Ho dato un'occhiata alla documentazione della mia polizza.
Tra le "cause di esclusione della garanzia" non compaiono limitazioni o casistiche che parlino di revisione scaduta o simili, ma solo di mancata copertura dei seguenti rischi:
- mancata abilitazione alla guida
- danni ai terzi trasportati se il trasporto non e' effettuato in conformita' alle leggi
- conducente in stato di ebbrezza, etc.
Ci sono poi condizioni per cui l'assicurazione non e' proprio operante:
- competizioni
- veicolo di scuola guida usato come tale senza istruttore
- circolazione con targa "prova" se non si osservano le relative norme di utilizzo
In coda all'articolo un richiamo di questo tipo:
Citazione:
Nei casi sopraelencati ed in tutti quellidove sia applicabile il comma 2 dell'art. 144 del "Codice delle assicurazioni private", la compagnia esercitera' il diritto di rivalsa nei confronti del contraente e dell'assicurato, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei confronti dei quali non e' possibile opporre eccezioni in base alla legge stessa.
Ho cercato sto benedetto codice: Link a pagina di Isvap.it
l'art 144 riporta:
Citazione:
Art. 144
(Azione diretta del danneggiato)
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo o di un natante,
per i quali vi è obbligo di assicurazione, ha azione diretta per il risarcimento del danno
nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle
somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
2. Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al
danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale
contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha
tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto
contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
A leggere cosi', sembrerebbe proprio che la compagnia debba pagare prima ed eventualmente rivalersi poi.