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Indice del forumForum Autovelox, Patenti e LeggiMulte e Ricorsi

   

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Sanzione accessoria se non si sa chi era alla guida
5196886
5196886 Inviato: 24 Lug 2008 1:31
Oggetto: Sanzione accessoria se non si sa chi era alla guida
 

Mi chiedevo..esiste ancora l'escamotage "salva-punti" (e spenna-cittadini) per cui se per esempio con un autovelox mi fanno una contravvenzione, pagando un (bel) po' di più evito la decurtazione dei punti? Mi riferisco a quella se non possiamo affermare chi era alla guida..ma la cosa più importante è..se mi fanno una foto da dietro, in moto, e io voglio dire che guidava mio padre, ad esempio, che magari è alto 20 cm meno di me o largo il doppio, vale lo stesso questo "barbatrucco"?? icon_asd.gif
 
5197188
5197188 Inviato: 24 Lug 2008 7:36
 

Certo io credo di si...a volte sono risultati che un vecchietto di 86 anni guidava una ferrari a 300 km/h...poi dipende se è cosi evidente credo che non valga questo bel trucco...Una volta mia mamma ha preso una multa e addirittura i carabinieri gli hanno chiesto se voleva dichiarare che alla guida era sua mamma(cioè mia nonna)!!!... icon_mrgreen.gif
 
5197214
5197214 Inviato: 24 Lug 2008 7:40
 

vale sempre, anche se si vedesse la corporatura di chi è alla guida... visto che nessun ente pubblico ha la foto della corporatura di nessuno di noi per confrontarla...

la sanzione dovrebbe essere di circa 350 euro
 
5197265
5197265 Inviato: 24 Lug 2008 7:48
 

certo che vale ancora.. icon_lol.gif
loro non possono dimostrare se eri tu alla guida o tuo nonno o tuo zio ecc ecc...
però la multa ovviamente la prendi..mi pare 370€ o qualcosa del genere. icon_wink.gif
 
5197305
5197305 Inviato: 24 Lug 2008 7:53
 

Se decidi di farti togliere i punti non paghi nulla...se invece vuoi tenerti i punti devi pagare 250 euro...ne sono sicuro!! icon_wink.gif
 
5199762
5199762 Inviato: 24 Lug 2008 11:25
 

Confermo che la sanzione è di 250 euro.

Art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada:
[...] Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli [i dati del conducente] e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000 [...]

Ultima modifica di Lance il 24 Lug 2008 11:59, modificato 2 volte in totale
 
5199999
5199999 Inviato: 24 Lug 2008 11:45
 

Maurolive ha scritto:
vale sempre, anche se si vedesse la corporatura di chi è alla guida... visto che nessun ente pubblico ha la foto della corporatura di nessuno di noi per confrontarla...

la sanzione dovrebbe essere di circa 350 euro




quoto!
confermo...
multa + sanzione accessoria ( di € 350)...
 
5200271
5200271 Inviato: 24 Lug 2008 12:09
 

a me è successo..
multa di 378 piu multa accessoria di 250 piu spese notifica di 20 euro.
il tutto per una patente limpida dal peccato
 
5207963
5207963 Inviato: 25 Lug 2008 4:10
 

Basta dichiarare di non ricordare chi era alla guida adducendo una motivazione credibile, e si salvano punti e soldi.
Se il verbale da 250 € (non sono 350, sono 250) arriva lo stesso, lo si impugna e ci sono buone probabilità di vincere.

Giudice di Pace di Taranto (Dott. Martino Giacovelli), 16.03.2006
Link a pagina di Altalex.com
 
5212120
5212120 Inviato: 25 Lug 2008 12:50
 

RafST4 ha scritto:
Basta dichiarare di non ricordare chi era alla guida adducendo una motivazione credibile, e si salvano punti e soldi.
Se il verbale da 250 € (non sono 350, sono 250) arriva lo stesso, lo si impugna e ci sono buone probabilità di vincere.

