art. 180 CdS
....
Citazione:
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. Quando si tratta di ciclomotori la sanzione è da euro 23 a euro 92
tuttavia
Citazione:
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e dall'art.32 della legge 24 dicembre 1969, n.990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
il responsabile in solido è sempre il propretario del mezzo, ecco perché non conviene mai prestare la propria auto/moto a qualcuno, credo che però nel caso in cui il tuo "amico" non si fosse presentato con la patente, verrebbe emesso un secondo verbale interamente a carico suo, ma aspetterei gli esperti per una conferma (e anche un esperto di grammatica per l'uso dei verbi)