Lance ha scritto:
Tarlap, hai letto tutto il mio messaggio o solo le ultime due righe?
Non ci sono limiti diversi, ma il comma 2-sexies dell'art. 213 si applica solo a ciclomotori e motoveicoli. Le conseguenze derivanti dall'art. 186 sono le stesse per tutti i veicoli, ma per i ciclomotori e i motoveicoli, oltre a quello, bisogna tenere presente l'art. 213, comma 2-sexies, che dispone la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo venga usato per commettere un reato.
Per capirci, se qualcuno fa una rapina in banca con la sua automobile subisce la condanna penale per il reato, ma l'auto non viene confiscata, se lo fa con la sua moto, oltre alla condanna penale, subisce la confisca della moto (in base all'art. 213). Lo stesso vale per la guida in stato di ebrezza (che è un reato): se si guida un'auto con un tasso alcolemico pari, ad esempio, a 0,7 g/l si subiscono le conseguenze previste dall'art. 186 del CdS, se lo si fa con una moto, oltre a quello, c'è la confisca