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Autovelox milano [contestazione immediata]
6471104
6471104 Inviato: 4 Dic 2008 18:23
Oggetto: Autovelox milano [contestazione immediata]
 

Buongiorno,

ad un mio amico è stata elevata una contravvenzione per eccesso di velocità in una via di Milano, con contestazione immediata. Vi allego il verbale

L'apparecchio utilizzato è il videosystem avs96-g di cui il verbale riporta la dicitura con omologazione tramite D.M. LL. PP. n. 1012 del 25/2/1997. Tra l'altro il verbale riporta che è stata verificata la funzionalità dello strumento tramite l'apposito controllo "self test" prima dell'uso. Dopo, nel verbale c'è scritto che l'apparato è omologato a sensi del D.M II TT n1123 del 15.5.05 sottoposto a revisione e taratura.

Infine nelle note i vigili hanno scritto che la segnalazione di controllo della velocità era stata posta regolarmente in prossimità della via, bla, bla.

Si tratta di un caro amico che mi ha chiesto di fargli il ricorso. Io non ne ho mai fatto visto che mi occupo di tutt'altro (faccio solo diritto societario) e peraltro non posso farmi pagare. Volevo cortesemente un vostro parere e qualche spunto/consiglio sulle CONCRETE possibilità di fare ricorso visto che: 1) la contestazione è stata immediata; 2) il cartello di segnalazione era stato correttamente posizionato; 3) siamo in un centro urbano e 4) non so quando la taratura è stata fatta e non so se sia stata fatta presso un centro SIT (mi pare che ormai c'è ne siano tre).


Grazie mille.
 
6471273
6471273 Inviato: 4 Dic 2008 18:44
 

Anch'io me ne sto occupando per un amico.

La certificazione degli strumenti autovelox deve esser eseguita almeno una volta l'anno e attraverso centri S.I.T.
Se manca questa certificazione è una grave mancanza, troverai una serie di sentenze in merito (come avvocato o praticante le saprai ricercare...).
Purtroppo quanto al resto mi sembra che si siano comportati correttamente (segnale verticale, contestazione immediata...).


Scanso equivoci fagli fare una richiesta di accesso agli atti amministrativi se dovesse mancare qualche elemento del verbale.

Se dovessero esserci tutti gli elementi lascia fare, non credo valga la pena fare un ricorso (al giudice di pace ovviamente).

ps: mai sentito parlare di controllo self test (ma devo dire che è da poco e per tutela personale che mi occupo di questa materia)
 
6471556
6471556 Inviato: 4 Dic 2008 19:13
 

Grazie mille, cercherò le sentenze. Mi chiedo però se valga la pena chiedere l'accesso agli atti amministrativi con atto separato oppure se invece sia possibile chiederli insieme al ricorso chiedendo al comune di milano di produrli in udienza. Così se non li hanno non si costituiscono ed il gioco è fatto.

Anche io sto imparando visto che faccio tutt'altro.
 
6471759
6471759 Inviato: 4 Dic 2008 19:32
 

Attenzione perchè la verifica iniziale e periodica (c.d. taratura) non è obbligatoria per gli apparecchi utilizzati sotto il controllo dell'operatore (lo è invece per quelli che funzionano in automatico) e non è da farsi presso un centro SIT ma presso il costruttore dell'apparecchio (che poi comunque si avvale del SIT).

Link a pagina di Asaps.it

Vedere gli ultimi due periodi del punto B)
 
6476704
6476704 Inviato: 5 Dic 2008 13:41
 

almandithule innanzitutto permettimi di esprimere un abbraccio di stima nei tuoi confronti, sei uno fra i maggiori esperti del forum e puntualmente tecnico nelle tue risposte. icon_biggrin.gif Fai l'avvocato o sei diventato esperto per autodifesa?

E' vero che non è prevista come obbligatoria la certificazione dell'avvenuta taratura, ma mi sembra di capire che comunque essa viene effettuata (o almeno diciamo sarebbe consigliabile che lo fosse).

Ho trovato una giurisprudenza un pò altalenante(il verbale di cui mi occupo si riferisce a un 104/c2 usato in maniera non automatica):

