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Chiariamo la questione portatarga
13276728
13276728 Inviato: 24 Apr 2012 11:40
 



davidsnow ha scritto:
Questo topic serve per discutere della legalità o meno dei portatarga aftermarket. Non per le polemiche.


No no, questo c'è scritto... se riesco vado a pescare l'articolo di legge (che ho letto)


Ok attendo icon_smile.gif
 
13277026
13277026 Inviato: 24 Apr 2012 13:04
 

davidsnow ha scritto:
Questo topic serve per discutere della legalità o meno dei portatarga aftermarket. Non per le polemiche.

bassplayer84 ha scritto:
Dove è scritto che se lo cambio, la targa deve rispettare la posizione dell originale? Da nessuna parte.

No no, questo c'è scritto... se riesco vado a pescare l'articolo di legge (che ho letto)



I portatarga aftermarket sono illegali ..... ( se non sono omologati e nessuno lo è )

Per i seguenti motivi .... e sfido chiunque , anche il ministro dei trasporti in persona a smentirmi .

1. Il portatarga è un' "ENTITA' TECNICA" (scrivo in maiuscolo per evidenza di lettura non per urlare)
cos'è un entità tecnica per la norma ??
"il dispositivo, soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un vei-
colo. Esso può essere omologato separatamente, ma soltanto in connessione con uno o più tipi di veicoli determinati ove la direttiva particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso"

il portatarga ha la sua direttiva particolare che è la 93/94/CE alla quale l'omologazione deve uniformarsi .

nota : ecco il caso per cui il portatarga non può essere universale ( la norma prevede che l'entità tecnica sia associata al veicolo )

2. Cosa definisce che il portatarga deve essere incluso nell'omologazione?? ( o del veicolo o a parte come detto sopra ??)
La direttiva 2002/24/CE che infatti lo include nella parte 2 al numero 35 della rubrica relativa alle informazioni, relative a omologazioni di sistemi, entità tecniche o componenti già esistenti.

Naturalmente la prescrizione recita che l'omologazione " A Parte " non è necessaria nel caso l'entità tecnica sia omologata insieme al veicolo .

nota : il produttore omologa il portatarga col veicolo e insieme alle altre entità tecniche ne viene valutata la conformità in sede di omologazione ....

3. Chiudo con la supponenza e cito

Citazione:
narkelion ha scritto nel post# 13276260:
Non è il caso che tu ti accanisca in questo modo, dato che si discute tra persone civili su questo forum.

Comunque, lo ripeto un'altra volta, l'ennesima, I PORTATARGA NON SONO SOGGETTI AD OMOLOGAZIONE, nessuno!!! Capito?

Solo le posizioni sono da rispettare, e molti aftermarket le rispettano!! Le uniche cose da omologare sono luci e catadiottro.
Prima di divertirti ad urlare contro la gente, vedi di informarti, perché già sparare a zero è oltremodo offensivo, ma farlo dicendo cose sbagliate è anche molto fastidioso e motivo di presunzione.


e allego al mod narkelion le informazioni che gli servono .....

Link a pagina di Eur-lex.europa.eu
a pagina 6 trova :
Appendice 1
Scheda informativa concernente l'alloggiamento per il montaggio della targa
d'immatricolazione posteriore di un tipo di veicolo a motore a due o tre
ruote (da allegare alla domanda di omologazione nel caso in cui sia presentata sepa-
ratamente dalla domanda di omologazione del veicolo)

e a pagina 7 il modello di certificato ...

nota : Per arroganza e presunzione da mod non posso farci nulla ....

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13277055
13277055 Inviato: 24 Apr 2012 13:10
 

Allora, quello a cui mi riferivo non lo trovo più, la cerco con calma (è una circolare o un decreto del ministero se non erro).
Comunque, il principio è questo: la posizione della targa deve rispondere a determinati requisiti di visibilità (determinati dal recepimento di una direttiva UE), che vengono controllati in sede di omologazione del veicolo; alterando il portatarga, se comunque la posizione della prima rimarrà identica, questi requisiti è ovvio che saranno rispettati poichè le caratteristiche saranno le medesime di quelle trascritte in fase di omologazione da parte della casa costruttrice. Nel momento in cui il cambio del portatarga comporta anche una variazione del posizionamento della targa, questo potrebbe comportare una non corretta visibilità della stessa e quindi si violerebbe l'articolo 72 (è compito del proprietario della moto dimostrare che ciò non avviene).
Nel momento in cui la variazione del portatarga comporta una variazione della lunghezza del veicolo (caratteristica costruttiva/funzionale) potrebbe essere applicata la sanzione prevista dall'articolo 78, commi 3 e 4.

Ultima modifica di davidsnow il 24 Apr 2012 13:11, modificato 1 volta in totale
 
13277058
13277058 Inviato: 24 Apr 2012 13:11
 

Ok, supponiamo sia legato all omologazione del veicolo nel suo toto come giustamente sostieni.

Ma dov è indicato che per legge uno è legato al dover NON cambiare il portatarga per restare a norma?
Pure il direttore del ministero dei trasporti afferma nella circolare che avevo postato, che modificando l alloggiamento targa non si è dovuti ad aggiornare la carta di circolazione, e che le multe per violazione del 78 sono non valide...

In quella circolare dicono:

La citata direttiva 1993/94/CEE specifica le caratteristiche dimensionali dell'alloggiamento della targa, nonché le relative specifiche di posizione affinché sia garantita la visibilità della targa stessa. Nulla specifica circa le modalità di fissaggio della targa, né vieta l'uso di un eventuale porta targa.
Analogamente, le norme contenute nel C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione sulle modalità di installazione delle targhe, da ritenersi superate nelle parti disciplinate dalla sopra richiamata norma comunitaria, non contengono disposizioni sulle specifiche di fissaggio della targa.

