NON sono un poliziotto nè un'appartenente alle FdO...e questa la premessa..
pensavo di trovare un topic di discussione interessante e mi son ritrovato a leggere la solita tiritera contro le forze dell'ordine...con tutto ciò che ne è conseguito...ma su questo tralascio
allora luposurole ti do un parere, e una conoscenza, da semplice cittadino che non indossa divisa e galloni...
dall'art.172 C.d.S.:
Citazione:
8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini:
a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
b) i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste dall'articolo 122, comma 2;
e) le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti autorita' di altro Stato membro delle Comunita' europee, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale certificazione deve indicare la durata di validita', deve recare il simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva 91/671/CEE e deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia di cui all'articolo 12;
f) le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture di sicurezza;
g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana;
h) gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attivita' istituzionali nelle situazioni di emergenza.
9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1 i bambini di eta' inferiore ad anni dieci trasportati in soprannumero sui posti posteriori delle autovetture e degli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui dell'articolo 169, comma 5, a condizione che siano accompagnati da
almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
... e cavoli anche alcune categorie di civili che di urgenza ed emergenza sicuramente non trattano sono esentati dall'uso delle cinture di sicurezza...
quindi non capisco perchè prendersela con le FdO e non ad esempio con i conducenti di autobus urbani!!!!!!!
e poi a prescindere da quello che può essere ironico un punto è fermo: sono esentati, quindi non sanzionabili, ma sono invece sanzionabili tutti quelli esclusi dai commi dell'articolo...
secondo non sta a noi sapere e giudicare quale è il servizio di emergenza...non siamo mica poliziotti...lo sapranno ben loro...
per quanto riguarda le deroghe al rispetto del codice della strada:
art.177
Citazione:
L'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, a quelli del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano, nonché agli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte della Direzione generale della M.C.T.C. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.
Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimita' degli sbocchi sulla prima appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo dl lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. E'' vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 .
Chiunque viola le disposizioni del comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148 .
e guarda un po' Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati e' soggetto alla sanzione amministrativa ... se lo vialono anche "loro" sono sanzionabili...
mi piacerebbe concludere solo con una cosa....
rispettiamo gli altri e rispettiamo il lavoro che fanno gli altri...
l'ho già scritto in altri post, il mio massimo rispetto e la mia massima stima alle FdO
p.s.: è bastato fare una piccola ricerca in internet per trovare gli articole del CdS di interesse