Giudice di Pace di Taranto (Dott. Martino Giacovelli), 16.03.2006
Link a pagina di Altalex.com


buon girono non capisco bene il meccanismo di quest ultimo discorso fatto da te?
mi potresti spiegare meglio se vuoi anche in privato.
 
5212844
5212844 Inviato: 25 Lug 2008 13:46
 

Il concetto è abbastanza semplice.
Il CdS dice che il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli [i dati del conducente] e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.
Cioè, si viene sanzionati se non si vuole comunicare chi era alla guida, mentre non si viene sanzionati se per qualche motivo si è impossibilitati a farlo.

Quale sia un "giustificato e documentato motivo" è oggetto di possibili diverse interpretazioni.
Ad esempio, c'è chi comunica che, essendo il veicolo nella disponibilità di più di una persona (tipicamente, diversi componenti della famiglia), non è in grado di ricordare chi fosse alla guida. A quel punto sta all'organo che riceve la comunicazione valutare se il motivo addotto è da considerare "giustificato e documentato" (nel qual caso la procedura termina lì) o no (nel qual caso viene fatto il verbale per mancata comunicazione dei dati). Nel secondo caso, se si ritiene che, invece, il motivo addotto fosse "giustificato e documentato" è ovviamente possibile fare ricorso e, a quel punto, sta al GdP decidere sulla questione.
 
5216371
5216371 Inviato: 25 Lug 2008 19:21
 

La sentenza del G.d.P. di Taranto è superata da una più recente della Corte di Cassazione

Corte Suprema di Cassazione
Sezione II Civile
Sentenza n. 13748/2007
deposito del 12 giugno 2007


Svolgimento del processo

La XXX S.a.s. impugna per cassazione la sentenza 05.XX.2005 con la quale il G.d.P. di Pontassieve ne ha rigettato l'opposizione proposta avverso il verbale d'accertamento n. XXXXXX redatto nei suoi confronti dalla polizia municipale di Rufina il 29.XX.2004 per violazione 180/8° C.d.S.

Parte intimata non svolge attività difensiva.

Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di trattazione in pubblica udienza.

Tale richiesta non merita accoglimento, risultando ricorso manifestamente infondato. Al riguardo devesi considerare che l'inammissibilità della pronunzia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo comma dell’art. 375 cpc, ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d'evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell'impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del P.G. fossero, all’opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (Cass, 11.6.05 n. 12384, 3.11.05 n. 21291 SS.UU.).

Si duole la ricorrente che il giudice a quo abbia omesso di motivare in ordine all'esistenza d'un vizio formale dell'impugnato verbale, nel quale era contestato "al conducente" e non al proprietario di non aver fatto conoscere il nome del "conducente", ed abbia erroneamente interpretato l'art. Ì80/8° C.d.S. in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale 27/05, non avendo preso in considerazione l'allegato giusto motivo d'impossibilità a comunicare il nome del conducente ritualmente fatto conoscere all'autorità procedente.

I riportati motivi sono inammissibile l'uno e manifestamente infondato l'altro.

All'evidenza il primo motivo non attiene ad omessa motivazione bensì, se mai, ad omessa pronunzia, atteso che nell'impugnata sentenza non è fatto alcun cenno alla deduzione del vizio formale de quo quale motivo d’impugnazione del verbale. Ora, come ripetutamente evidenziato da questa Corte, l'omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, deve essere, anzi tutto, fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell'art. 112 cpc e non già con la denunzia della violazione di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione ex art.360 n. 5 cpc (Cass. 24.6.02 n. 9159, 11.1.02 n. 317, 27.9.00 n. 12790, 28.8.00 n. 11260, 10.4.00 n. 4496, 6.11.99 n. 12366); perché, poi, possa utilmente dedursi il detto vizio, è necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali domanda od eccezione siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente e/o per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo del giudizio nel quale l’una o l’altra fossero state proposte, onde consentire al giudice di verificane, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi; ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell’art. 112 cpc, ciò che configura un’ipotesi di error in procedendo per il quale questa Corte è giudice anche del "fatto processuale", detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità d'esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio d’autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere d’indicarli compiutamente, non essendo consentita al giudice stesso una loro autonoma ricerca ma solo una loro verifica (Cass. 23.9.02 n. 13833, 11.1.02 n. 317, 10.5.01 n. 6502).