Tutto ciò premesso, si ritiene, per quanto argomentato, che l'eventuale modifica dell'alloggiamento targa non debba essere oggetto di aggiornamento della carta di circolazione.
Infine, per quanto riguarda le altre questioni sollevate, ritenendo che riguardino sostanzialmente profili sanzionatori, è opportuno che le stesse siano rappresentate alle competenti Amministrazioni.


Quindi leggendo questo io deduco che posso modificare l alloggiamento e la sua eventuale posizione, senza dover aggiornare il libretto, ovvero che non è necessario andare in motorizzazione a farsi "timbrare" e ufficializzare tale modifica...
 
13277195
13277195 Inviato: 24 Apr 2012 13:35
 

Bassplayer, la questione della modifica della carta di circolazione si pone nel momento in cui il cambio del portatarga comporta una diversa lunghezza del veicolo. Ciò però non implica affatto che la sostituzione del portatarga sia ammessa qualora non si verifichi questa condizione!!! Il perchè lo ho spiegato sopra.
 
13277203
13277203 Inviato: 24 Apr 2012 13:38
 

davidsnow ha scritto:
Bassplayer, la questione della modifica della carta di circolazione si pone nel momento in cui il cambio del portatarga comporta una diversa lunghezza del veicolo. Ciò però non implica affatto che la sostituzione del portatarga sia ammessa qualora non si verifichi questa condizione!!! Il perchè lo ho spiegato sopra.



Quella circolare era in risposta al fatto che molti erano stati multati con il 78 per aver sostituito il portatarga, variando posizione e misure della targa rispetto alla configurazione originale. Non perché era stata misurata una lunghezza del veicolo sensibilmente differente da quella indicata a libretto. Erano stati multati SOLO per aver cambiato portatarga!!

Discorso lunghezza moto, in molte jappo la targa sta sul parafango che è elemento strutturale, ma moto come la mia che il portatarga a se stante senza parafango?
La lunghezza della moto non dipende dagli elementi strutturali se non erro, non dal portatarga in se, a meno che non sia sul parafango...e in sto caso ok modifica la misura, ma negli altri casi,.,

Ultima modifica di bassplayer84 il 24 Apr 2012 14:02, modificato 1 volta in totale
 
13277298
13277298 Inviato: 24 Apr 2012 13:59
 

bassplayer84 ha scritto:
Ma la moto come la mia che ha la targa solo su un portatarga vero e proprio?

Lo ho spiegato sopra...
bassplayer84 ha scritto:
E da quello che so, solo gli elementi strutturali determinano la lunghezza del veicolo, non il portatarga...

Le dimensioni del veicolo sono determinate da tutto ciò che è del veicolo: frecce, specchietti, portatarga, carene,...

In sintesi:
La sostituzione del portatarga può avvenire con uno di altro modello purchè la posizione della targa rispetti esattamente quella con cui il veicolo è stato sottoposto ad omologazione.
Qualora la sostituzione del portatarga comporti una diversa posizione della targa (più avanti, più indietro, più in alto, più in basso, più a destra, più a sinistra) si viola l'articolo 72 poichè nessuno ha certificato che quel posizionamento della targa soddisfa i requisiti
Qualora la sostituzione del portatarga comporti una diversa misura del veicolo (caratteristica costruttiva/funzionale) si incorre nella sanzione dall'articolo 78, commi 3 e 4.
 
13277317
13277317 Inviato: 24 Apr 2012 14:04
 

davidsnow ha scritto:

Le dimensioni del veicolo sono determinate da tutto ciò che è del veicolo: frecce, specchietti, portatarga, carene,...

In sintesi:
La sostituzione del portatarga può avvenire con uno di altro modello purchè la posizione della targa rispetti esattamente quella con cui il veicolo è stato sottoposto ad omologazione.
Qualora la sostituzione del portatarga comporti una diversa posizione della targa (più avanti, più indietro, più in alto, più in basso, più a destra, più a sinistra) si viola l'articolo 72 poichè nessuno ha certificato che quel posizionamento della targa soddisfa i requisiti
Qualora la sostituzione del portatarga comporti una diversa misura del veicolo (caratteristica costruttiva/funzionale) si incorre nella sanzione dall'articolo 78, commi 3 e 4.



Ti do ragione in tutto, ma non sul fatto che se lo cambio e vario la posizione (garantendo la visibilità indicato da legge con misure e inclinazioni) , NON è obbligatorio farsela certificare, è scritto in quella circolare cavolo!!!!!!

E non per forza farla questa modifica varia la lunghezza della moto!
Il 72 te lo danno per targa non leggibile, tipo troppo inclinata!!
 
13277473
13277473 Inviato: 24 Apr 2012 14:39
 

La circolare chiarisce la questione relativamente solo all'articolo 78.

Se il portatarga non comporta una variazione delle dimensioni del veicolo, l'applicazione delle sanzioni dell'art.78 è errata. E fin qui tutto ok. Questo però non implica affatto che tu sia in regola!!! Se vai a variare la posizione della targa però questa operazione potrebbe non soddisfare i requisiti di visibilità prescritti (requisiti recepiti con legge nazionale dettati da direttiva comunitaria). E' quindi necessaria una verifica come quella avvenuta in sede di omologazione del veicolo, verifica -attenzione- che però non implica l'aggiornamento del libretto ma solo la certificazione che "sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti". Senza la certificazione è come avere il dispositivo non conforme e si può quindi essere sanzionati secondo quanto scritto nell'art. 72 comma 13.
 
13277506
13277506 Inviato: 24 Apr 2012 14:48
 

bassplayer84 ha scritto:
Ok, supponiamo sia legato all omologazione del veicolo nel suo toto come giustamente sostieni.

