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Decreto prefettizio Autovelox [autorizzazione collocazione]
4076063
4076063 Inviato: 2 Apr 2008 15:39
Oggetto: Decreto prefettizio Autovelox [autorizzazione collocazione]
 

Leggevo tempo fa che per poter utilizzare una postazione autovelox "non presidiata" o comunque mettere un velox senza fermare la gente (esempio tipico i vigili che dormono in macchina con il velox che fotografa a manetta, o più comprensibili, in autostrada), è necessaria l'autorizzazione del prefetto.
In dettaglio il Prefetto emette un decreto in cui autorizza i luoghi in cui è possibile fotografare senza fermare, per motivi di sicurezza o altro.

Qualcuno può confermare o smentire questa notizia?
E se è vera, sapete dove si possono reperire questi "decreti prefettizi" (li ho cercati sul sito della prefettura nma nisba) visto che immagino siano atti pubblici?
 
4076191
4076191 Inviato: 2 Apr 2008 15:50
 

si è vero.

se ti arriva una multa con autovelox mi pare che sia allegato nella multa il passo del decreto in questione
 
4076508
4076508 Inviato: 2 Apr 2008 16:20
 

Aggiungo che la mancata contestazione è possibile anche sulle strade extraurbane principali, senza necessità di tale decreto.
 
4076542
4076542 Inviato: 2 Apr 2008 16:24
 

Legge 168/02

Art. 4.

1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresi' utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalita', delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del traffico o all'incolumita' degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo.

3. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che, nel rispetto delle esigenze correlate alla tutela della riservatezza personale, consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalita' di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Nelle ipotesi in cui vencano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.


Gli estremi del decreto solitamente sono indicati nel verbale di contestazione.

Per poterlo visionare è necessario presentare una regolare istanza di accesso formale agli atti amm.vi (Legge 241/90).
 
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