricante di un bene di consumo , l’importatore del bene di consumo nel territorio dell’ Unione Europea o qualsiasi altra persona che si presenta come produttore apponendo sul bene di consumo il suo nome , marchio o segno distintivo ;
e) Garanzia convenzionale ulteriore : qualsiasi impegno di un venditore o di un produttore , assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari , di rimborsare il prezzo pagato , sostituire , riparare o intervenire altrimenti sul bene di consumo , qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità ;
f) Riparazione : nel caso di difetto di conformità , il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita .

3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alla vendita di beni di consumo usati , limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa , in considerazione del tempo del progresso utilizzo .


Art. 2
( Conformità al Contratto )

1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se , ove pertinenti , coesistano le seguenti circostanze :
a) Sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo ;
b) Sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello ;
c) Presentano le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo , che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi , tenuto conto della natura del bene e , se del caso , delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore , dal produttore , o dal suo agente o rappresentante , in particolare sulla pubblicità e sull’etichettatura ;
d) Sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti .
3. Non vi è difetto di conformità se , al momento della conclusione del contratto , il consumatore
era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di
conformità trova la sua origine in materiali forniti dal consumatore .
4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2 lettera C quando :
a) Dimostra che non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con
l’ordinaria diligenza ;
b) Dimostra che la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della
conclusione del contratto , oppure dimostra che la decisione di acquistare il bene di
consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione .
5. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è
equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione fà parte del contratto di
vendita del bene ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità . Tale
disposizione si applica anche nel caso in cui il prodotto , concepito per essere installato dal
consumatore , sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle
istruzioni di installazione .


Art.3
( Diritti del Consumatore )

1. Il venditore risponde al consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene .
2. In caso di difetto di conformità , il consumatore ha diritto al ripristino , senza spese , della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione , a norma dei comma 3 , 4 , 5 , e 6 ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto , conformemente ai commi 8 , 9 e 10 .
3. Il consumatore può chiedere , a sua scelta , al venditore di riparare il bene o sostituirlo , senza spese in entrambi i casi , salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro .
4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro , tenendo conto :
a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità ;
b) dell’entità del difetto di conformità ;
c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore .
5. Se il venditore , nonostante ciò sia possibile e non eccessivamente oneroso , rifiuta di riparare il bene o non sostituirlo o non effettua la riparazione o sostituzione di cui al comma 6 , il consumatore , in applicazione degli articoli 1218 e 2058 del codice civile , può rivolgersi ad un altro autorizzato , ove sussista , o in difetto ad un altro terzo , a spese del venditore . Della riparazione o sostituzione del bene il consumatore deve dare pronta notizia al venditore .
6. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore , tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene .
7. Le spese , di cui ai commi 2 , 3 e 5 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni , in particolar modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione , per la mano d’opera e i materiali .
8. Il consumatore può richiedere , a sua scelta , una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto :
a) se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose ;
b) se il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 6 ;
c) se la sostituzione o la riparazione abbia recato notevoli inconvenienti al consumatore.

9. Nel determinare la somma oggetto di riduzione o di restituzione si tiene conto dell’uso del bene .
10. Dopo la denuncia del difetto di conformità il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile , con i seguenti effetti :
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio , il venditore resta obbligato ad attuarlo , con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 6 , salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo .

11. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione , non dà diritto alla risoluzione del contratto .



Art. 4
( Diritto di Regresso )


1. Il venditore finale , quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore , di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario , ha diritto di regresso , salvo patto contrario o rinuncia , nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.
2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore può agire , entro un anno dall’esecuzione della prestazione , in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato .


Art. 5
( Termini )

1. Il venditore è responsabile , a norma dell’art. 3 , quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene .
2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’art. 3 , comma 2 , se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto siffatto difetto . La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o l’ha occultato .
3. Salvo prova contraria si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data , a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive , in ogni caso , nel termine di due anni dalla consegna ; il consumatore , che sia convenuto con l’esecuzione del contratto , può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’art. 3 , comma 2, purchè il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima di due anni dalla consegna .


Art. 6
( Garanzia Convenzionale )

1. La garanzia convenzionale vincola giuridicamente chi la offre secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di garanzia medesima e nella relativa pubblicità .
2. La garanzia deve , a cura di chi la offre , almeno indicare :
a) che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente decreto e specificare che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti ;
b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere , segnatamente la durata e l’estensione territoriale della garanzia , nonché il nome e l’indirizzo di chi la presta .