Nel motivo in esame non è fatto, per contro, alcun riferimento ad un motivo d'opposizione avente ad oggetto la questione de qua e, quindi, tanto meno alcun puntuale riferimento ai termini della sua deduzione con l’atto d’opposizione, ond’è che la censura d’omessa pronunzia, tra l’altro neppure idoneamente formulata con il necessario riferimento agli artt. 112 e 360 n. 4 cpc, risulta del tutto inadeguata all’onere di specificità sopra richiamato, imposto dall’art. 366 n. 4 cpc in relazione al inammissibile.

Quanto al secondo motivo, la ricorrente non chiarisce adeguatamente se l’opposizione fosse stata proposta avverso la decurtazione dei punti-patente a carico dell’amministratore d’essa società ovvero avverso la sanzione amministrativa pecuniaria.

In entrambi i casi la censura è infondata.

Quanto al primo, la ricorrente non ha, allo stato, interesse a ricorrere sul punto, dal momento che la questione può essere risolta in via amministrativa ex artt. 164 e 165 della L 24.11.06 di conversione dell'art. 44 del D.L. 3.10.06 n. 262 e, comunque, difetta di legittimazione a far valere un diritto personale dell'amministratore che ha proposto ricorso non in proprio, o "anche” in proprio, ma solo nella qualità. Quanto al secondo, la ricorrente, allegando d’aver addotto a giustificazione dell’omessa comunicazione dei dati relativi al conducente l'impossibilità d’identificare quest’ultimo in ragione dei numerosi automezzi di sua proprietà affidati a vari dipendenti e l’insussistenza d’alcun obbligo di registrare ciascun affidamento, non ebbe a fornire, né fornisce in questa sede, un’idonea ragione per esimersi dalla responsabilità accollatale dalla norma. In tema di violazioni al codice della strada, integra l’ipotesi di illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli artt. 126 bis e 180 cds l’omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all’autorità amministrativa al fine di consentirle l’espletamento dei necessari e previsti accertamenti per l’espletamento dei servizi di polizia stradale. Nella specie il giudice di pace ha applicato correttamente la citata norma del codice della strada posta a base dell’infrazione contestata al ricorrente. Nella lettura della sentenza 27/05 della Corte Costituzionale, non va confusa la parte del secondo comma dell’art. 126 bis C.d.S., come modificato dal D.L. 27.6.03 n. 151 a sua volta modificato dalla legge di conversione 1.8.03 n. 214, dichiarata incostituzionale, che è quella in cui era comminata la riduzione dei punti della patente a carico del proprietario del veicolo che non fosse stato anche responsabile dell'infrazione stradale, con altra parte della stessa norma, che è quella rilevante nel presente giudizio, non solo non dichiarata incostituzionale ma, anzi, la cui applicabilità è espressamente richiamata dal giudice delle leggi che, a conclusione della motivazione, ha testualmente affermato: «L’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'art. 180, comma 8, del codice della strada. In tal modo viene anche fugato il dubbio -che pure è stato avanzato da taluni dei rimettenti- in ordine ad una ingiustificata disparità di trattamento realizzata tra i proprietari di veicoli, discriminati a seconda della loro natura di persone giuridiche o fisiche, ovvero, quanto a queste ultime, in base alla, circostanza meramente accidentale che le stesse siano munite o meno di patente». Tale asserzione, in quanto interpretativa e confermativa della validità di norma vigente, trova applicazione anche ai fatti verificatisi precedentemente e regolati dalla norma stessa.

