mirkogt1 ha scritto:
ma il reg. è del 1992 quella cavolo di legge comunitaria è più nuova e quindi ha valore quella o no??...
nella lettera del ministero dei trasporti quella di novembre09... dice che il regolamento di esecuzione risulta superato!!! e che per il portatarga non è applicabile il 78!! o sbaglio???
il regolamento originale è del 92 ma , ovviamente è stato aggiornato , non è che potevo citare tutte le modifiche al cds e al regolamento ( andava via una pagina intera!) ...
per chi è interessato tutte la modifiche sono citate qui Link a pagina di Aci.it
l'ultima modifica del regolamento è del 4 aprile 2008 .
La legge comunitaria deve essere recepita in ogni paese per entrare in vigore, la cosa non è automatica ... comunque quella legge è stata recepita ed è in vigore anche in italia ...
Citazione:
Codesto Ufficio osserva che alloggiamento targa è citato tra le disposizioni fiscali (lettera G) dell'appendice V al titolo III, del Regolamento di esecuzione del Codice della strada e, come tale, soggetto alla disciplina del più volte richiamato articolo 78 del C.d.S.
Nel merito, occorre precisare quanto segue.
Com'è noto la rubrica del citato articolo 78 concerne "modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione". L'ambito di applicazione dell'articolo 78 del C.d.S. va definito correlando i contenuti dello stesso con quelli dell'articolo 236 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada. La lettura congiunta dei due articoli rileva che l'eventuale assoggettamento alla disciplina dell'articolo 78 è subordinato, fatto salvo i casi espressamente previsti, alla contestualità delle due seguenti condizioni:
1) la modifica deve riguardare una caratteristica costruttiva indicata all'appendice V, al titolo III del Regolamento di esecuzione del C.d.S.;
2) la caratteristica deve essere stata individuata con provvedimento di questa Amministrazione.
Si evidenzia, in relazione a quest'ultimo punto, che non si rilevano provvedimenti atti ad individuare, tra le caratteristiche costruttive da sottoporre ad eventuale aggiornamento della carta di circolazione a seguito di modifica, l'alloggiamento targa.
Tutto ciò premesso, si ritiene, per quanto argomentato, che l'eventuale modifica dell'alloggiamento targa non debba essere oggetto di aggiornamento della carta di circolazione.
Infine, per quanto riguarda le altre questioni sollevate, ritenendo che riguardino sostanzialmente profili sanzionatori, è opportuno che le stesse siano rappresentate alle competenti Amministrazioni.
Infine, questa circolare, è da interpretare correttamente ..... dal burocratese ....
Il ministero infatti conferma sia l'art.78 che il regolamento .... ma intende dire che la sostituzione dell'alloggiamento targa ( al pari ad esempio del faro anteriore ) non è soggetto all'aggiornamento della carta di circolazione ma naturalmente tale sostituzione o modifica DEVE ESSERE OMOLOGATA!
Esempio :
1 . Io sostituisco il faro anteriore con uno omologato per il mio veicolo , porto con me il certificato di omologazione che dice che quel faro con quel codice è omologato per il mio veicolo. Sono a posto perchè non è una delle caratteristiche per le quali è necessario aggiornare la carta di circolazione.
2. Io sostituisco il cerchio anteriore con uno da 19 invece che da 17, per circolare è necessario ottenere il nulla osta del produttore e far aggiornare la carta di circolazione.
3. Io sostituisco il manubrio della moto con uno OMOLOGATO per la mia moto ma più largo dell'originale. Poichè la modifica aumenta la larghezza del veicolo, nonostante il manubrio sia omologato, è necessario far aggiornare la carta di circolazione.
Dove la circolare dice "salvo i casi espressamente previsti" intende ad esempio la marmitta , infatti il silenziatore , pur modificando le caratteristiche indicate nella carta di circolazione, non necessita di aggiornamento perchè espressamente previsto ... cioè basta il certificato di omologazione come per l'esempio 1 .
Infine la circolare dice che le ulteriori questioni riguardano solo le sanzioni sempre relativamente all'art.78 quindi dal punto di vista del ministero sono irrilevanti ... cioè, concludendo, circolare adb esempio con uno scarico non omologato non è che esclude l'art.78 perchè non è previsto l'aggiornamento della carta di circolazione.
sono stato un pò lungo ma alla fine la sostanza è questa ....