3. A richiesta del consumatore , la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a sua disposizione e a lui accessibile .
4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con rilevanza pari a quella di eventuali altre lingue ufficiali dell’ Unione Europea .
5. Una garanzia che non risponda ai requisiti di cui ai commi 2 , 3 , e 4 rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione .


Art.7
( Carattere imperativo delle disposizioni )

1. Le clausole contrattuali o gli accordi conclusi con il venditore prima che gli sia stato comunicato il difetto di conformità e che escludono o limitano , direttamente o indirettamente , i diritti derivanti dal presente decreto , sono nulle . La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice .
2. Nel caso di beni usati , il venditore e il consumatore possono introdurre condizioni contrattuali o stipulare accordi che impegnino la responsabilità del venditore per un periodo di tempo inferiore a quello di cui all’ art. 5 , comma 1 , ma non inferiore ad un anno .
3. E’ nulla ogni clausola contrattuale che , prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extracomunitario , abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente decreto , laddove il contratto presenti un collegamento stretto con il territorio di uno Stato membro dell’ Unione Europea .


Art. 8
( Cumulabilità dei diritti )


1. L’esercizio dei diritti riconosciuti dal presente decreto lascia impregiudicato l’esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in base all’ordinamento vigente e in forza delle norme che disciplinano la responsabilità contrattuale o extracontrattuale .
2. Il consumatore ha comunque diritto al risarcimento nei casi e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 Maggio 1988 , n.224 .


Art. 9
( Norme Transitorie )

1. La presente disciplina non si applica alle vendite dei beni ed ai contratti equiparati per i quali la consegna al consumatore sia avvenuta anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto.
2. Fino al 30 Giugno 2002 , le disposizioni di cui all’art. 6 , relativo alla garanzia convenzionale , non si applicano ai prodotti immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente decreto .
Il presente decreto , munito del sigillo dello Stato , sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana .
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare .
 
7443204
7443204 Inviato: 23 Apr 2009 20:38
 

Ti credevo anche se nn mettevi MilleMila articoli!! icon_asd.gif
 
7443669
7443669 Inviato: 23 Apr 2009 21:24
 

Simo il Principe del Foro...meglio non precisare quale "foro"... icon_asd.gif icon_asd.gif icon_asd.gif icon_asd.gif icon_asd.gif icon_asd.gif icon_asd.gif icon_asd.gif icon_asd.gif icon_asd.gif icon_asd.gif

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7443671
7443671 Inviato: 23 Apr 2009 21:24
 

per correttezza d'informazione ho riportato tutte le informazioni in mio possesso, se qualcuno dovesse avere qualche problema lo stampa e lo mostra al commerciante IGNORANTE icon_wink.gif
 
7443719
7443719 Inviato: 23 Apr 2009 21:32
 

mezzabirra ha scritto:
per correttezza d'informazione ho riportato tutte le informazioni in mio possesso, se qualcuno dovesse avere qualche problema lo stampa e lo mostra al commerciante IGNORANTE icon_wink.gif

Ti prendevo per il culo dai! icon_asd.gif
Hai fatto bene icon_wink.gif , l'informazione ci rende forti perchè ci sono molte leggi a tutelarci ma nessuno sa della loro esistenza...nemmeno i diretti interessati (noi) icon_wink.gif .
 
7443749
7443749 Inviato: 23 Apr 2009 21:35
 

FranZ1993 ha scritto:

Ti prendevo per il culo dai! icon_asd.gif
Hai fatto bene icon_wink.gif , l'informazione ci rende forti perchè ci sono molte leggi a tutelarci ma nessuno sa della loro esistenza...nemmeno i diretti interessati (noi) icon_wink.gif .

era contestuale, 22:24 entrambi icon_asd.gif icon_asd.gif
 
7443808
7443808 Inviato: 23 Apr 2009 21:42
 

mezzabirra ha scritto:

era contestuale, 22:24 entrambi icon_asd.gif icon_asd.gif

icon_asd.gif icon_asd.gif icon_asd.gif
 
7449271
7449271 Inviato: 24 Apr 2009 19:32
 

ehh si ma come t spieghi allora il fatto che se la prendi nuova e ne fai uso agonistico nn è garantita?penso sul nuovo nn ci siano dubbi no?e anche usandola al livello amatoriale nn tutte le case la garantiscono per non più di tre mesi!!!quello che dite è vero ma quello che dico io pure!!ps dove sono questi 2502t targati che ti tirano dietro?io giro da tre mesi e nn ho trovato quasi niente a parte qst yz!!!bahh comunque
 