Il giudice a quo ha, dunque, correttamente disatteso la giustificazione dell’omessa comunicazione dei dati relativi al conducente dedotta dall’opponente con la pretesa impossibilità d’identificare il soggetto autore dell’illecito in ragione dei numerosi automezzi di sua proprietà affidati a vari dipendenti e l’insussistenza d’alcun obbligo di registrare ciascun affidamento, dacché, con tale deduzione, l’opponente non ebbe a fornire, in realtà, alcuna idonea ragione per esimersi dalla responsabilità accollatagli dalla norma. Il proprietario del veicolo, infatti, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti, necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado d’adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente. L'elevato numero dei mezzi in proprietà o dei dipendenti che ne usano non fa venir meno né tale dovere né esime dalla responsabilità in caso d'inadempimento. In tali termini integrata, ex art. 384 cpc, la motivazione dell’impugnata sentenza, questa, conforme a diritto, non è soggetta a cassazione.

Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, non v’ha luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La corte respinge il ricorso.
 
5217690
5217690 Inviato: 25 Lug 2008 22:31
 

: icon_asd.gif Posso aggiungere che presso l'azienda per cui lavoro ,parco di circa 250 mezzi ogni giorno su strada, arrivano multe in continuazione con gli innumerevoli problemi del ritrovamento del conducente. Ora, per evitare addebiti impropri e continue vertenze aziendali , sono stati piazzati dei distributori automatici delle chiavi del mezzo. In pratica passi il badge magnetico su un sensore, ti si apre la porta di una bacheca porta chiavi , sfili la chiave del mezzo che ti interessa e risulti tracciabile del giorno e dell'ora da cui hai preso in consegna il mezzo. In pratica nessuno sfugge più alle telecamere.
 
5218856
5218856 Inviato: 26 Lug 2008 6:29
 

almandithule ha scritto:
Il proprietario del veicolo, infatti, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti, necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado d’adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente. L'elevato numero dei mezzi in proprietà o dei dipendenti che ne usano non fa venir meno né tale dovere né esime dalla responsabilità in caso d'inadempimento.

Interessante questa pronuncia.........in pratica sancisce che ognuno di noi, per non incorrere nella "negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento", dovrebbe annotare in un apposito registro (magari, perchè no, regolarmente vidimato e bollato) data e ora dell'affidamento del veicolo di proprietà a soggetti diversi dal proprietario stesso, ovvero farsi rilasciare una liberatoria scritta, sempre con annotazione di data e ora della consegna e della restituzione, dal soggetto che utilizza il veicolo.
Mi spiace ma finchè non ci sarà una legge che me lo impone io non lo farò.

Forse dimenticano i giudici del 'palazzaccio' che nessuna legge o sentenza può obbligare una persona a ricordare un qualcosa, specie quando si tratta di affidamento sulla fiducia di un veicolo, magari a un familiare, avvenuto mesi prima.
Pertanto delle due l'una e tertium non datur: o si vieta per legge l'affidamento di un veicolo sulla fiducia, oppure si ammette che una persona possa non ricordare a chi ha affidato il veicolo mesi prima.

Si tratta con evidenza, a mio avviso, di una forzatura 'protettiva' e in senso lato 'politica' in favore degli autovelox, di cui sono peraltro permeate tutte le più recenti pronunce in materia della S.C., la quale sembra impegnatissima nel tentare di turare tutte le falle del sistema sanzionatorio in discorso, evidenziate da avvocati e GdP.

Per ora ok, ipse dixit, ma non sono certo che tutti i GdP vi aderiranno (di certo non sono vincolati a farlo) se le motivazioni di tale decisione verranno adeguatamente contestate dall'avvocato di turno.

