L’articolo 23 del disegno di legge attualmente in fase di approvazione modifica pesantemente l’art. 208 del Codice della Strada che stabilisce in maniera tassativa come vengono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Sostanzialmente essi competono:
- allo Stato, quando le violazioni sono accertate da
funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato;
- alle regioni, province e comuni quando le violazioni sono accertate da loro funzionari, ufficiali ed agenti.
I proventi di competenza statale vengono ridistribuiti, in diverse percentuali, fra i vari ministeri per poi essere impiegati in attività riguardanti principalmente la sicurezza stradale ma questa parte viene modificata solo marginalmente dal disegno di legge .
La parte dell’articolo 208 che verrà completamente riscritta dall’articolo 23 del ddl è quella che riguarda i proventi di competenza delle regioni, province e comuni in quanto questi enti dovranno destinare una quota pari almeno al 50 per cento dei proventi:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento e di potenziamento della segnaletica nelle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione e al potenziamento delle barriere e alla sistemazione del manto stradale nelle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza del personale della polizia provinciale ed municipale, alle misure di cui al comma 5-bis e ad interventi a favore della mobilità ciclistica.
Gli enti in parola dovranno determinare annualmente le quote da destinare alle finalità di cui sopra con delibera della giunta che verrà trasmessa, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'Interno e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente ad una relazione in cui si indicano, l'ammontare complessivo dei proventi di spettanza dell'ente, l'importo delle risorse destinate e gli interventi realizzati, specificando gli oneri sostenuti per ciascun intervento.
In caso di mancata trasmissione della relazione o nel caso in cui si riscontri un utilizzo dei proventi difforme rispetto a quanto previsto, l’ente sarà sanzionato con un taglio, pari al 3 per cento, del finanziamento destinato all'ente a valere sul fondo ordinario per l'anno successivo.
Alla luce di quanto sopra i comuni che posizioneranno gli autovelox su strade provinciali o regionali perderanno quasi il 50% dei proventi, resta da vedere se per mantenere i guadagni eleveranno il doppio dei verbali.