7449665
7449665 Inviato: 24 Apr 2009 20:20
 

beh dipende anche dove abiti icon_wink.gif
 
7449892
7449892 Inviato: 24 Apr 2009 20:54
 

250yamaha ha scritto:
ehh si ma come t spieghi allora il fatto che se la prendi nuova e ne fai uso agonistico nn è garantita?penso sul nuovo nn ci siano dubbi no?e anche usandola al livello amatoriale nn tutte le case la garantiscono per non più di tre mesi!!!quello che dite è vero ma quello che dico io pure!!ps dove sono questi 2502t targati che ti tirano dietro?io giro da tre mesi e nn ho trovato quasi niente a parte qst yz!!!bahh comunque


il tuo discorso vale per i mezzi non targati....lui ti vende un mezzo targato ed omologato per circolare su strada, e in quanto tale deve essere garantito icon_wink.gif

ma tu dove li cerchi?? dai un occhiata a moto.it... ce ne sono a palate icon_wink.gif
 
7450707
7450707 Inviato: 24 Apr 2009 23:16
 

250yamaha ha scritto:
ehh si ma come t spieghi allora il fatto che se la prendi nuova e ne fai uso agonistico nn è garantita?penso sul nuovo nn ci siano dubbi no?e anche usandola al livello amatoriale nn tutte le case la garantiscono per non più di tre mesi!!!quello che dite è vero ma quello che dico io pure!!ps dove sono questi 2502t targati che ti tirano dietro?io giro da tre mesi e nn ho trovato quasi niente a parte qst yz!!!bahh comunque

se ne prendo una nuova, la uso come meglio credo e se si rompe me la riparano in garanzia.

sulla moto usata dopo poche ore ho trovato i leveraggi usati, nominando la legislazione(senza spiegarla) al rivenditore che a dire di tutti non viene incontro al cliente me li ha "regalati".
 
7450858
7450858 Inviato: 24 Apr 2009 23:46
 

Io abito a montella (av)in campania sarà per quello icon_asd.gif icon_asd.gif .comunque nn penso che è così c sarà qualke escamotage da parte del concesionario x aggirare il problema senò nn credo che si esponga ad un rischio simile no!!!su moto.it la maggior parte degli annunci sono di due anni fa o roba simile....e poi nn vorrei fare 6 700 km per visionarla.....comunque nn credo che si possa avere una garanzia di due anni su un mezzo del genere anzi se trovate qualcuno che me la fa magari in campania vi pago una cena eusa_wall.gif
 
7450976
7450976 Inviato: 25 Apr 2009 0:11
 

aaahhhh ecco risolto il misfatto è tutto correlato a dove abiti icon_wink.gif
 
7451319
7451319 Inviato: 25 Apr 2009 7:14
 

250yamaha ha scritto:
Io abito a montella (av)in campania sarà per quello icon_asd.gif icon_asd.gif .comunque nn penso che è così c sarà qualke escamotage da parte del concesionario x aggirare il problema senò nn credo che si esponga ad un rischio simile no!!!su moto.it la maggior parte degli annunci sono di due anni fa o roba simile....e poi nn vorrei fare 6 700 km per visionarla.....comunque nn credo che si possa avere una garanzia di due anni su un mezzo del genere anzi se trovate qualcuno che me la fa magari in campania vi pago una cena eusa_wall.gif


secondo me garantire un 250 2t è molto meno rischioso di un 125.... i l250 a livello di motore veramente non lo ammazzi mai....

ma comunque non dipende tanto da dove abiti.... tu comprala, richiedi la garanzia e se non te la da rivolgiti all'autorità giudiziaria...la legge è con te icon_wink.gif
 
7451766
7451766 Inviato: 25 Apr 2009 10:23
 

la legge parla chiaro, sicuramente più chiaro di qualsiasi venditore, quando vai a vederla vai con un'amico fatti dare tutte le informazioni del caso e fai le domande che ti servono.

come specifica la legge tu acquisti un bene corrispondente alla descrizione che ne è stata fatta, visto e considerato che non puoi avere più informazioni del venditore.

se si rompre e lui dice ma io non lo sapevo sono PROBLEMI SUOI. la legge NON AMMETTE IGNORANZA e lui in quanto venditore (cioè uno che guadagna e presumibilmente vive del suo lavoro, quindi un professionista) non può pensare/sperare di esentarsi dalla legislazione che regola il commercio.

poi può essere anche australiano ed essere ancora confuso per l'acqua del cesso che gira al contrario, ma qui siamo in ITALIA ci sono delle leggi e vanno rispettate, se superi i limiti di velocità ti mettono la multa?
perchè lui non dovrebbe "pagare" per un fragatura, la legge esiste, ci sono le associazioni dei consumatori che mettono a disposizione anche gli avvocati, basta far valere i propri diritti, che nessuno ti regalerà mai icon_wink.gif
 
