JRP ha scritto:
Ciao Ragazzi , ecco il mio caso pratico :
Ven 17-11-06 (mi porta sempre sfiga), ricevo via posta prioritaria lettera dalla polizia locale che mi avvisa di una posizione aperta DI EURO 287,23 per una sanzione amministrativa commessa dalla mia auto (la targa e' la mia), e verbalizzata il 14 AGOSTO 2003 ore 12.30 !!!.
Onde evitare la procedura di MESSA A RUOLO con aggravio di spese di interesse mi si invita a pagare la suddetta entro 90gg dal ricevimento della presente (lettera datata 24-10-06).
Ebbene io non sono mai a casa x lavoro , e non ho mai ricevuto oppure visto nella cassetta delle lettere una raccomandata o un avviso di giacenza di una raccomandata o atto giudiziario , puo' essere anche sia andato perso,cmq ero inconsapevole dell'esistenza di questa multa e non sono mai andato ovviamente a pagarla.
Stando a quello che ho letto in qs forum io dovrei pagare ora la multa,
provero' cmq prima di pagare ad andare dal comandate dei vigili per avere chiarezza sulla mia multa e chiedere se l'importo equivale al raddoppio della sanzione o cosa...non mi sembra giusto comunque che io debba pagare senza mai aver ricevuto notifica o sollecito nei mesi e anno sucessivo....hanno aspettato quasi 4anni per intimarmi il pagamento, VERGOGNA !! , voi cosa pensate ? ho qualche possibilita' per un ricorso ?
Chiedi ragguagli al comando dei vigili circa il verbale e la notifica dello stesso.
Se il verbale fosse stato notificato per compiuta giacenza postale e non fosse la comunicazione di avvenuto deposito avvenuta tramite raccomandata, la cartella esattoriale è quindi impugnabile e annullabile.
La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 7815/2006) ha stabilito che in virtù della sentenza della Corte Costituzionale 346/1998, deve ritenersi nulla la notifica di un verbale (nel caso specifico verbale di accertamento di violazione al codice della strada) mediante il deposito presso l'ufficio postale, senza che sia data notizia al destinatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti richiamato la sentenza n. 346/1998 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato «incostituzionale l'art. 8, comma 2, l. 890/1982, nella parte in cui non prevede che, per le notifiche a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento».
Basta fare ricorso al G.d.P. competente per il luogo della commessa violazione ai sensi dell'art. 205 C.d.S. entro 30 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
PietroGSR ha scritto:
secondo il mio modo di vedere la cosa il ricorso è sempre fattibile.. fallo sempre al giudice di pace ke se lo fai al prefetto e perdi ti raddoppia la multa. molti la fanno al prefetto xkè se nn risp entro 60gg si dikiara automaticamente accolto il ricorso. però io consiglio il giudice di pace.
Avverso la cartella esattoriale non è ammesso il ricorso al Prefetto ma solo al G.d.P. del luogo della violazione entro 30 giorni dalla notifica.
Il ricorso al Prefetto è ammesso solo avverso il verbale entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione (art. 203).
Il Prefetto inoltre non ha 60 giorni di tempo per rispondere ma bensì 180 (se ricorso presentato direttamente all'organo accertatore) o 210 (se ricorso presentato direttamente al Prefetto) per emettere ordinanza ingiunzione.
La stessa poi deve essere notificata entro 150 giorni dalla sua adozione (art. 204).