PS: t'avessi mai visto scrivere un intervento a favore dell'automobilista/motociclista..........sei peggio della Cassazione (è una battuta icon_wink.gif )
 
5219752
5219752 Inviato: 26 Lug 2008 10:26
 

fabriziogiobbe ha scritto:
: icon_asd.gif Posso aggiungere che presso l'azienda per cui lavoro ,parco di circa 250 mezzi ogni giorno su strada, arrivano multe in continuazione con gli innumerevoli problemi del ritrovamento del conducente. Ora, per evitare addebiti impropri e continue vertenze aziendali , sono stati piazzati dei distributori automatici delle chiavi del mezzo. In pratica passi il badge magnetico su un sensore, ti si apre la porta di una bacheca porta chiavi , sfili la chiave del mezzo che ti interessa e risulti tracciabile del giorno e dell'ora da cui hai preso in consegna il mezzo. In pratica nessuno sfugge più alle telecamere.


Fighissimo!
 
5220331
5220331 Inviato: 26 Lug 2008 11:40
 

fabriziogiobbe ha scritto:
: icon_asd.gif Posso aggiungere che presso l'azienda per cui lavoro ,parco di circa 250 mezzi ogni giorno su strada, arrivano multe in continuazione con gli innumerevoli problemi del ritrovamento del conducente. Ora, per evitare addebiti impropri e continue vertenze aziendali , sono stati piazzati dei distributori automatici delle chiavi del mezzo. In pratica passi il badge magnetico su un sensore, ti si apre la porta di una bacheca porta chiavi , sfili la chiave del mezzo che ti interessa e risulti tracciabile del giorno e dell'ora da cui hai preso in consegna il mezzo. In pratica nessuno sfugge più alle telecamere.


e per chi lavori, la nasa
 
5231372
5231372 Inviato: 28 Lug 2008 7:31
 

Il proprietario del veicolo, infatti, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti, necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado d’adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente. L'elevato numero dei mezzi in proprietà o dei dipendenti che ne usano non fa venir meno né tale dovere né esime dalla responsabilità in caso d'inadempimento. In tali termini integrata, ex art. 384 cpc, la motivazione dell’impugnata sentenza, questa, conforme a diritto, non è soggetta a cassazione.

Buongiorno a tutti,
scusate ma con cio' mi volete dire che in taluni casi non e' possibile fare il barbatrucco del dichiarare che non si sa chi era alla guida del mezzo e quindi evitare la decurtazione dei punti?
Perdonatemi ma con tutti questi termini legali non si capisce tantissimo e rischia di fraintendere.
Grazie
Buona giornata a tutti
 
5231434
5231434 Inviato: 28 Lug 2008 7:46
 

Marcolino979 ha scritto:
Buongiorno a tutti,
scusate ma con cio' mi volete dire che in taluni casi non e' possibile fare il barbatrucco del dichiarare che non si sa chi era alla guida del mezzo e quindi evitare la decurtazione dei punti?
Perdonatemi ma con tutti questi termini legali non si capisce tantissimo e rischia di fraintendere.
Grazie
Buona giornata a tutti

Secondo la citata sentenza della cassazione non si potrebbe. In nessun caso.
Ma è un'interpretazione. Autorevole quanto si vuole ma sempre interpretazione è.
Come ho già detto, voglio proprio vedere in base a quale norma di legge mi possono costringere a ricordare un fatto accaduto mesi prima e del quale non sono obbligato a conservare documentazione scritta.
Nè il nostro ordinamento prevede a livello generale un obbligo di 'delazione', a meno che si tratti di un reato (ipotesi che non ricorre nel caso di specie).
In soldoni, secondo me la carta del dichiarare che non ci si ricorda chi guidava (con credibile giustificazione) e del successivo ricorso al verbale ex art. 126 bis val sempre la pena di tentarla (ovviamente sorreggendo il tutto con adeguata motivazione tecnico-giuridica in sede di ricorso).
 
