GIOVI18 ha scritto:
scusate non è che mi dite portando la cilindrata a 70cc quali articoli/leggi infrange e quali sono le sanzioni per tali sanzioni? siate dettagliati!
vorrei poi sapere se comporta lo stesso tipo di sanzioni montare un cilindro 50 in alluminio, monofascia, da 14:1 di compressione, insomma, un 50 tirato tipo questo -->
Link a pagina di Castiglione-racingparts.it
grazie in anticipo
Non c'e' differenza tra mettere un 70 base, un 50 spinto, un 63 tirato o un 69 cappottato...
le sanzioni sono le stesse ogni volta che si circola con un ciclomotore elaborato... se il mezzo fa piu' di 45 Km/h e/o ha una cilindrata superiore ai 50cc la lista della spesa delle sanzioni e' sempre la stessa...
Art. 97, comma 6.
Citazione:
Chiunque circola con un ciclomotore non rispondente ad una o più delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel certificato di circolazione, ovvero che sviluppi una velocità superiore a quella prevista dallo stesso art. 52, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559
Art. 97, comma 14
Citazione:
Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo è disposto per novanta giorni
Per il resto dipende... se hai la patente te la cavi, ma se hai solo il CIG incorri anche nel:
Art. 116, comma 12
Citazione:
Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consenta la guida a persona che non abbia conseguito la patente di guida, il certificato di idoneità di cui ai comma 1-bis e 1-ter o il certificato di abilitazione professionale, se prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.
Ovvero una sanzione per chi, proprietario di un mezzo (in genere uno dei genitori) lo lascia guidare a chi non ha il titolo di guida necessario
Art. 116, comma 13
Citazione:
Chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda da euro 2.257 a euro 9.032; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti dal presente codice. Nell'ipotesi di reiterazione del reato nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.
Va poi notato che la sanzione descritta qui sopra non e' indicata come "sanzione amministrativa" ma come "ammenda"... e la differenza e' sostanziale. L'ammenda e' infatti una sanzione penale, e questo perche' la guida senza patente e' un reato.