Ma dov è indicato che per legge uno è legato al dover NON cambiare il portatarga per restare a norma?
Pure il direttore del ministero dei trasporti afferma nella circolare che avevo postato, che modificando l alloggiamento targa non si è dovuti ad aggiornare la carta di circolazione, e che le multe per violazione del 78 sono non valide...

In quella circolare dicono:

La citata direttiva 1993/94/CEE specifica le caratteristiche dimensionali dell'alloggiamento della targa, nonché le relative specifiche di posizione affinché sia garantita la visibilità della targa stessa. Nulla specifica circa le modalità di fissaggio della targa, né vieta l'uso di un eventuale porta targa.
Analogamente, le norme contenute nel C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione sulle modalità di installazione delle targhe, da ritenersi superate nelle parti disciplinate dalla sopra richiamata norma comunitaria, non contengono disposizioni sulle specifiche di fissaggio della targa.

Tutto ciò premesso, si ritiene, per quanto argomentato, che l'eventuale modifica dell'alloggiamento targa non debba essere oggetto di aggiornamento della carta di circolazione.
Infine, per quanto riguarda le altre questioni sollevate, ritenendo che riguardino sostanzialmente profili sanzionatori, è opportuno che le stesse siano rappresentate alle competenti Amministrazioni.


Quindi leggendo questo io deduco che posso modificare l alloggiamento e la sua eventuale posizione, senza dover aggiornare il libretto, ovvero che non è necessario andare in motorizzazione a farsi "timbrare" e ufficializzare tale modifica...


Io non suppongo nulla !! è la legge ....

DIRETTIVA 1999/26/CE DELLA COMMISSIONE
Articolo 2 Comma 2
A decorrere dal 1 luglio 2000, gli Stati membri rifiutano l'omologazione CE di qualsiasi tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti l'alloggiamento per il montaggio della targa posteriore di immatricolazione, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 93/94/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

Nessuno dice che non puoi cambiare il portatarga ... è che il portatarga deve essere omologato per quel veicolo .... in quel caso sei in regola ....

in realtà la direttiva sopraccitata è una direttiva di armonizzazione .... ed è piuttosto ovvia ....

esempio semplice semplice ....
a me piace il faro della bmw gs .... che è omologato .... lo posso montare sull'honda hornet ???
certo che no .... è ovvio .... anche se rispetta tutte le prescrizioni ....
perchè anche il faro anteriore è una entità tecnica ....
ora mi volete spiegare perchè dovrebbe essere lecito montare un portatarga non omologato solo perchè soddisfa le prescrizioni ???
infatti non è così ....
 
13277702
13277702 Inviato: 24 Apr 2012 15:27
 

Ma il portatarga dove è indicato che per legge deve essere omologato per tale mezzo?
E' un pezzo esente da omologazione, infatti manco su quello originale è indicato nessun codice.

Ok, supponiamo ti fermano e ti contestano la sostituzione del portatarga con uno aftermarket, benchè questo rispetti le regole imposte dalla normativa CE: tali misure sono facilmente verificabili sul posto (altezza minima e massima da terra, posizione centrale simmetrica rispetto alla verticale del veicolo, inclinazione massima, dimensioni massime dell'alloggiamento 280x210, e visibilità garantita da diedri passanti per gli spigoli).
Ti possono contestare la mancata visibilità dovuta al mancato rispetto di una delle prescrizioni qui sopra e allora hanno ragione loro siccome ho posizionato la targa male (se dimostrano con appositi strumenti che il posizionamento è scorretto), ma se è posizionata correttamente? E ho la luce targa omologata, indicatori omologati (magari gli originali) e catadiottro perpendicolare al terreno a marcare esattamente la fine del veicolo?
Cosa possono contestarmi? Il 78 no di certo, c'è pure la circolare ministeriale.

E se mi mandano alla revisione per "targa non posizionata correttamente" senza indicare scientificamente con appositi rilievi la cosa, io faccio ricorso perchè o mi rilevi un infrazione con appositi strumenti sul posto, oppure non è valida la multa.
Come il discorso rumorosità scarico, o mi fai il fonometro sul posto, oppure la multa vale zero.


PS: poi si sa che ti fermano e tirano fuori il goniometro nel 99,99% dei casi, l 'inclinazione è bene o male l'unica cosa che effettivamente guardano nei posti di blocco.
 
13277886
13277886 Inviato: 24 Apr 2012 16:13
 

bassplayer84 ha scritto:
Ma il portatarga dove è indicato che per legge deve essere omologato per tale mezzo?
E' un pezzo esente da omologazione, infatti manco su quello originale è indicato nessun codice.

Ok, supponiamo ti fermano e ti contestano la sostituzione del portatarga con uno aftermarket, benchè questo rispetti le regole imposte dalla normativa CE: tali misure sono facilmente verificabili sul posto (altezza minima e massima da terra, posizione centrale simmetrica rispetto alla verticale del veicolo, inclinazione massima, dimensioni massime dell'alloggiamento 280x210, e visibilità garantita da diedri passanti per gli spigoli).
Ti possono contestare la mancata visibilità dovuta al mancato rispetto di una delle prescrizioni qui sopra e allora hanno ragione loro siccome ho posizionato la targa male (se dimostrano con appositi strumenti che il posizionamento è scorretto), ma se è posizionata correttamente? E ho la luce targa omologata, indicatori omologati (magari gli originali) e catadiottro perpendicolare al terreno a marcare esattamente la fine del veicolo?
Cosa possono contestarmi? Il 78 no di certo, c'è pure la circolare ministeriale.

