robnex ha scritto:
ma chi te l'ha detta sta cosa??
per gli impianti di scarico l'omologazione è valida eccome!!
limitatamente per il suono o anche per la direttiva antinquinamento, dipendentemente al mezzo considerato...
per gli impianti di scarico l'omologazione è valida eccome!!
limitatamente per il suono o anche per la direttiva antinquinamento, dipendentemente al mezzo considerato...
L’art. 78 del C.d.S. (Codice della Strada) è la bestia nera di tutti noi motociclisti, infatti spesso viene applicato iniquamente dalle forze dell’ordine in seguito alle modifiche fatte alle nostre “belle”. La maggior parte dei verbali riguardano i sistemi di scarico. Per conoscere l’elenco delle caratteristiche costruttive del veicolo che sono passibili di aggiornamento, lo stesso art.78 ci rimanda all’art. 236 del regolamento in cui i dispositivi di scarico non sono menzionati se non come inquinamento acustico.
Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata inferiore rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice, oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell’Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo.
Il già citato art. 78 prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: “quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli artt 71 e 72“. L’azione di “modifica” citata in detto art. 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell’intero sistema di scarico.
Concludendo la legge non chiarisce in maniera definitiva che l'omologazione del costruttore(dell'impianto di scarico non di serie)è sufficiente.......come ho scritto nel post precedente c'è la possibilità concreta che si venga immediatamente spediti a revisione,purtroppo non ci siamo adeguati ad altri Paesi europei.
Questo è quello che ho sempre saputo sull'argomento,felicissimo di essere smentito,magari con argomentazioni leggermente diverse dal"chi te lo ha detto".....