L'altra mattina premo lo starter, ma lo scooter non parte.
Smonto la batteria e la metto sotto carica tutta la notte. L'indomani la rimonto e lo scooter si avvia. Passano circa due ore e quando riprovo ad accenderlo è completamente muto
Così ho fatto una prova che reputavo stupida ed inutile e neanch'io so perché l'abbia fatta. A quadro acceso ho provato a suonare il clacson convinto che... ed, invece, con mia somma sorpresa suonava allegramente.
Non mi quadra 'sta storia; però deduco che l'inconveniente non sia dovuto alla batteria.
Cosa può essere secondo voi? Il motorino d'avviamento o che altro?
enr76
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Inviato: 10 Lug 2006 22:19
nn preoccuparti, a me sul bev 500 dopo ke nn lo usavo x 5 mesi, la batteria era scarika, ma si accendevano i fari, abbaglianti, quadro, clacson e faceva anke il check. Ciò xkè l'assorbimento del motorino e molto maggiore degli altri Cmq controlla ke sia la batteria, altrimenti è colpa del regolatore d tensione ke nn la carika
paskuale
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Inviato: 11 Lug 2006 7:04
Grazie per il consiglio, ma secondo te il regolatore di tensione può essersi danneggiato dopo appena un mese di utilizzo; inoltre il guasto è successo da un giorno all'altro; non c'è stato un inuutilizzo prolungato del mezzo.
enr76
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Inviato: 11 Lug 2006 8:28
enr76 ha scritto:
Grazie per il consiglio, ma secondo te il regolatore di tensione può essersi danneggiato dopo appena un mese di utilizzo; inoltre il guasto è successo da un giorno all'altro; non c'è stato un inuutilizzo prolungato del mezzo.
il regolatore è un componente abb delicato, mlt probabilmente, se la colpa è sua, è uscito difettoso.
paskuale
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Inviato: 11 Lug 2006 9:02
paskuale ha scritto:
il regolatore è un componente abb delicato, mlt probabilmente, se la colpa è sua, è uscito difettoso.
Come tutto lo scooter
M'hai fatto veramente morire dal ridere; non capivo se fosse una presa per il cxlo.
enr76
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Inviato: 11 Lug 2006 9:52
Enrico io cmq al tuo posto avrei già fatto ricorso ad 1 legale, se il conce nn avrebbe effettuato la sostituzione. Sono 4000€ buttati x ora, nn credo ke sia il caso d perderli
paskuale
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Inviato: 11 Lug 2006 10:19
Nel pomeriggio devo appunto passare perchè mi deve dire quanto mi valuta il mio per la sostituzione o con un altro scooter od una moto.
Solo che per me il temine "valutazione", in questo caso, non corrisponde al significato che da lui Per me equivale al prezzo che ho sborsato per l'acquisto e niente in meno.
enr76
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Inviato: 11 Lug 2006 10:30
in questi casi c'è anche la possibilità di sostituzione diretta dello scooter con uno nuovo senza sborsare niente o quasi... mi sembra che lo preveda la legge
lorenzo86
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Inviato: 11 Lug 2006 12:05
lorenzo_beverly250 ha scritto:
in questi casi c'è anche la possibilità di sostituzione diretta dello scooter con uno nuovo senza sborsare niente o quasi... mi sembra che lo preveda la legge
Cortesemente potresti essere più preciso dandomi magiori indicazioni per trovare il testo di legge?
Te ne sarei davvero grato!
enr76
Senza Targa
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Inviato: 11 Lug 2006 12:35
il testo di legge non so proprio dove andare a cercarlo...
però sulla rivista insella c'è una sezione dedicata alle diatribe dei clienti con le case riguardo a problemi risolti e non risolti... e a volte mi è capitato di leggere che di fronte a mezzi fortemente difettati (soprattutto scooter) le case provvedevano ala sostituzione del mezzo se questo presentava fin da subito problemi gravi....
lorenzo86
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Inviato: 11 Lug 2006 12:58
Ok, grazie.
Allora, proverò a leggere i reclami sugli ultimi numeri della rivista.
enr76
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Inviato: 11 Lug 2006 13:58
altrimenti mandagli una lettera (purtroppo non ha sito web nè casella e-mail) e fatti consigliare il da farsi... tanti casi sono stati risolti grazie a loro...
lorenzo86
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Inviato: 11 Lug 2006 14:57
L'unica legge che conosco è il DPR 224/88 che è stato abrogato dal Codice del consumo.
Titolo II "responsabilità per danno da prodotto difettoso"
Faccio un copia incolla del suddetto titolo nel caso posso essere utile a qualcun'altro.
Chiedo scusa sin da ora, quindi, per la lunghezza del post!
ART. 114
(Responsabilità del produttore)
1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto.
ART. 115
(Prodotto)
1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.
2. Si considera prodotto anche l'elettricità.
ART. 116
(Responsabilità del fornitore)
1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell'esercizio di un'attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto.
2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente.
3. Se la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi.
4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1.
5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell'articolo 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l'indicazione. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell'attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella Comunità europea, quando non sia individuato l'importatore, anche se sia noto il produttore.
ART. 117
(Prodotto difettoso)
49
1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui:
a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in
relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio.
3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie.
ART. 118
(Esclusione della responsabilità)
1. La responsabilità è esclusa:
a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;
b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;
c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di
distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività
professionale;
d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un
provvedimento vincolante;
e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;
f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata.
ART. 119
(Messa in circolazione del prodotto)
1. Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all'acquirente, all'utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova.
2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l'invio all'acquirente o all'utilizzatore.
3. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all'ufficiale giudiziario
all'atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la
cancelleria del giudice dell'esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso.
ART. 120
(Prova)
50
1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno.
2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni dell'articolo 116. Ai fini dell'esclusione da responsabilità prevista nell'articolo 118, comma 1, lettera
b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non
esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
3. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore.
ART. 121
(Pluralità di responsabili)
1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento.
2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali.
ART. 122
(Colpa del danneggiato)
1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell'articolo 1227 del codice civile.
2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto.
3. Nell'ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato.
ART. 123
(Danno risarcibile)
1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo:
a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali;
b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo
normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal
danneggiato.
2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette.
ART. 124
(Clausole di esonero da responsabilità)
1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo.
ART. 125
(Prescrizione)
1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del responsabile.
51
2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l'esercizio di un'azione giudiziaria.
ART. 126
(Decadenza)
1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l'importatore nella Comunità europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno.
2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile.
3. L'atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri.
ART. 127
(Responsabilità secondo altre disposizioni di legge)
1. Le disposizioni del presente titolo non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima del 30 luglio 1988.
enr76
Senza Targa
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466916
466916
Inviato: 11 Lug 2006 18:13
enr76, mi sembra di essere noioso a ripetertelo... ma devi assolutamente sentire la casa produttrice! Se non lo fa il venditore (assurdo) devi scassare le balle a più non posso, fidati...
2 anni di garanzia li danno anche ai frullatori ormai... è la legge.
Manetta
Senza Benza
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