E se mi mandano alla revisione per "targa non posizionata correttamente" senza indicare scientificamente con appositi rilievi la cosa, io faccio ricorso perchè o mi rilevi un infrazione con appositi strumenti sul posto, oppure non è valida la multa.
Come il discorso rumorosità scarico, o mi fai il fonometro sul posto, oppure la multa vale zero.


PS: poi si sa che ti fermano e tirano fuori il goniometro nel 99,99% dei casi, l 'inclinazione è bene o male l'unica cosa che effettivamente guardano nei posti di blocco.


.......................

l'ho spiegato sopra ....
lo ripeto .....
e se lo chiedi di nuovo ... lo ripeto ancora

1. Il portatarga è un' "ENTITA' TECNICA" (scrivo in maiuscolo per evidenza di lettura non per urlare)
cos'è un entità tecnica per la norma ??
"il dispositivo, soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un vei-
colo. Esso può essere omologato separatamente, ma soltanto in connessione con uno o più tipi di veicoli determinati ove la direttiva particolare contenga esplicite disposizioni in tal senso"

il portatarga ha la sua direttiva particolare che è la 93/94/CE alla quale l'omologazione deve uniformarsi .

nota : ecco il caso per cui il portatarga non può essere universale ( la norma prevede che l'entità tecnica sia associata al veicolo )

2. Cosa definisce che il portatarga deve essere incluso nell'omologazione?? ( o del veicolo o a parte come detto sopra ??)
La direttiva 2002/24/CE che infatti lo include nella parte 2 al numero 35 della rubrica relativa alle informazioni, relative a omologazioni di sistemi, entità tecniche o componenti già esistenti.

Naturalmente la prescrizione recita che l'omologazione " A Parte " non è necessaria nel caso l'entità tecnica sia omologata insieme al veicolo .

nota : il produttore omologa il portatarga col veicolo e insieme alle altre entità tecniche ne viene valutata la conformità in sede di omologazione ....





quindi ai fini della legge .... circolare o non circolare ... le FDO ti mandano a revisione per portatarga non omologato .... art.78 anche se non è necessario aggiornare la carta di circolazione ....

è chiaro ora ???
 
13278028
13278028 Inviato: 24 Apr 2012 16:50
 
 
13278035
13278035 Inviato: 24 Apr 2012 16:53
 

Chiara la spiegazione.

Ma se loro mi fermano, e scrivono "montava un alloggiamento targa non fornito dalla casa produttrice con il veicolo, infrangendo l art.78 senza aver aggiornato il libretto di circolazione"

E io vado dal giudice di pace sventolando la circolare ministeriale, vinco il ricorso.

Quali altri articoli del codice possono darmi per la pura sostituzione del portatarga? Supponendo che sia posizionato a norma e rispetti tutte le variabili ovviamente, se no non posso dire nulla.

Correggimi se sbaglio, non devono avere gli strumenti per dire che io ho violato un'articolo del CdS, e contestarmi la mia infrazione sul posto?
E' come la multa per eccesso di velocità senza avermi fatto l'autovelox...

Poi comunque si sa nel 99% dei casi guardano inclinazione e basta, e da qualche mese va di moda sta storia del cadatioddro, che fino a qualche hanno fa NESSUNO montava!

Poi come giustamente dice Enjoyash, ci sono membri delle forze dell'ordine che dicono cose, e altri che ne dicono tutto l'opposto...
Quel video li già l hanno scorso l'avevo visto, c'è chi dice che ha ragione e si basano su quei punti per difendersi in caso di contestazione, e poi altri che dicono il contrario.

Non sto dicendo che chi dice altro o indaga più a fondo abbia torto, ma sto qua della stradale come poi tanti altri rappresentanti delle FdO a volte paiono meno preparati di noi che con internet ricerchiamo e scambiamo informazioni...

L'unica regola:

dipende da chi ti ferma.

Questo è l'unica certezza...
 
13278175
13278175 Inviato: 24 Apr 2012 17:19
 

Non ho mai detto che tu stia sbagliando e che abbia torto. Ti ho solo detto di dirlo con toni civili, che è ben diverso. icon_wink.gif

Ho letto la circolare che hai linkato, e noto ancora una volta che l'omologazione è riferita a dei parametri che, se rispettati, nessuno potrà contestare.

I parametri sono sempre gli stessi (altezza max, min, visibilità, inclinazione, dimensione alloggiamento). Se io li rispetto, non possono farmi storie, dato che comunque sul libretto nulla mi dice che io non abbia fatto omologare quel portatarga.

Infatti neanche quello originale riporta dei codici di omologazione. Se io avessi collaudato e omologato il portatarga comprato (ammesso che non sia omologato), dove lo vedrebbero eventuali contestatori?

E poi comunque non si parla di "entità strutturale del veicolo", ma, come hai detto tu, di "entità tecnica". La prima comporta contestazione del 78, la seconda no. Infatti ciò cui si riferisce l'articolo 78 è spiegato benissimo, e il portatarga non c'è. icon_wink.gif
 
13278726
13278726 Inviato: 24 Apr 2012 19:38
 

Precisiamo una cosa, il portatarga (parola così indicata) non esiste nel C.d.S., nelle omologazioni e nei certificati di costruzione dei veicoli.

Quello che generalmente (ed erroneamente) è chiamato portatarga non è altro che l'alloggiamento targa.

Il primo parere (non è quindi una circolare) che ho citato ( Lsl2000.it ) parla di portatarga da installare all'interno dell'alloggiamento targa, quindi un qualcosa da attaccare all'originale già esistente.

Cito infatti: Non vi è nessuna norma specifica relativa al portatarga purché quest'ultimo sia installato all'interno dell'alloggiamento previsto per la targa. Pertanto, qualora il portatarga in questione risulti applicabile all'interno dell'alloggiamento targa previsto in sede di omologazione, non si dovrà procedere all'aggiornamento della carta di circolazione.".

