42 ha scritto:
Ho dato un'occhiata al link che hai postato
Link a pagina di Altalex.com
Trovo pero' che ci sia una differenza, rispetto al tuo caso. Il link parla infatti di una sanzione per sosta vietata.
L'accertamento, quindi, e' immediato. L'agente passa di li', vede l'auto e scatta la sanzione; supponendo che l'auto sia li' da qualche ora, consegue che infrazione ed accertamento della stessa avvengono nello stesso giorno o al limite qualche giorno dopo, quando in sezione verranno preparati i verbali delle sanzioni.
Nel tuo caso, invece, l'accertamento e' (di parecchio!) successivo: 09/08/2010.
Il motivo? Beh, penso ad esempio ad un velox fisso che viene controllato ogni 15 gg.
Tu sei passato di li' il 20/7, loro hanno scaricato le foto il 4/8 (data puramente ipotetica), fatto le ricerche al registro e quindi l'accertamento si e' concluso il 9/8.
lo stesso art. 201 del cds recita:
Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore
il motivo del ritardo deve comunque essere notificato e un ritardo motivato dal fatto che l'autovelox viene controllato ogni 15 gg non è un ritardo addebitabile alla persona ma alla P.A. come la corte di cassazione del 96 recita
"6.- In realtà, ove si intenda la norma - secondo il significato letterale della sua formulazione non superabile da diversa interpretazione - nel senso che il predetto termine decorre dalla data in cui di fatto la Pubblica Amministrazione abbia operato l'identificazione del trasgressore o del responsabile, si consentirebbe una protrazione del termine, rimessa in ultima analisi alla discrezionalità dell'Amministrazione, con un possibile slittamento perfino oltre l'ampio ma rigido termine previsto dalla stessa legge per la contestazione della violazione ai residenti all'estero; e si introdurrebbe così una sorta di causa di sospensione del decorso dei termini, non soggetti a limiti e condizioni.
Ciò non appare legittimo soprattutto considerando che il termine di centocinquanta giorni è stato ritenuto dalla citata sentenza di questa Corte il massimo tollera bile nel bilanciamento delle contrapposte esigenze della Pubblica Amministrazione, da un lato, e del privato cittadino dall'altro.
Diversamente l'inerzia o le disfunzioni organizzative della Pubblica Amministrazione verrebbero a gravare direttamente sul diritto di difesa del cittadino; il quale, a considerevole distanza di tempo dall'infrazione, potrebbe non essere più in grado di esercitare pienamente le relative facoltà per salvaguardare i propri interessi. Il predetto bilanciamento si inquadra in quello spirito che esige dalla Pubblica Amministrazione un impegno adeguato all'orientamento espresso nelle norme sui procedimenti amministrativi relative ad un corretto rapporto con i cittadini, richiesto anche per il dovuto rispetto di principi costituzionali, tra i quali quello tutelato dall'art. 24 della Costituzione.
"
oltretutto gli autovelox sopracitati in quella strada sono sempre e solo autovelox mobili.