CONTRARIE:
In merito alla contestazione della mancata taratura dell'Autovelox 104/C, si richiama integralmente la Circ. 1 giugno 2005, n. 1836 Min. Inf. Trasporti - relativa al Provvedimento di conferma dell'approvazione del 16/5/2005 - circa la Previsione di un obbligo di verifica periodica di taratura. In tale documento, come possiamo leggere, si esclude esplicitamente la necessità della taratura: "Quesito prot. N. 300/A/14380/144/5/20/5 del 27 maggio 2005 - Con riferimento al quesito in oggetto, qui prevenuto via fax in data 31/5/2005, si comunica quanto segue. Il Decreto Dirigenziale di conferma prot. N. 1123 del 16/5/2005 si riferisce al riconoscimento della possibilità di impiego del dispositivo Autovelox 104/C-2 in modalità automatica, sulla scorta delle osservazioni formulate dal Competente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. A tale riguardo si osserva che, in virtù della particolare modalità di funzionamento, la necessità di una verifica iniziale e periodica è prevista nel manuale d'uso e manutenzione del dispositivo, alla quale gli organi di polizia stradale devono attenersi, a norma dell'art. 4 del D.M. 29 ottobre 1997. In assenza di laboratori accreditati come Centri di taratura da parte dei competenti Istituti Metrologici Primari, tali verifiche possono essere effettuate dal costruttore stesso, in quanto operante in regime di qualità aziendale certificata UNI EN ISO 9001:2000. Circa l'assolvimento dell'obbligo della verifica iniziale e periodica, vale quanto di seguito riportato: 1) Per gli apparecchi commercializzati fino al 16/5/2005, e dunque concepiti unicamente per funzionare con l'ausilio del personale operatore, non sono previste verifiche iniziali o periodiche, secondo quanto riportato nei rispettivi manuali. 2) Per gli apparecchi commercializzati dopo il 16/5/2005, riconosciuti idonei anche al funzionamento in modalità automatica, è previsto invece un regime di verifica iniziale e periodica, secondo quanto riportato nei rispettivi manuali. 3) A tale regime devono intendersi assoggettati anche gli apparecchi commercializzati fino al 16/5/2005, qualora, a seguito del decreto di conferma, si intenda impiegarli nella modalità di funzionamento automatico, previo adeguamento come previsto nello stesso decreto. (Nella fattispecie, trattasi di violazione all'art. 142 IX comma Cds - D.Lgs. n. 285/1992 - rilevata con autovelox modello 104/C).
Giudice di pace Novara, 18/01/2007

L'apparecchio Autovelox mod. 104/C-2 non rientra tra quelli soggetti a taratura; pertanto una volta omologato, l'apparato costituisce fonte di prova ai fini della rilevazione della velocità dei veicoli, a meno che circostanze di fatto allegate dall'opponente e debitamente provate, non ne rilevino difetti di costruzione, installazione o funzionamento.
Giudice di pace Genova, 20/03/2006

MA CI SONO ANCHE SENTENZE CHE AFFERMANO LA NECESSITA' DI TARATURA PER QUALUNQUE TIPO DI AUTOVELOX:

Con la legge 273/91 e con le norme tecniche internazionali Uni 30012 viene previsto l'obbligo di effettuare la c.d. "taratura" su tutte le apparecchiature elettroniche di misurazione, nella cui categoria viene certamente annoverato l'autovelox. Non di poco conto è considerato il comportamento della P.A., convenuta nella fattispecie, che non comparendo in giudizio non si è mostrata sufficientemente diligente per confutare l'assunto di controparte di mancanza attendibilità dell'apparecchiatura denominata "autovelox", limitandosi la stessa a produrre soltanto depositandola in Cancelleria, documentazione afferente l'attività amministrativa svolta. Pertanto il verbale in contestazione viene annullato.
Giudice di pace Bari, Sez. III, 01/03/2006

È nulla la sanzione inflitta per eccesso di velocità rilevato mediante "autovelox" (nella specie mod. 104 C2) non sottoposto a taratura, non sussistendo sufficienti elementi di prova circa la correttezza e l'attendibilità della misurazione.
Giudice di pace Ovada, 03/03/2006

Ti risparmio le altre....è vero che ogni giudice decide a se stesso... ma è anche vero che comunque essendo uno strumento di misurazione a logica andrebbe debitamente controllato per verificarne l'esattezza delle sue rilevazioni.
 
6479447
6479447 Inviato: 5 Dic 2008 18:06
 

Innanzitutto grazie per gli attestati di stima, diciamo poi che la mia esperienza è dovuta al fatto che su queste cose ci campo (non è infatti un mistero che io sia un agente della Polstrada).

Per quanto riguarda le sentenze posso solo confermare quanto affermi: sono dei G.d.P. e sono fine a se stesse.

Questo me l'ha dimostrato anche un G.d.P. che non ha voluto prendere in considerazione la sentenza emessa dal suo coordinatore per la stessa fattispecie.

Comunque in un eventuale ricorso puoi citarle, starà al G.d.P. designato valutare se l'operato dei colleghi è stato corretto e quindi fare proprie anche le loro decisioni.

La mia risposta era solo per metterti in guardia da ciò che lo controparte sicuramente obbietterà icon_wink.gif .
 
6487121
6487121 Inviato: 6 Dic 2008 22:39
 

Grazie per la rispossta. Volevo chiederti una ulteriore cosa che potrebbe comunque rientrare nell'argomento della discussione.
Nel verbale arrivato di cui ho detto, manca oltre a qualunque riferimento a segnaletica verticale (...anche se probabilmente c'è un cartello fisso prima del luogo dove è stata fatta) il nome o matricola del responsabile del procedimento...
Quando viene fatta una multa dai vigili, l'accertatore (cioè immagino il vigile che adopera l'autovelox) assume anche la qualifica di responsabile del procedimento? nel mio caso non c'è nessuna indicazione ad un responsabile del procedimento...
Grazie icon_biggrin.gif
 
6488819
6488819 Inviato: 7 Dic 2008 13:39
 

Il nominativo del responsabile del procedimento serve solo quando il verbale viene redatto successivamente (senza quindi contestazione immediata) con sistemi informatizzati.

A quel punto serve l'indicazione a stampa del responsabile del procedimento informatizzato.

Nel tuo caso il "responsabile del procedimento" è l'agente di pattuglia più alto in grado.
 
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