Tale parere non ha quindi nulla a che vedere con quanto state ora chiedendo.

Parliamo quindi d'ora in poi di alloggiamento targa e definiamolo sempre come tale.

Le norme sono quelle dell'art. 100 C.d.S. e degli art. 258 e art. 259 del regolamento di esecuzione del C.d.S.

Riassumendoli (nel caso ci interessa per i motocicli) la targa deve essere posizionata posteriormente alla lunghezza del veicolo, centrale rispetto alla simmetria del veicolo (non quindi di fianco) ed alla stessa altezza di dove era posizionata con l'alloggiamento originale o comunque ad una altezza non inferiore a 0,20 m e non superiore a 1,20 m.

Come confermato dal Ministero dei Trasporti con parere 26/11/2009 - prot. 102075 (anche questa non è una circolare) la sostituzione dell'alloggiamento targa non implica la violazione dell'art. 78 C.d.S. poichè non è un dato trascritto sulla carta di circolazione e non esiste uno specifico decreto ministeriale (art. 78 comma 2 C.d.S. e art. 236 comma 1 del regolamento di esecuzione del C.d.S.).

Nel caso di violazioni si deve applicare la sanzione di cui all'art. 100/11° e 15° C.d.S. con sanzione da 80€ e fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.
 
13278997
13278997 Inviato: 24 Apr 2012 20:21
 

Ma violazione di cosa?
Le uniche leggi chiare parlano solo di misure e quote che l alloggiamento targa deve avere, non dice che la targa va posizionata nella posizione originale se no si è fuori legge...
E in quel chiarimento della motorizzazione tutto il discorso nasce da domanda relativo a multe subite per installazione portatarga non originale che varia la posizione della targa rispetto alla configurazione iniziale...

Ho letto l articolo 100, 258 e 259.
Come sempre detto parla solo di come deve stare la targa nel veicolo.
Questi articoli non parlano ASSOLUTAMENTE che l alloggiamento targa non può essere sostituito, ne che se cambiato deve stare dove era quella originale.
Insomma dice le cose che il Dott. Pecoraro della stradale di Milano dice nel video.... Se ci sono altri dettagli per i costruttori in fase di omologazione, o l obbligo di dover rispettare quelle posizioni nel CdS non lo dice assolutamente...
 
13280784
13280784 Inviato: 25 Apr 2012 13:34
 

bassplayer84 ha scritto:
Ma violazione di cosa?
Le uniche leggi chiare parlano solo di misure e quote che l alloggiamento targa deve avere, non dice che la targa va posizionata nella posizione originale se no si è fuori legge...


E chi ha detto scusa una cosa del genere?

Io ho detto che:

almandithule ha scritto:
Riassumendoli (nel caso ci interessa per i motocicli) la targa deve essere posizionata posteriormente alla lunghezza del veicolo, centrale rispetto alla simmetria del veicolo (non quindi di fianco) ed alla stessa altezza di dove era posizionata con l'alloggiamento originale o comunque ad una altezza non inferiore a 0,20 m e non superiore a 1,20 m.


Il parere del Ministero dei Trasporti (che per inteso non è la Direzione Generale della MCTC) Prot. 102075 del 26/11/2009 parla di non applicazione dell'art. 78 C.d.S. ma non esclude l'applicazione di altre norme più specifiche.

Se leggi quanto ho scritto l'art. 100 si applica se il supporto targa è posizionato in modo diverso e non vengono rispettate le quote imposte dal regolamento.

Se li hai letti li hai letti male, quindi li cito:

Art. 258 del regolamento di esecuzione del C.d.S.

Collocazione delle targhe di immatricolazione ripetitrici, di prova e di riconoscimento

1. Gli alloggiamenti delle targhe d'immatricolazione ripetitrici, di prova e di riconoscimento devono presentare una superficie piana o approssimativamente piana, di ampiezza idonea a contenere la targa cui sono destinati. Fermo restando quanto stabilito nella materia dalle norme previgenti per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° gennaio 1999 (1), le dimensioni e la collocazione dei diversi tipi di targhe sono le seguenti :
e-bis) targhe di immatricolazione dei motoveicoli: 177x177 mm collocate sul lato posteriore dei motoveicoli (fig, III.4/e)

Art. 259. Regolamento di esecuzione del C.d.S.

Modalità di installazione delle targhe

1. Gli alloggiamenti devono essere tali che, a seguito del loro corretto montaggio, le targhe presentino le seguenti caratteristiche:

a) posizione della targa posteriore nel senso della larghezza, con esclusione delle targhe d'immatricolazione dei rimorchi, dei rimorchi agricoli e delle macchine operatrici trainate: la linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo e in ogni caso, nei veicoli trainati, deve essere assicurata una congrua distanza tra targa d'immatricolazione e targa ripetitrice. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
c) posizione della targa rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo: la targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
d) posizione della targa posteriore rispetto alla verticale: la targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l'alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
e) altezza della targa posteriore rispetto al suolo: l'altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m. Tuttavia, qualora sia praticamente impossibile osservare quest'ultima disposizione, l'altezza può superare 1,20 m, ma deve essere il più possibile vicino a questo limite, compatibilmente con le caratteristiche costruttive del veicolo, e non può comunque superare i 2 m;
f) condizioni geometriche di visibilità: la targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l'esterno un angolo di 30ø con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l'alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa (tuttavia, se l'altezza del bordo superiore della targa dal suolo è superiore a 1,20 m, quest'ultimo piano deve formare con il piano orizzontale un angolo di 15° verso il basso);
g) determinazione dell'altezza della targa rispetto al suolo: le altezze di cui alle lettere d), e) ed f) devono essere misurate a veicolo scarico.

