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Multa per scarico senza db-killer - art. 78
13603584
13603584 Inviato: 21 Lug 2012 19:01
 



Ciao Jose, il CdS non permette alcuna alterazione allo scarico, db-killer incluso. Quindi, in caso di controllo, potrebbero "rompere" eccome. Ricordati inoltre che le FdO non sono come quelle delle barzellette sui carabinieri e se tenti di farli fessi potrebbero infastidirsi non poco.

Al di là di db-killer & co., essendo questo un forum normativo, ti chiedo gentilmente di scrivere in italiano corretto con adeguato uso della punteggiatura. icon_smile.gif
 
15216347
15216347 Inviato: 23 Dic 2014 12:53
Oggetto: ricorso art. 78 per scarico senza db killer
 

Nota automatica: i messaggi aggiunti da questo punto in poi sono stati generati dalla fusione di due topic.
______________

ho letto che ci sono delle testimonianze di accolto ricorso per scarico senza db killer.
Mi servirebbe avere documentazione di questo per me è molto importante visto che ho fatto ricorso proprio per lo stesso motivo...

grazie
 
15216383
15216383 Inviato: 23 Dic 2014 13:12
 

Cioè, scusa, giravi senza db killer e ti hanno multato e vuoi fare ricorso?

Boh, prova a leggerti questo Link a pagina di Motoblog.it e vedi se aiuta.
 
15216422
15216422 Inviato: 23 Dic 2014 13:36
 

c'è nè vuole però !!! 0509_si_picchiano.gif paga e taci !
 
15216451
15216451 Inviato: 23 Dic 2014 14:08
 

Ti hanno fermato ed eri senza db killer,sei in torto marcio e hai pure fatto ricorso.non capisco a cosa ti vuoi appigliare.forse non avevano un fonometro x misurare i db e ci vuoi provare? Finirai x pagare il doppio.....
poi non capisco quale senso abbia fare tutte queste modifiche fuori legge,le nostre motine non vanno già abbastanza di serie? Bha....
 
15216758
15216758 Inviato: 23 Dic 2014 21:48
 

spybot ha scritto:

poi non capisco quale senso abbia fare tutte queste modifiche fuori legge,le nostre motine non vanno già abbastanza di serie? Bha....

imo cambiare il terminale ci sta per nmila motivi, girare senza dbkiller no.
Vuol dire semplicemente fregarsene degli altri.
 
15217517
15217517 Inviato: 24 Dic 2014 22:15
 

Può essere utile questa circolare del 97 in materia per la quale direi che l'art. 78 sia contestabile
doppio_lamp.gif
OMOLOGAZIONE SCARICHI

Per quanto riguarda gli scarichi non ce bisogno di nessun aggiornamento della carta di circolazione, se è marchiato CEE, la circolare ministeriale allegata lo conferma



Ministero dei Trasporti - Divisione IV
Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997

Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO. "Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285).
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C.
Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro.
Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile:
ex 00 0000
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.



Il Direttore Centrale
Dr. Ing. Tullio D'ULISSE
 
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