7451813
7451813 Inviato: 25 Apr 2009 10:32
 

mezzabirra ha scritto:
poi può essere anche australiano ed essere ancora confuso per l'acqua del cesso che gira al contrario, ma qui siamo in ITALIA ci sono delle leggi e vanno rispettate, se superi i limiti di velocità ti mettono la multa?

icon_asd.gif icon_asd.gif icon_asd.gif

Mi immagino Reed che si chiede come mai lo strunz non gira nel solito verso mentre scende... icon_asd.gif icon_asd.gif icon_asd.gif icon_asd.gif icon_asd.gif icon_asd.gif icon_asd.gif icon_asd.gif icon_asd.gif icon_asd.gif
 
7453206
7453206 Inviato: 25 Apr 2009 16:56
 

ciao, ho un cr 250 2t del 91, lo so è piu tosto antico poerò a me piace,è stata la prima moto da cross che ho avuto. prima di prenderla ho provato un yz 125, che era la piu veloce della zona, e ti dirò che dopo un paio di giri mi ero gia stancato. salito sul 250 ho capito che era tutta un'altra musica, che quella era la mia moto. io non vado in pista in quanto qua vicino non c'è ne sono piste che a me piacciono, quindi giro nelle fiumare e nelle campagnie, faccio dei bei giri anche di 1h/2h di tempo. all'inizio ci andavo molto cauto e non riuscivo ad andare oltre la 3a, complice la potenza della moto, la mia inesperienza, a la strada. mi sono bastate 3 uscite per iniziare a tirare al max. all'inizio mi facevano male le braccia ma poi mi ci sono abituato. dopo aver superato il dolore delle braccia ho cominciato a spingere svirgolando nelle curve, ma svirgolando proprio di potenza a piena velocità no da quasi fermo! per non parlare dei tornanti in salita che facevo totalmente di traverso. non dico che riesco a sfruttare la moto al 100% pero all'80 ci arrivo sicuro. comunque se vuoi la vera spinta di un 250 2t lascia perdere quelli targati!!! hanno meno potenza rispetto a quelli non omologati. rischi di prendere una moto che non ti soddisfa. penso che un 250 targato ha la stessa potenza di un 125 non targato con una maggiore cilindrata. inoltre un 250 consuma meno di un 125 perchè il 125 lo devi sempre tenere alto e spalancare il gas mentre il 250 no, mi riferisco sia ai consumi di carburante che al consumo del pistone.
se qualcuno pensa che ho detto qualche fesseria mi corregga e mi riporti sulla retta via
 
7453240
7453240 Inviato: 25 Apr 2009 17:06
 

al livello di manutenzione non ho fatto niente. appena l'ho presa l'ex proprietario mia aveva detto che aveva appena rifatto il motore ma non ci credo tanto. la moto è da un anno e mezzo che è con me, ha piu o meno 60h, non ha mai mostrato cali di potenza. io ho rifatto solo in gruppo leve raggi.
un altra cosa.........il 250 non è il 125 che lo parti facilmente! il 250 ne ha di compressione e ti verrà difficile avviarlo facilmente per i primi tempi!

volevo chiedere una piccola cosa....... la mia moto è molto difficile che si impenna piutosto derapa anche su asfalto e derapa moltissimo faccio le curva di traverso, secondo voi perchè?
 
7453274
7453274 Inviato: 25 Apr 2009 17:18
 

correggo che i 250 2t targati vanno come i 2502t non targati, se non hanno limitazioni antinquinamento, poi se sfrutti un 250 2t all'80% vieni a bergamo che vai a correre nel silver action! non per non crederti ma ce ne vuole per sfruttare all'80% un 250 2t...
 
7453288
7453288 Inviato: 25 Apr 2009 17:22
 

KTM-85SX ha scritto:
correggo che i 250 2t targati vanno come i 2502t non targati, se non hanno limitazioni antinquinamento, poi se sfrutti un 250 2t all'80% vieni a bergamo che vai a correre nel silver action! non per non crederti ma ce ne vuole per sfruttare all'80% un 250 2t...





a quanto ne so io quelli targati sono limitati a 25kw per poter essere guidati con la patente a2, ame risulta che un 250 2t non targato ha piu kw.
mi dispiace che non mi credi e che purtroppo siamo lontani, se vossimo piu vicini di darei una dimostrazione.
 
7453302
7453302 Inviato: 25 Apr 2009 17:26
 

non per vantarmi ma un mio amico di modena ha visto come guido e sopratutto in che strade e ha detto se salivi sù a girare in una pista senza, pietre, senza il pericolo che ti incontrano macchine, senza scarpate ecc..... rompevi il culo a tutti.
 