Art. 100 C.d.S.

Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
a) i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
b) la collocazione e le modalità di installazione;
c) le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonchè i requisiti di idoneità per l'accettazione è 10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi, o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lett. b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Al Dr. Pecoraro viene chiesto di parlare del portatarga che come ho documentato non è quell'oggetto che voi intendete.

Il portatarga è:

Art. 259 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.

2. É ammesso l'uso di cornici portatarga a condizione che siano di materiale opaco e che ricoprano il bordo della targa per una profondità non superiore a 3 mm. É vietato applicare sui portatarga e sulle teste delle viti di fissaggio materiali aventi proprietà retroriflettenti. É vietato applicare sulla targa qualsiasi rivestimento di materiale anche se trasparente ad esclusione dei talloncini autoadesivi di cui all'art. 260.

Dice anche che il portatarga non è prescritto dall'appendice V richiamata dall'art. 227 del regolamento di esecuzione del C.d.S. (riferimento dell'art. 71 C.d.S.) ed è vero perchè in tale appendice, Lettera G punto a), si parla di Alloggiamento targa.

Per quindi finalmente farvi capire questo è un Alloggiamento targa (che ha la parte di aggancio al veicolo):

immagini visibili ai soli utenti registrati



mentre questa è la cornice portatarga:

immagini visibili ai soli utenti registrati



Quindi finchè continuerete a chiamarli in modo sbagliato (e sbaglia anche il tizio della LightTech nel video) continueremo a non capirci.
 
13281614
13281614 Inviato: 25 Apr 2012 19:32
 

L alloggiamento non è altro che il portatarga in se, come lo chiamiamo noi.

Gli articoli li avevo letto, ma non ho trovato come molti dicono che se posiziono la targa con quei criteri, ma in posizione diversa dalla configurazione originale, allora sono in multa....
 
13281984
13281984 Inviato: 25 Apr 2012 20:47
 

Un proverbio recita: Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.

Tu hai fatto una domanda ed io ti ho postato la risposta citandoti anche gli articoli.

E' inutile che ti ostini a dire che portatarga e alloggiamento sono la stessa cosa, a livello di codice sono palesemente diversi ed un Giudice di Pace non si basa su una interpretazione ma sulla legge così com'è scritta.

Le modalità di installazione sono postate appena due centimetri sopra in grassetto.

Se le rispetti sei ok altrimenti sei sanzionabile ai sensi dell'art. 100 C.d.S., la questione è semplice.

Io ho citato le norme, ognuno tragga poi le proprie conclusione ma non pianga se poi gli fanno un verbale con 3 mesi di fermo del veicolo icon_rolleyes.gif .
 
13282024
13282024 Inviato: 25 Apr 2012 20:53
 

almandithule ha scritto:
Un proverbio recita: Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.

Tu hai fatto una domanda ed io ti ho postato la risposta citandoti anche gli articoli.

E' inutile che ti ostini a dire che portatarga e alloggiamento sono la stessa cosa, a livello di codice sono palesemente diversi ed un Giudice di Pace non si basa su una interpretazione ma sulla legge così com'è scritta.

Le modalità di installazione sono postate appena due centimetri sopra in grassetto.

Se le rispetti sei ok altrimenti sei sanzionabile ai sensi dell'art. 100 C.d.S., la questione è semplice.

Io ho citato le norme, ognuno tragga poi le proprie conclusione ma non pianga se poi gli fanno un verbale con 3 mesi di fermo del veicolo icon_rolleyes.gif .


Ma scusa nelle tu voci in grassetto dove è scritto che sto alloggiamento deve stare nella posizione di quello originale?
Dice solo modo in cui installare un alloggiamento, a seguito del quale la targa deve rispettare misure e inclinazioni...
Se rispetto ste cose sono ok e lo sapevo, ma tutto il casino è nato siccome alcuni utenti dicono che per forza di legge la targa va lasciata nella posizione in cui era nella configurazione originale, ma come giustamente tu hai chiariti negli articoli non dice assolutamente questa cosa.... Correggimi se sbaglio.

E comunque quello che hai postato che giustamente dici è l alloggiamento (come la legge chiama), non è altro quello che noi chiamiamo comunemente portatarga....
 
13282858
13282858 Inviato: 26 Apr 2012 8:25
 

narkelion ha scritto:
Non ho mai detto che tu stia sbagliando e che abbia torto. Ti ho solo detto di dirlo con toni civili, che è ben diverso. icon_wink.gif

Ho letto la circolare che hai linkato, e noto ancora una volta che l'omologazione è riferita a dei parametri che, se rispettati, nessuno potrà contestare.

I parametri sono sempre gli stessi (altezza max, min, visibilità, inclinazione, dimensione alloggiamento). Se io li rispetto, non possono farmi storie, dato che comunque sul libretto nulla mi dice che io non abbia fatto omologare quel portatarga.

Infatti neanche quello originale riporta dei codici di omologazione. Se io avessi collaudato e omologato il portatarga comprato (ammesso che non sia omologato), dove lo vedrebbero eventuali contestatori?



Quello originale non riporta i codici di omologazione perchè è omologato insieme al veicolo ...
Quello aftermarket , proprio perchè è aftermarket, deve riportare i codici di omologazione, in maniera indelebile e visibile ai controlli, e deve avere anche il certificato di conformità come una marmitta ad esempio.

con la tua affermazione vorresti intendere che se hai una marmitta non omologata e rispetti i decibel puoi circolare liberamente ??? sai bene che non è vero .... c'è l'omologazione, e anche i controlli sulla produzione, proprio per questo ....

sarebbe bello poter montare qualsiasi parte aftermarket su una moto e dire " rispetta gli standard " e "siccome non è riportato sul libretto" sono in regola ...

