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Multa per trasporto bambino su moto [ricorso]
2448272
2448272 Inviato: 11 Set 2007 14:50
Oggetto: Multa per trasporto bambino su moto [ricorso]
 



Salve a tutti, vorrei un aiuto da chi magari ci è già passato.

Il 07/09, ero in sella al mio motoscooter con il mio nipotino di 4 anni e mezzo davanti, in piedi sulla pedana, con casco allacciato e omologato indossato. Mi ferma la stradale e mi notifica un verbale da 140 euro perchè non posso portare un passeggero davanti, ma deve sedere dietro se e solo se raggiunge con i piedi le pedaline. Nel comporre il verbale però l'agente ha sbagliato a scrivere il mio indirizzo di residenza. Ha messo il mio vecchio indirizzo, e non quello in cui abito da ormai 1 anno; evidentemente non ha notato sia sulla mia patente, che sul libretto di circolazione dello scooter, il cambio di residenza. Posso quindi fare ricorso al guidice di pace e avere qualche speranza?
Inoltre nel verbale alla voce 2 ( Articolo e comma violati) sono scritte due violazioni identiche e cioè articolo 170 comma 3-6. Entrambe di 70 euro e entrambe un punto di decurtazione. Ho controllato sul codice della strada e dal comma 3 si evince la violazione, ma il comma 6 indica solamente la cifra a cui corrisponde la sanzione. Quindi perchè mi fanno pagare due volte la solita cosa cioè comma 3? Grazie
 
2451861
2451861 Inviato: 11 Set 2007 20:59
 

E' consentito il trasporto di un bambino su motociclo non esistendo alcun divieto in ordine all'età del passeggero (art. 170 c.d.s). Non è consentito il trasporto di bambino seduto anteriormente al conducente, in quanto con il suo corpo limiterebbe la libertà di manovra dello stesso in relazione a quanto disposto dall'art. 170/1° c.d.s. Il bambino, quindi, deve essere trasportato dietro al conducente (art. 170/3° c.d.s).
Il maggiorenne che trasporta minori seduti o trattenuti in posizione diversa da dietro il conducente soggiace alla sanzione di € 68,25; il minorenne che guida moto con cilindrata fino a 125 cc e trasporta un passeggero - bimbo o maggiorenne che sia,ovunque seduto-, soggiace alla sanzione di € 68,25 ed al fermo amministrativo di 30 gg per l'art. 170/1°, 3°, 6° e 7° c.d.s. oltre ad altra sanzione di € 33,60 prevista dall'art. 115/4° c.d.s.
Il bambino deve indossare durante la marcia un casco protettivo conforme ai tipi omologati (art. 171/1° c.d.s).
Il maggiorenne che trasporta bambino senza casco è punito con sanzione di € 68,25 e fermo amministrativo di 30 gg (art. 171/1°,2° e 4° c.d.s).
Al minorenne che trasporta passeggero senza casco - minore o maggiore che sia -, oltre alla sanzione sopra indicata incorre nella sanzione prevista dall'art. 170 più sopra richiamato.

Andando O.T. volevo dirti una cosa:nella malaugurata ipotesi di un incidente frontale,hai messo in preventivo i danni che subirebbe il bimbo trasportato anteriormente?Solo una mia modestissima opinione.. icon_wink.gif
 
2452037
2452037 Inviato: 11 Set 2007 21:14
Oggetto: Re: Multa per trasporto bambino su moto [ricorso]
 

AndreaLi ha scritto:
Salve a tutti, vorrei un aiuto da chi magari ci è già passato.

Il 07/09, ero in sella al mio motoscooter con il mio nipotino di 4 anni e mezzo davanti, in piedi sulla pedana, con casco allacciato e omologato indossato. Mi ferma la stradale e mi notifica un verbale da 140 euro perchè non posso portare un passeggero davanti, ma deve sedere dietro se e solo se raggiunge con i piedi le pedaline. Nel comporre il verbale però l'agente ha sbagliato a scrivere il mio indirizzo di residenza. Ha messo il mio vecchio indirizzo, e non quello in cui abito da ormai 1 anno; evidentemente non ha notato sia sulla mia patente, che sul libretto di circolazione dello scooter, il cambio di residenza. Posso quindi fare ricorso al guidice di pace e avere qualche speranza?
Inoltre nel verbale alla voce 2 ( Articolo e comma violati) sono scritte due violazioni identiche e cioè articolo 170 comma 3-6. Entrambe di 70 euro e entrambe un punto di decurtazione. Ho controllato sul codice della strada e dal comma 3 si evince la violazione, ma il comma 6 indica solamente la cifra a cui corrisponde la sanzione. Quindi perchè mi fanno pagare due volte la solita cosa cioè comma 3? Grazie


se è come hai detto fai ricorso e lo vinci pure, visto che il verbale DEVE essere corretto in tutto.. però perché l'agente ha scritto l'altra residenza se sui documenti è a posto?

ad ogni modo senti un legale, il ricorso lo vinci sicuramente, solo che non vorrei che magari ti rompessero perché è sbagliata la residenza sulla carta d'identità icon_wink.gif
 
2453045
2453045 Inviato: 11 Set 2007 23:28
 

Al di fuori del discorso è giusto o ingiusto pagare, di una cosa sono sicuro...hai sbagliato.