7453374
7453374 Inviato: 25 Apr 2009 17:45
 

anto_scara ha scritto:
non per vantarmi ma un mio amico di modena ha visto come guido e sopratutto in che strade e ha detto se salivi sù a girare in una pista senza, pietre, senza il pericolo che ti incontrano macchine, senza scarpate ecc..... rompevi il culo a tutti.

peccato che i tuoi sogni di gloria possono essere spezzati dal primo signore che INGENUAMENTE usa la strada per quel che è, una via di collegamento da un posto all'altro aperto al traffico.

250 2t oltre i 25kw ce ne sono, honda immatricolava depo e full power, ktm omologa tutto a pochi kw per questioni di inquinamento, ma non è la norma.
 
7453449
7453449 Inviato: 25 Apr 2009 17:59
 

anche tu non ci credi? allora qual è secondo voi il limite di un 250? che concetto avete voi sfrutto la moto al 100%?
 
7454111
7454111 Inviato: 25 Apr 2009 20:00
 

Allora io io x quello che so un 250 2t dovrebbe darmi le prestazoni di cui ho bisogno....la garanzia ve l'ho detto se trovate una moto del genere in campania targata a quel prezzo con la garanzia oltre alla cena metto cento euro di taglia....nn credo proprio icon_asd.gif .Spero che nn mi deluda ma a sentir tutti penso di no...a me interessa che abbia un accelerazione da strapparti le braccia..poi al resto pratica ed esperienza c andrò piano ed imparerò a saltare e fare le cose più strampalate siete daccordo con me che abbia un 0 100 da paura??non come un 125??!!comunque è omologata per la strada ma era un yz a tutti gli effetti nn è ke fanno una versione targata e una no, è qualkuno ke ha voluto immatricolarla ke l'ha fatto giusto??A voi la parola!!!!comunque mettetevelo in testa 2t "0" garanzia almeno dalle mie parti!!!Ripeto corregetemi se sbaglio......ma a parte tutto nn voglio una garanzia di 24 mesi sarebbe troppo....mi basta comprare una moto in orine e buona ad un prezzo onesto...yz 250 2002 a 2002 euro più passaggio è troppo??rispondete a tutto e grazie ancora a tutti...qst forum e davvero bello!!!
 
7454194
7454194 Inviato: 25 Apr 2009 20:18
 

bhè le enduro 250 che pensi abbiano 25kw te li sogni, non tutte ma la maggior parte delle case danno i mezzi a 25kw solo a libretto, sfruttare una moto al 100% per noi crossisti che pratichiamo questo sport tutte le domeniche in piste serie (intendo adibite, non tornanti ecc) significa inveire con calci, pugni, cannonate, bestemmie dietro la moto, perchè più di così non va, roba che non fanno nemmeno i campioni mondiali con "misere" 250 4t...

icon_smile.gif
 
7454205
7454205 Inviato: 25 Apr 2009 20:20
 

250yamaha ha scritto:
Allora io io x quello che so un 250 2t dovrebbe darmi le prestazoni di cui ho bisogno....la garanzia ve l'ho detto se trovate una moto del genere in campania targata a quel prezzo con la garanzia oltre alla cena metto cento euro di taglia....nn credo proprio icon_asd.gif .Spero che nn mi deluda ma a sentir tutti penso di no...a me interessa che abbia un accelerazione da strapparti le braccia..poi al resto pratica ed esperienza c andrò piano ed imparerò a saltare e fare le cose più strampalate siete daccordo con me che abbia un 0 100 da paura??non come un 125??!!comunque è omologata per la strada ma era un yz a tutti gli effetti nn è ke fanno una versione targata e una no, è qualkuno ke ha voluto immatricolarla ke l'ha fatto giusto??A voi la parola!!!!comunque mettetevelo in testa 2t "0" garanzia almeno dalle mie parti!!!Ripeto corregetemi se sbaglio......ma a parte tutto nn voglio una garanzia di 24 mesi sarebbe troppo....mi basta comprare una moto in orine e buona ad un prezzo onesto...yz 250 2002 a 2002 euro più passaggio è troppo??rispondete a tutto e grazie ancora a tutti...qst forum e davvero bello!!!





se vuoi quello che cerchi lascia stare quelli targati!! per toglierti il dubbio controlla sul libretto quanti kw ha! se ha 25 lascia perdere! se ha piu o non è specificato puo andare. controlla la data di prima immatricolazione così potrai sapere se in origine era targata o no
 
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