5232990
5232990 Inviato: 28 Lug 2008 10:30
 

Scusate una cosa che non ho capito leggendo il topic.
Mi pare di aver inteso che la sanzione accessoria (250-1000) sia da aggiungere alla multa "normale" ma...chi stabilisce l'entità di tale sanzione?
Cioè come posso sapere oltre ai 160 e rotti euro di multa che ho preso
quanto dovrei maggiorare per non far decurtare i miei bei 24 punti?
icon_question.gif
grazie
 
5235992
5235992 Inviato: 28 Lug 2008 14:09
 

RafST4 ha scritto:

Interessante questa pronuncia.........in pratica sancisce che ognuno di noi, per non incorrere nella "negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento", dovrebbe annotare in un apposito registro (magari, perchè no, regolarmente vidimato e bollato) data e ora dell'affidamento del veicolo di proprietà a soggetti diversi dal proprietario stesso, ovvero farsi rilasciare una liberatoria scritta, sempre con annotazione di data e ora della consegna e della restituzione, dal soggetto che utilizza il veicolo.
Mi spiace ma finchè non ci sarà una legge che me lo impone io non lo farò.
....
RafST4 ha scritto:
Secondo la citata sentenza della cassazione non si potrebbe. In nessun caso.


Io non la leggo in questo modo.

Nessuno ti obbliga ad avere un registro, la Cassazione ha solo rigettato un ricorso basato sull'impossibilità di risalire all'autista dato l'alto numero di dipendenti, non è scritto che si deve "per forza" ricordare chi era alla guida.

Nello specifico caso, quello addotto dall'attore non è un giustificato motivo discriminante, pertanto il ricorso avverso la sanzione amministrativa pecuniaria è stato respinto.

Ergo se non si vuole la sanzione e si è carenti di memoria si deve fare un "registro" oppure trovare un altro giustificato e documentato motivo per proporre ricorso.

Se si vuole lasciare "intonsa" la propria patente si può tranquillamente omettere di fornire i dati dell'autista, la sanzione pecuniaria sarà di € 250,00 (basta essere consapevoli che un corso per recuperare 6 punti costa mediamente 150,00€) più spese di accertamento e notifica che ammontano a circa 15,00€.

Infine, come ribadito nella sentenza, vorrei far notare che la responsabilità civile è del guidatore in solido con il proprietario, scommettiamo che se l'autista fa un incidente e scappa il proprietario si ricorda anche la data di nascita di chi era alla guida pure a distanza di mesi? (Questo solo per dimostrare che chiunque si ricorda perfettamente a chi ha prestato il veicolo, salvo chi gestisce grandi flotte alla buona, ma si omette di renderlo noto solo per salvare i punti della patente o per l'impossibilità di dimostrarlo mancando l'apposito "registro" icon_wink.gif )

icon_arrow.gif Matthew qui cerco di spiegare come viene stabilita l'entità delle sanzioni che nel tuo caso sarà di 250,00€.
Messaggio #4371499
 
5236303
5236303 Inviato: 28 Lug 2008 14:36
 

Grifo ha scritto:

scommettiamo che se l'autista fa un incidente e scappa il proprietario si ricorda anche la data di nascita di chi era alla guida pure a distanza di mesi?

Se il conducente fa un incidente e scappa, il proprietario lo saprà nel giro di poche ore, quindi è impossibile che non possa ricordare a chi aveva affidato l'auto poche ore prima.
Ovvio che in un caso del genere, avendo saputo immediatamente di un evento che lo riguarda, conserverà il ricordo anche a distanza di tempo........

Diverso è pretendere invece che - per esempio - in una famiglia dove c'è un'auto sola, usata regolarmente da marito, moglie e magari anche figlio, a distanza di quattro-cinque mesi il proprietario possa ricordare chi stava guuidando l'auto in quel preciso giorno e ora, considerando che nessuno lo ha avvisato dell'avvenuta infrazione nell'immediatezza del fatto.......Stavolta sono io a scommettere che in una situazione analoga neppure tu riusciresti ad avere un ricordo così nitido.