Citazione:



E poi comunque non si parla di "entità strutturale del veicolo", ma, come hai detto tu, di "entità tecnica". La prima comporta contestazione del 78, la seconda no. Infatti ciò cui si riferisce l'articolo 78 è spiegato benissimo, e il portatarga non c'è. icon_wink.gif


Questo non è vero .... non comporta aggiornamento della carta di circolazione non vuol dire che è lecito ...
sarebbe la felicità dei customisti che sarebbero liberi di costruire le custom come gli pare senza passare dalla " visita e prova" della mctc ...
Se in italia non lo fanno un motivo c'è ...

infine quella che ho linkato non è una "circolare" ma la Direttiva Comunitaria che è più legge della legge .... intendendosi che le leggi nazionali non possono violare le direttive comunitarie ma solo adeguarvisi ...

l'unica cosa certa è che tutto dipende da chi ti ferma ...
 
13282884
13282884 Inviato: 26 Apr 2012 8:35
 

si ma le direttive comunitarie non hanno forza di legge finché non son recepite dallo Stato membro, al quale impongono un obbligo di raggiungere il risultato prescritto dalla direttiva, lasciando libero il come raggiungerlo.
Scaduto il termine di recepimento, le direttive hanno solo effetto verticale, e non orizzontale.
I cittadini cioè possono invocarle contro lo Stato in giudizio, ma non contro altri cittadini in giudizio.

Quindi o ci sono atti normativi interni di recepimento, oppure sono lettera morta nei confronti dei cittadini.

almandithule ha scritto:
Un proverbio recita: Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire.

Tu hai fatto una domanda ed io ti ho postato la risposta citandoti anche gli articoli.

E' inutile che ti ostini a dire che portatarga e alloggiamento sono la stessa cosa, a livello di codice sono palesemente diversi ed un Giudice di Pace non si basa su una interpretazione ma sulla legge così com'è scritta.

Le modalità di installazione sono postate appena due centimetri sopra in grassetto.

Se le rispetti sei ok altrimenti sei sanzionabile ai sensi dell'art. 100 C.d.S., la questione è semplice.

Io ho citato le norme, ognuno tragga poi le proprie conclusione ma non pianga se poi gli fanno un verbale con 3 mesi di fermo del veicolo icon_rolleyes.gif .


d'accordo su tutto, tranne che sulla frase in grassetto. chi ci ha a che fare quotidianamente come il sottoscritto sa bene che, purtroppo, spesso e volentieri vengono prese decisioni errate per non dire abnormi in qualche caso icon_confused.gif
 
13283036
13283036 Inviato: 26 Apr 2012 9:29
 

enjoyash ha scritto:
si ma le direttive comunitarie non hanno forza di legge finché non son recepite dallo Stato membro, al quale impongono un obbligo di raggiungere il risultato prescritto dalla direttiva, lasciando libero il come raggiungerlo.
Scaduto il termine di recepimento, le direttive hanno solo effetto verticale, e non orizzontale.
I cittadini cioè possono invocarle contro lo Stato in giudizio, ma non contro altri cittadini in giudizio.

Quindi o ci sono atti normativi interni di recepimento, oppure sono lettera morta nei confronti dei cittadini.



d'accordo su tutto, tranne che sulla frase in grassetto. chi ci ha a che fare quotidianamente come il sottoscritto sa bene che, purtroppo, spesso e volentieri vengono prese decisioni errate per non dire abnormi in qualche caso icon_confused.gif



si ma nel caso specifico sono state recepite ....

i decreti attuativi ci sono .... e da un pezzo e sono pari pari alla direttiva ...

oh ... ragazzi stiamo parlando di Omologazione dei Motoveicoli ... mica della grandezza delle fave da tavola ....

in questo caso le direttive sono VINCOLANTI .... e hanno forza di legge .... altrimenti i veicoli omologati in italia potrebbero circolare solo in italia ..... non divaghiamo

....
 
13283079
13283079 Inviato: 26 Apr 2012 9:43
 

Si ma ditemi che legge e che articolo del CdS io violo cambiando portatarga, sebbene questo rispetta articolo 100, 258 e 259 e posizionamento secondo le norme europee che impongono solo COME deve stare la targa, e non dice nessun articolo che deve stare esattamente come l originale!!!!!!
 
13283170
13283170 Inviato: 26 Apr 2012 10:03
 

bassplayer84 ha scritto:
si ma ditemi che legge e che articolo del cds io violo cambiando portatarga, sebbene questo rispetta articolo 100, 258 e 259 e posizionamento secondo le norme europee che impongono solo come deve stare la targa, e non dice nessun articolo che deve stare esattamente come l originale!!!!!!


sei duro .... ma io anche di più ....

l'alloggiamento targa deve essere quello originale omologato insieme al veicolo oppure uno non originale omologato per quel veicolo.

le norme non impongono " come deve stare la targa" ma come deve essere omologato l'alloggiamento portatarga.

l'alloggiamento targa è omologato ??? no ???
allora sei passibile di ritiro della carta di circolazione come quando monti gomme non omologate , specchi non omologati, fari non omologati, frecce non omologate, luci stop non omologate e ogni altra parte del veicolo che necessita di omologazione cioè praticamente quasi tutto.
 
