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Citazione:
GIUDICE DI PACE DI PARMA
14 ottobre 1998, n. 631.
Est. Roncella - Bandini (avv.ti Zanlari e Avanzini) c. Marchi e Soc. Sai Assicurazioni.
Responsabilità da sinistri stradali - Nesso di causalità - Mancata collisione di veicoli - Necessità della prova.
Non è necessario che vi sia contatto fisico perché un danno possa essere considerato come la conseguenza della circolazione di un veicolo, essendo sufficiente la dimostrazione che l'evento è avvenuto in dipendenza di una situazione di fatto generata dalla condotta del conducente il veicolo stesso, in mancanza della quale il danno non si sarebbe verificato. (C.c., art. 2043; c.c., art. 2054) (1). (1) Sempre sulla configurabilità della responsabilità in caso di mancata collisione fra veicoli, cfr. Cass. civ. 3 giugno 1978, n. 2786, in questa Rivista 1978, 798; Pret. civ. Salerno 28 novembre 1995, n. 304,ivi 1996, 381 e Pret. civ. Catania 29 maggio 1991, ivi 1991, 767. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con atto di citazione ritualmente notificato di Bandini Maria Grazia conveniva in giudizio per l'udienza del 18 dicembre 1997 Marchi Angela e la Sai Ass.ni Spa per sentirli condannare, in solido fra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e morali, da valutarsi entro i limiti di competenza del giudice adito, da essa subiti a seguito del sinistro verificatosi il 6 maggio 1997 in Parma, via A. Saffi, da attribuirsi a fatto e colpa della convenuta Marchi. Esponeva l'attrice che, mentre percorreva la via Saffi a bordo del ciclomotore di proprietà del marito Bocelli avv. Gino, si vedeva tagliare improvvisamente la strada dall'autovettura Citroen AX targata MI 187135 di proprietà e condotta da Marchi Angela la quale, dalla posizione di parcheggio a lato della strada, si spostava senza segnalarlo verso il centro della carreggiata provocando così la caduta dell'attrice. Si costituivano regolarmente i convenuti i quali, pur ammettendo l'esecuzione della manovra di immissione nel traffico da parte della signora Marchi, opponevano che la manovra stessa era stata eseguita con la dovuta prudenza, che non vi era stata collisione fra i due veicoli e che la caduta della signora Bandini era stata determinata dalla eccessiva velocità da essa tenuta, incompatibile con la sdrucciolevolezza della strada bagnata, e negando pertanto l'esistenza di un nesso di causalità fra la manovra della convenuta e la caduta dell'attrice. La sanzione ex art. 141 c.s. comminata all'attrice dai vigili urbani successivamente intervenuti sul luogo dell'incidente veniva poi annullata a seguito di ricorso al Prefetto di Parma. Dopo un infruttuoso tentativo di conciliazione, si passava alla fase istruttoria con l'acquisizione del verbale redatto dalla pattuglia della polizia municipale, l'interrogatorio formale dalle due conducenti, l'assunzione dei testi dedotti e la nomina di C.T.U. medico legale. Sulle precisazioni delle conclusioni la causa veniva trattenuta a sentenza all'udienza del 15 ottobre 1998. o MOTIVI DELLA DECISIONE. - Le modalità dell'incidente appaiono tali da far ricadere la responsabilità dell'accaduto sulla convenuta Marchi Angela la quale, effettuando la manovra di uscita dalla posizione di parcheggio per immettersi sulla carreggiata di scorrimento della circolazione, non ha tenuto conto che questa era in quel momento già impegnata dal ciclomotore dell'attrice, circolante nello stesso senso e con diritto di precedenza ai sensi dell'art. 154 comma 1 lett. a) c.s. Ciò appare sufficientemente provato, oltre che dalle dichiarazioni rese nel corso del loro interrogatorio formale dalle stesse due conducenti Bandini e Marchi, anche dalle testimonianze dei signori Cacciatori Silvia e Baroni Giovanni che hanno assistito all'incidente. Nessun contributo sembra invece potersi trarre dalla relazione compilata dagli agenti di polizia urbana i quali, giunti sul posto dopo l'incidente, non hanno potuto raccogliere testimonianze, né rilevare, anche a causa della strada bagnata, elementi oggettivamente chiarificatori. Correttamente la stessa contravvenzione elevata a carico della attrice è stata successivamente archiviata dagli organi della pre- . fettura. Non vi è prova che l'attrice procedesse con velocità eccessiva: la brevità della distanza fra il punto di caduta della signora Bandini e l'autovettura, confermata più o meno concordemente da tutti i presenti al fatto, induce a ritenere che il ciclomotore dovesse essere facilmente avvistabile se la manovra effettuata dalla conducente dell'auto fosse stata eseguita con la prudenza imposta dall'art. 154 comma primo c.s. Tutto ciò consente di affermare l'esistenza del nesso di causalità fra i due eventi (manovra dell'auto e caduta dell'attrice) secondo i principi generali desumibili dall'art. 2043 c.c. Inoltre perché un danno possa essere considerato come x la conseguenza della circolazione di un veicolo non è necessario che vi sia stato contatto fisico, ma è sufficiente la dimostrazione che l'evento sia avvenuto "in dipendenza di una situazione di fatto posta in essere dalla condotta del conducente del veicolo stesso, senza la quale il danno non si sarebbe verificato" (Cass. 24 marzo 1972 n. 916, in Giust.civ. Mass. 1972). Data per dimostrata, come nel caso di specie, l'esistenza del nesso di causalità tra l'evento e il danno, ne scaturisce l'applicabilità dell'art. 2054 comma primo c.c. (Cass. civ., sez. III, 1 aprile 1976 n. 1150). La domanda dell'attrice è per conseguenza accoglibile ed i convenuti dovranno risarcire la stessa per i danni subiti che si liquidano equitativamente, e con riferimento alle tabelle adottate dal Tribunale di Milano, come appresso: inabilità temporanea assoluta (gg. 15 x lire 50.000) = lire 750.000; inabilità temporanea parziale (gg. 60 x lire 25.000) = lire 1.500.000; danno biologico (lire 2.400.000 x 7 x 0,770) = lire 12.936.000; danno morale (1/3 di lire 12.936.000) = lire 4.312.000; spese documentate lire 250.000. E così per complessive lire 19.748.000. Le spese di giudizio seguono la soccombenza (Omissis).