La sanzione del 126bis è un esempio unico nel nostro ordinamento, perchè - per quanto ne so io - è l'unica norma che sanziona il 'non ricordare'.
Se i verbali venissero notificati al max 15 gg. dopo l'infrazione potrei pure darti ragione, ma pretendere che una persona debba ricordare esattamemente un qualcosa che non costiuisce evento straordinario della vita a distanza di 4-5 mesi mi sembra francamemte esagerato e vessatorio.
 
5236747
5236747 Inviato: 28 Lug 2008 15:12
 

RafST4 ha scritto:
Se il conducente fa un incidente e scappa, il proprietario lo saprà nel giro di poche ore, quindi è impossibile che non possa ricordare a chi aveva affidato l'auto poche ore prima.
Ovvio che in un caso del genere, avendo saputo immediatamente di un evento che lo riguarda, conserverà il ricordo anche a distanza di tempo........
Dipende, ci sono indagini per sinistro, senza decessi, concluse dopo alcuni mesi e stranamente il proprietario sapeva perfettamente chi era alla guida anche se non sapeva nulla dell'incidente....

RafST4 ha scritto:
Diverso è pretendere invece che - per esempio - in una famiglia dove c'è un'auto sola, usata regolarmente da marito, moglie e magari anche figlio, a distanza di quattro-cinque mesi il proprietario possa ricordare chi stava guuidando l'auto in quel preciso giorno e ora, considerando che nessuno lo ha avvisato dell'avvenuta infrazione nell'immediatezza del fatto.......Stavolta sono io a scommettere che in una situazione analoga neppure tu riusciresti ad avere un ricordo così nitido.
Anche qui dipende, se è un posto dove abitualmente si reca mia moglia fare la spesa, se è di sera nelle vicinanze della discoteca dove va a ballare mio figlio, se è nei pressi del mio ufficio....ecc. Chiaro che non posso ricordarmi a memoria ma dal luogo e dall'ora in cui è stato fatto il verbale posso, con ragionevole certezza, risalire a chi era alla guida.

RafST4 ha scritto:
La sanzione del 126bis è un esempio unico nel nostro ordinamento, perchè - per quanto ne so io - è l'unica norma che sanziona il 'non ricordare'.
Scusa ma anche qui devo dissentire, non sanziona il non ricordare ma è stata creata per porre un freno alla moltitudine di non ricordo che permettevano allegramente di salvare i punti della patente (iniqua e faziosa quanto vuoi ma è l'unico modo che ha trovato il legislatore).

RafST4 ha scritto:
Se i verbali venissero notificati al max 15 gg. dopo l'infrazione potrei pure darti ragione, ma pretendere che una persona debba ricordare esattamemente un qualcosa che non costiuisce evento straordinario della vita a distanza di 4-5 mesi mi sembra francamemte esagerato e vessatorio.
Infine anche qui non mi trovi d'accordo, i verbali andrebbero notificati immediatamente come previsto dal CdS, si risolverebbero la maggior parte dei problemi. icon_wink.gif
 
5239428
5239428 Inviato: 28 Lug 2008 19:31
 

e se invece mi fermano,trovano qualcosa che non va e mi fanno una multa,per non farmi scalare i punti posso dichiare che alla guida per esempio c'era mio padre?nonstante chi mi ha fermato ha visto che c'ero io?
 
5239887
5239887 Inviato: 28 Lug 2008 20:08
 

Certo che no.
Come puoi dichiarare che alla guida c'era un altro, se ti fermano? icon_rolleyes.gif
 
5239967
5239967 Inviato: 28 Lug 2008 20:15
 

CurtiS ha scritto:
e se invece mi fermano,trovano qualcosa che non va e mi fanno una multa,per non farmi scalare i punti posso dichiare che alla guida per esempio c'era mio padre?nonstante chi mi ha fermato ha visto che c'ero io?


Oltre alla multa vuoi essere denunciato per sostituzione di persona?

