Se ne è parlato anche in questo subforum fino alla nausea... (se cerchi un po' troverai molte risposte).
Comunque... ho qualche minuto da perdere quindi te lo spiego rapidamente...
E' il Codice della Strada che lo stabilisce (bisognerebbe conoscerlo almeno un pochino...), in particolare è disciplinato dagli artt. 72 e 78.
Riporto testualmente:
Citazione:
Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
...omissis...
13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti(*) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.
(*) in buona sostanza la conformità a cui si riferisce è quella alle caratteristiche costruttive indicate dal produttore per ciascun veicolo
Citazione:
Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Adesso mi dirai: "ma allora potrei andare alla Motorizzazione a fare la revisione ed ottenere l'omologazione e così sono a posto!"
Magari... purtroppo non è così. Dove sta l'inghippo? I dispositivi di illuminazione allo xenon sono omologabili solo per gli autoveicoli a patto che si tratti di gruppi ottici completi (i soli kit di trasformazione per auto quindi non sono omologabili alla stessa stregua) ed anche perchè devono rispondere a delle caratteristiche costruttive molto precise e specifiche che nella fattispecie consistono (sinteticamente) nella presenza di un sistema di livellamento automatico per proiettare il fascio luminoso correttamente e nella presenza di un dispositivo lavafari. Questo li rende al momento NON omologabili per i motoveicoli (almeno fino a quando non verrano realizzati ed omologati dei dispositivi specifici per le moto ed aggiornato il C.d.S., il che significa molto molto lontano...).