Da qualche anno è diventato obbligatorio anche per i possessori di mezzi a due ruote di effettuare la revisione del proprio. La revisione periodica viene sancita dall'articolo 80 comma 3 del C.d.S. ed è uguale alle autovetture:
Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
Se si viene fermati da una pattuglia e viene contestato la mancata revisione viene ritirata la carta di circolazione, e per riaverla bisogna andare alla MCTC per effettuare la revisione, e una multa di € 137.55. Nel caso di ripetuta trasgressione la multa viene raddoppiata e la carta di circolazione nuovamente ritirata. Il tutto è enunciato nell'articolo 80 comma 14:
Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 . Tale sanzione è raddoppiabile in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione. Da tali violazioni discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Nel caso in cui una persona circoli in autostrada senza aver effettuato la revisione è soggetto ad una multa di € 137,55 e del fermo amministrativo del mezzo...potrà usarlo solo dopo aver prenotato la revisione dello stesso come sancito dall'articolo 176 comme 18:
Parimenti il conducente che circola sulle autostrade con veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80, ovvero che non l'abbia superata con esito favorevole, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573 . E' sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo che verra' restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita di revisione. Si applicano le norme dell'art. 214.
Il termine ultimo per la revisione viene calcolato dalla data di immatricolazione o da quella dell'ultima revisione effettuata. La revisione può essere effettuata presso la sede della MCTC (motorizzazione civile) più vicina o presso le officine autorizzate. Per informazioni potete chiedere al vostro meccanico di fiducia o alla motorizzazione stessa.