Art. 494 Sostituzione di persona
Chiunque, al fine di procurare a se' o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a se' o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualita' a cui la legge attribuisce effetti giuridici, e' punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.
 
5241298
5241298 Inviato: 28 Lug 2008 22:48
 

Grifo ha scritto:

icon_arrow.gif Matthew qui cerco di spiegare come viene stabilita l'entità delle sanzioni che nel tuo caso sarà di 250,00€.
Messaggio #4371499


grazie grifo
vado a leggere subito icon_wink.gif
 
5242116
5242116 Inviato: 29 Lug 2008 6:50
 

CurtiS ha scritto:
e se invece mi fermano,trovano qualcosa che non va e mi fanno una multa,per non farmi scalare i punti posso dichiare che alla guida per esempio c'era mio padre?nonstante chi mi ha fermato ha visto che c'ero io?

E' una battuta, vero? icon_eek.gif
 
14791450
14791450 Inviato: 30 Dic 2013 17:48
 

Scusate in anticipo per continuare un argomento ormai datato molti mesi fa ma ho bisogno urgente di una informazione e se qualcuno è in grado di darmela velocemente gliene sari grato.
Ho preso una multo da autovelox con un furgone a noleggio; l'ho pagata. Non ho fornito i dati sul guidatore in quanto non essendo proprietario del mezzo e avendomi rintracciato tramite agenzia di noleggio ero l'unico abilitato a guidare il mezzo; quindi è come se il proprietario (maggiore) avesse fornito di ufficio le generalità per poter arrivare al guidatore e in tal modo decurtare i punti della patente. Mi arriva comunque la multa per omissione: posso fare ricorso? ho speranze di poterlo vincere? cosa mi consigliate?
grazie anticipatamente per la risposta
 
14791644
14791644 Inviato: 30 Dic 2013 21:02
 

Thiagofinger ha scritto:
Scusate in anticipo per continuare un argomento ormai datato molti mesi fa ma ho bisogno urgente di una informazione e se qualcuno è in grado di darmela velocemente gliene sari grato.
Ho preso una multo da autovelox con un furgone a noleggio; l'ho pagata. Non ho fornito i dati sul guidatore in quanto non essendo proprietario del mezzo e avendomi rintracciato tramite agenzia di noleggio ero l'unico abilitato a guidare il mezzo; quindi è come se il proprietario (maggiore) avesse fornito di ufficio le generalità per poter arrivare al guidatore e in tal modo decurtare i punti della patente. Mi arriva comunque la multa per omissione: posso fare ricorso? ho speranze di poterlo vincere? cosa mi consigliate?
grazie anticipatamente per la risposta

Il fatto che tu fossi l'unico autorizzato a guidare il veicolo è una clausola tra te e l'impresa. L'eventuale violazione della clausola rimarrebbe tra te e l'impresa.
Dal punto di vista del cds non ha influenza.
Sei stato sanzionato in qualità di "proprietario temporaneo" (passami il termine) del veicolo.
Con la stessa responsabilità ti è stato chiesto di fornire i dati del guidatore.
Se non l'hai fatto, verrai sanzionato sulla base dell'art. 126 bis; per quanto riguarda un eventuale ricorso... non vedo appigli.
Su quale basi vorresti opporti?
 
14791728
14791728 Inviato: 30 Dic 2013 22:11
 

Intanto grazie della risposta. Bhe mi vorrei appellare proprio sul fatto che i dati forniti dall'azienda (maggiore) ai vigili non hanno possibilità di avere un altro guidatore oltre me perché nel contratto è eventualmente prevista una seconda guida che ha dei costi maggiori. il fatto che io non posso che essere l'unico guidatore (altrimenti per esempio la copertura assicurativa non varrebbe in caso di incidente) e il fatto che la comunicazione sia già stata effettuate dalla ditta proprietaria (maggiore) dovrebbe indicare senza possibilità di errore chi era alla guida del veicolo. che ne dici?
grazie ancora
 
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