Se un bimbo non è in grado di stare sulla sella del passeggero con i piedi sulle pedane è opportuno non portarlo, semplicemente per la sua incolumità...
Quindi la prossima volta io aspetterei prima di portare sulla mia moto il mio adorato nipotino...sarà fra qualche mese quando diventerà un poco più alto icon_wink.gif
 
2453458
2453458 Inviato: 12 Set 2007 7:17
 

Ragazzi, non c'è alcun dubbio sul fatto che abbia sbagliato. Ne sono consapevole, ma è anche vero che ero a neanche un chilometro da casa e non ho mai superato i 40 all'ora. Al di là di questo, la mia domanda era se, secondo voi, potevo aggrapparmi al fatto che l' agente ha sbagliato a scrivere il mio indirizzo, nonostante sia sulla patente, che sul libretto di circolazione (documenti che mi ha chiesto l'agente) oramai da un anno, ho il tagliando speditomi dalla MTCT dove riporta il cambio di residenza e il nuovo indirizzo.
Grazie Mrtomy per la risposta molto esaustiva, potresti cortesemente dirmi dove posso trovare in dettaglio gli articoli con i vari comma? Qual'è il comma 6 dell 'articolo 170?
Grazie ancora.
Andrea
 
2453602
2453602 Inviato: 12 Set 2007 7:45
 

Art. 170. Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote.

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni quattro.
Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.
Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.
E' vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma I trainare o farsi trainare da altri veicoli.
Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscono o limitino la visibilita' al conducente. E'ntro i predetti limiti, e' consentito il trasporto di animali purche' custoditi in apposita gabbia o contenitore.
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70 a euro 285 .

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione

Le disposizioni dell’articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall’articolo 3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.

3. Sui veicoli di cui comma 1 l'eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

4.È vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 DECURTAZIONE PUNTI 1 (2 se patente conseguita da non più di 5 anni)


6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594
Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI;
quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni..

7. Se le violazioni di cui ai commi 1 e 2 sono commesse da conducente minorenne, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
 
2455172
2455172 Inviato: 12 Set 2007 11:01
 

AndreaLi ha scritto:
Ragazzi, non c'è alcun dubbio sul fatto che abbia sbagliato. Ne sono consapevole,


Mi fa piacere. Certo... meglio la multa di quello che poteva capitare. icon_wink.gif

Citazione:
ma è anche vero che ero a neanche un chilometro da casa e non ho mai superato i 40 all'ora.


Sì... ma i furbi che mancano gli stop ci sono anche a 50m da casa tua, e se per caso ci sbatti contro il bambino lo schiacci col tuo peso. Quantomeno aveva il casco...

Citazione:
Al di là di questo, la mia domanda era se, secondo voi, potevo aggrapparmi al fatto che l' agente ha sbagliato a scrivere il mio indirizzo, nonostante sia sulla patente, che sul libretto di circolazione (documenti che mi ha chiesto l'agente) oramai da un anno, ho il tagliando speditomi dalla MTCT dove riporta il cambio di residenza e il nuovo indirizzo.


Secondo me no: è un errore formale, non sostanziale: non pone dubbi sulla tua identificabilità, né pregiudica il tuo diritto alla difesa, che sono normalmente le due ragioni per accogliere un ricorso.

Citazione:
Grazie Mrtomy per la risposta molto esaustiva, potresti cortesemente dirmi dove posso trovare in dettaglio gli articoli con i vari comma? Qual'è il comma 6 dell 'articolo 170?
Grazie ancora.
Andrea


Patente.it, Cds

e in particolare...

Art.170
 
2455300
2455300 Inviato: 12 Set 2007 11:13
 

Grazie mrtomy, però sono un pò inesperto in queste cose, o forse c'è un piccolo errore nel verbale.
Il verbale della Polizia stradale alle voce 2 è così composto
ha violato:
1- Articolo 170 Comma 3-6 Pagamento 70,00 Punti dec. 01
2- Articolo 170 Comma 3-6 Pagamento 70,00 Punti dec. 01
Totale 140,00 02

Descrizione infrazione:
Conducente del motociclo Aprilia Scarabeo 200 trasportava minore XXX XXX nato a XXXx il 19/12/2002, in posizione non corretta posizionandolo davanti al conducente. La statura dello stesso minore non gli permetteva di adeguarsi e stare seduto in modo stabile.

Quindi da quanto mi hai gentilmente elencato, il comma 3 lo ho violato certamente, ma perchè pagare due volte 70 euro? Io sono maggiorenne da un bel pò e mio nipote ha più di 4 anni. E la questione dell'indirizzo sbagliato, secondo te è un errore che potrebbe permettermi un ricorso?
Grazie ancora.
 
2455918
2455918 Inviato: 12 Set 2007 12:10
 

Alla domanda della "doppia" sanzione,purtroppo,non so darti una spiegazione esaustiva,occorrerebbe aspettare l'intervento di qualch esperto in materia....per quanto riguarda la possibilità di un eventuale ricorso,credo di poter quotare quanto già prima esposto dal nostro Calimar.... icon_wink.gif
 
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