13283213
13283213 Inviato: 26 Apr 2012 10:13
 

meserthim ha scritto:


sei duro .... ma io anche di più ....

l'alloggiamento targa deve essere quello originale omologato insieme al veicolo oppure uno non originale omologato per quel veicolo.

le norme non impongono " come deve stare la targa" ma come deve essere omologato l'alloggiamento portatarga.

l'alloggiamento targa è omologato ??? no ???
allora sei passibile di ritiro della carta di circolazione come quando monti gomme non omologate , specchi non omologati, fari non omologati, frecce non omologate, luci stop non omologate e ogni altra parte del veicolo che necessita di omologazione cioè praticamente quasi tutto.


Ma non è assolutamente soggetto ad omologazione l alloggiamento targa, ne è prova il fatto che manco l originale ha codici sopra di esso, come ad esempio scarico o luci o frecce!!!!!

E ripeto, citami chiaramente l articolo che impone che l alloggiamento aftermerket o comunque non originale deve per forza essere tale che mantenga la targa nella posizione dell originale!
È omologato con la moto dici tu, e fin qui tutto ok.
Ma dove impone quel vincolo di posizione? Da nessuna parte è scritto.

E la legge, che tu dici tanto essere chiara, parla solo di norme di come fissare, ovvero le modalita di fissaggio e relative regole, al seguito del quale la targa deve rispettare certi parametri!! Non dice altro!
E ció che non è negato, a casa mia è consentito se rispetto i parametri!
 
13283543
13283543 Inviato: 26 Apr 2012 11:49
 

bassplayer84 ha scritto:


Ma non è assolutamente soggetto ad omologazione l alloggiamento targa, ne è prova il fatto che manco l originale ha codici sopra di esso, come ad esempio scarico o luci o frecce!!!!!



Ma non è vero !!!!!!
l'alloggiamento targa è soggetto ad omologazione !!!!!
Sarà la centesima volta che lo dico ....
ho riportato sopra anche le norme che lo impongono !!!!
Il fatto di non avere i codici è che per L'ORIGINALE non sono necessari ... E' OMOLOGATO insieme alla moto!!
Ma se guardi fari, frecce e specchi vedrai che i codici ci sono anche se non sarebbero necessari !!!
Non ti spiego perchè ci sono anche se potrebbero non esserci ..... perchè a te non interessano le spiegazioni, ne ho date a valanga .... vuoi solo avere ragione senza contraddittorio ma come ti ho detto sopra io sono più tenace di te e la verità vince sempre .... le chiacchiere stanno a zero ...

bassplayer84 ha scritto:


E la legge, che tu dici tanto essere chiara, parla solo di norme di come fissare, ovvero le modalita di fissaggio e relative regole, al seguito del quale la targa deve rispettare certi parametri!! Non dice altro!
E ció che non è negato, a casa mia è consentito se rispetto i parametri!


La legge che tu dici NON VALE per le tue modifiche PERSONALI .... ma per l'omologazione ...
Il costruttore di Motociclette le deve rispettare nel costruire l'alloggiamento targa sennò la moto non vienne omologata ..... ma tu puoi cambiare la parte che è stata omologata solo con un altra che è stata omologata .... chiaro ???

ti faccio un ultimo esempio e poi basta ....
se la tua moto monta una gomma 120/70 R 16 puoi montare una qualsiasi gomma di quella misura che sia omologata quindi NON PUOI montare una gomma slick da pista con quella misura per circolare su strada perchè NON E' OMOLOGATA !!
è inutile che tu dici che la misura è quella del libretto non sei in regola lo stesso ... !!!
 
13283753
13283753 Inviato: 26 Apr 2012 12:50
 

Ti cito la norma CEE che tu dici include l alloggiamento nel omologazione del veicolo:

Gli elementi e le caratteristiche del veicolo figuranti nelle rubriche qui appresso (elenco esaustivo) sono accompagnati dalla menzione «CONF» se deve essere verificata la loro conformità con i dati forniti dal costruttore oppure dalla men- zione «DP» se deve essere verificata la loro conformità con le prescrizioni contenute nella normativa comunitaria.


E guarda un po' l alloggiamenti è riferito alla direttiva CEE e non legato ai dati del costruttore...


È ovvio che in fase di omologazione del veicolo l ente controlli che il portatarga sia a norma, ma non è assolutamente indicato da nessuna parte che se apporti una modifica che rispetta le leggi allora devi per forza farti revisionare il veicolo! A meno che tale modifica implichi componenti chiaramente indicati sul libretto!!!
E pure la nota ministeriale dice che non è sanzionabile con il 78, e non necessita alcun aggiornamento del libretto. Oltre al fatto che su libretto non c è nulla relativo alla targa o posizione del suo alloggiamento, idem come le frecce.
Tutto il discorso sottinteso che la targa sia disposta correttamente, se no il 100 è giusto che venga contestato!

Gli pneumatici come dici tu hanno una propria omologazione (cosa che l alloggiamento targa non ha), ovvio montarne uno di misura non indicata a libretto si è in multa, come montandone uno non omologato.
Ma se sono della mia misura e omologati sono a posto, se no tutti con il tuo ragionamento del portatarga dovremmo montare solo marca e modello di pneumatico fornito originariamente con la moto???
O se lo cambio con uno di altra marca devo fare la revisione???
Il ragionamento è lo stesso....
 
13283814
13283814 Inviato: 26 Apr 2012 13:04
 

bassplayer84 ha scritto:
.................

Gli pneumatici come dici tu hanno una propria omologazione, ovvio montarne uno di misura non indicata a libretto si è in multa, come montandone uno non omologato.
Ma se sono della mia misura e omologati sono a posto, se no tutti con il tuo ragionamento del portatarga dovremmo montare solo marca e modello di pneumatico fornito originariamente con la moto???
O se lo cambio con uno di altra marca devo fare la revisione???
Il ragionamento è lo stesso....


Esatto devi montare un portatarga omologato per la tua moto !!!
qualunque marca ... ma omologato ....
come per le gomme ...
 
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