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La direttiva del Viminale per il controllo della velocità
Scritto da Davide - Pubblicato 25/08/2009 11:55
La circolare del 14 agosto 2009 indirizzata ai prefetti, anche nota come “direttiva Maroni”, apporta alcune importanti novità in materia dei controlli elettronici della velocità

Per chi fosse interessato a scaricare il testo originale, lo può trovare qui:

C'è stata qualche incomprensione iniziale della circolare, che è stata interpretata come se d'ora in poi soltanto la Polizia Stradale potesse effettuare i controlli con autovelox: non è vero in quanto l'art. 12 - comma 1 del Codice della Strada indica genericamente con “Polizia Stradale” tutte le polizie che hanno competenza sulle strade, quindi anche quelle Municipali, Provinciali ecc.

La circolare altro non fa che regolamentare in modo molto più chiaro l'attività di controllo della velocità: prima c'erano tante circolari che creavano confusione, ora ce n'è una soltanto che ha abrogato gran parte delle precedenti e che fa chiarezza in materia.


Analizziamo la “direttiva Maroni” per vedere nella pratica quali saranno i cambiamenti per noi motociclisti e automobilisti. Sono due le novità che a mio avviso meritano un'attenzione particolare:

  • La prima è che sarà la Polizia Stradale della Polizia di Stato a coordinare tutti i servizi di controllo della velocità effettuati anche dalle altre polizie (polizie municipali, provinciali ecc.) in modo da rendere più efficaci i controlli ed evitare sovrapposizioni. Già questa dovrebbe essere una prima garanzia di abolizione del fenomeno “cassa”, unitamente alle ultime novità legislative che fanno sì che meno della metà dei proventi derivanti dagli autovelox rimangano ai comuni.
     
  • La seconda è rappresentata dal fatto che è stata finalmente fatta chiarezza su come deve essere resa ben visibile la postazione di controllo velocità (autovelox).
     
    • La visibilità delle postazioni fisse deve essere ottenuta attraverso un'apposita colorazione del box che le ospita oppure con apposito segnale collocato sulla postazione stessa indicante l'organo operante.
       
    • Le postazioni mobili vanno rese visibili ponendole all'interno (o in prossimità) delle vetture di servizio e queste devono avere i colori di istituto; se si utilizzano vetture sprovviste dei colori di istituto, occorre rendere visibile la postazione nello stesso modo già descritto per quelle fisse, cioè tramite apposito segnale oppure con dispositivo a luce lampeggiante blu di tipo mobile.
       
     

C'è anche una terza novità, abbastanza importante. Infatti visto l'obbligo di presegnalare le postazioni introdotto già due anni fa, molti comuni hanno iniziato a “tempestare” le strade di segnali recanti la dicitura “controllo elettronico della velocità”, in modo che potessero mettere la postazione mobile ovunque senza bisogno del cartello mobile. Tale metodologia era stata sconsigliata dal Ministero (vedi articolo in merito) ma non essendo un divieto specifico, tanti comuni l'avevano bellamente ignorata.
Nella circolare del 21 agosto 2009 è stato anche risolto questo problema, infatti essa stabilisce che i cartelli che indicano le postazioni mobili possono essere fissi solo se l'attività di controllo in quel punto è effettuata sistematicamente ed è stata preventivamente pianificata. Diversamente, è necessario il cartello mobile collocato a distanza regolamentare.


Altre novità di minor rilievo ma che a mio avviso meritano di essere segnalate sono le seguenti:

  • Gli autovelox fissi senza operatore sono possibili solo in presenza di determinate condizioni e su determinate strade, diversamente si utilizzano rilevatori mobili sotto diretto controllo e presenza dell'operatore di polizia.
     
  • La verifica di taratura annuale agli strumenti è applicata solo ai dispositivi che lo specifichino nel manuale d'uso oppure per i quali sa possibile il funzionamento automatico, cioè senza operatore.
     
  • Non è possibile delegare a terzi i controlli: questi devono essere effettuati direttamente e in tutte le fasi dagli operatori di polizia.
     
  • Sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali, non è ammesso il rilevamento cosiddetto “a distanza”, cioè deve essere presente l'operatore di polizia ma la contestazione può essere effettuata anche in un secondo momento, quindi senza il fermo.
     
  • Il rilevamento a distanza, cioè senza operatore (effettuato tramite postazioni fisse o anche tramite postazioni mobili che siano omologate per lavorare senza operatore) possono essere effettuati sulle strade per le quali il Prefetto abbia rilasciato l'autorizzazione. Tale autorizzazione tiene conto del tasso di incidentalità, che deve essere elevato, rilevato sui 5 anni precedenti. Per documentare queste situazioni gli organi di polizia devono presentare relazioni dettagliate nella richiesta del permesso per la collocazione delle postazioni di rilevamento a distanza.

Mi auguro che questa regolamentazione non venga più disattesa dai soliti furbi e soprattutto che il coordinamento tra tutte le polizie possa contribuire a migliorare la sicurezza stradale.

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