Nel Decreto Legge del 3 agosto 2007, n. 117 all'art. 3 comma 1 lettera b), convertito con Legge n. 160/2007, troviamo scritto:
...Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice...
Su Motoclub Ting'Avert abbiamo a suo tempo aperto un ampio dibattito per cercare di chiarire, una volta per tutte, come dovesse essere interpretato il termine "ben visibile", cioè da quale distanza una postazione dovesse essere visibile per rispettare il requisito citato dal decreto. Bene, a questa domanda NON siamo riusciti a dare una risposta, nonostante avessimo i pareri di agenti qualificati di Polizia Stradale e Municipale, Carabinieri, Avvocati, Giudici nonché di Esperti del settore.
Io e Grifo abbiamo quindi ritenuto opportuno richiederlo a chi di più autorevole possa esistere dopo la Cassazione, cioè al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ci ha risposto con lettera Prot. 21786 del 4 marzo 2009, allegata a fine articolo.
Le domande che abbiamo posto in realtà erano 3, atte anche a chiarire altri aspetti dubbiosi, sono riportate in seguito in modo che si possa meglio comprendere la risposta.
Quesiti posti al Ministero:
- Con “postazione di controllo” ci si riferisce alla sola apparecchiatura o alla concomitante presenza dell’agente di P.S.?
- Con il termine “ben visibile” si intende che la “postazione di controllo” deve essere visibile a distanza (in caso di risposta è affermativa è stata prevista la misura approssimativa di riferimento?) o nel momento del transito a fianco della stessa?
- Posto che alcune apparecchiature hanno dimensioni ridotte e non sono rilevabili a distanza (autovelox 104C2, telelaser, ecc.), in assenza dell’operatore di P.S. le stesse vanno, nell’ottica di garantirne la visibilità prevista, segnalate obbligatoriamente a mezzo cartello od altro dispositivo di segnalazione?
Risposte del Ministero
- In mancanza di ulteriori indicazioni al riguardo, al termine postazione deve essere attribuito il significato estensivamente più generico, secondo le necessità del servizio, e l'obbligo di visibilità e segnalazione sancito dall'art. 3 c. 1 lett. b) del DL n. 117/2007, convertito con L n. 160/2007, vale per qualunque dispositivo di rilevamento, con l'unica esclusione dei dispositivi installati a bordo di veicoli in movimento, ai sensi dell'art. 3 del DM 15.08.2007, emanato dal Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno, per i quali non si può parlare propriamente di postazione.
- Devono essere visibili non solo le postazioni permanenti, ma anche quelle temporanee; per quanto riguarda le modalità di segnalazione, esse sono chiaramente indicate dall'art. 1 del citato DM 15.08.2007; in ogni caso, a parere di questo Ufficio, la distanza di visibilità dovrebbe essere commisurata almeno alla distanza di visibilità per l'arresto in funzione del limite di velocità vigente sul tratto stradale sottoposto a controllo.
- La segnalazione è in ogni caso obbligatoria per tutte le postazioni fisse (temporanee o permanenti), e le stesse devono essere ben visibili, come già indicato ai punti 1) e 2).
Commenti alle Risposte del Ministero
Effettuo commenti personali, per eventuali discussioni si rimanda al topic del forum indicato a fine articolo.
Risposta 1
La seguente frase risponde al quesito:
"...al termine postazione deve essere attribuito il significato estensivamente più generico, secondo le necessità del servizio, e l'obbligo di visibilità e segnalazione...".
- Cioè se per effettuare il servizio è necessaria la presenza dell'operatore, con “postazione di controllo” si intende il complesso "apparecchiatura + agente".
- Se invece non è necessaria la presenza dell'operatore, non è detto che la “postazione di controllo” sia soltanto l'apparecchiatura perché bisogna tenere conto anche dell'obbligo di visibilità, quindi potrebbe essere richiesta la presenza di un agente in divisa o dell'auto di servizio o di un cartello che renda l'apparecchiatura visibile, come descritto al successivo punto 2.
Risposta 2
Il Ministero esprime anche un parere che si basa su un dato oggettivo, parere che credo possa (e debba) essere una futura base di valutazione per i Giudici che esaminano un ricorso e soprattutto per gli Agenti che predispongono la postazione:
"la distanza di visibilità dovrebbe essere commisurata almeno alla distanza di visibilità per l'arresto in funzione del limite di velocità vigente sul tratto stradale sottoposto a controllo".
Più chiara di così si muore : come ci hanno insegnato a scuola guida, la distanza di arresto si calcola moltiplicando per se stesso il numero ottenuto dividendo per 10 la velocità espressa in km/h, riporto di seguito alcuni esempi dei limiti più comuni:
- a 50 km/h deve essere visibile da almeno 25 metri
- a 70 km/h deve essere visibile da almeno 49 metri
- a 80 km/h deve essere visibile da almeno 64 metri
- a 90 km/h deve essere visibile da almeno 81 metri
- a 110 km/h deve essere visibile da almeno 121 metri
- a 130 km/h deve essere visibile da almeno 169 metri
Risposta 3
Si rifa a quanto già detto nei punti 1 e 2, cioè l'apparecchiatura di dimensioni ridotte, sebbene possa funzionare anche da sola, deve soddisfare il requisito di visibilità e per farlo la si deve integrare con qualcos'altro, come ad esempio la presenza dell'agente o della pattuglia di servizio o di un cartello: un autovelox 104C2 messo in extraurbana o tangenziale da 90km/h, magari dentro la piazzola di sosta o in linea con la fine del guardrail, non credo possa essere visibile da 81 metri...
Conclusioni
Penso che la risposta del Ministero, che ringrazio anche per il fatto che mi hanno chiamato per spiegare altre questioni e criteri di valutazione che mi sono stati molto utili, sia chiarissima.
Ringrazio in modo speciale Grifo, la cui collaborazione ha permesso di isolare e definire il quesito e trasmetterlo al Ministero nella forma più chiara e inequivocabile possibile.
Mi auguro che i criteri illustrati nella lettera possano d'ora in poi fare da guida per gli agenti che posizionano gli autovelox sulle strade e che avevano dubbi in merito al criterio di buona visibilità.
Questo articolo nonché la lettera linkata in seguito possono essere liberamente scaricati e anche riportati in altri siti, citando la fonte, tramite link a questo articolo o alla home page del Ting'Avert.
Dato che tale risposta potrebbe generare un dibattito molto articolato, si rimanda al seguente