Coach1 ha scritto:
Articolo 201 CdS:
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comma 1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;
f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni;
g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127. (2)
Il Codice della Strada, essendo Legge dello Stato, possiede il principio di specialità rispetto ad una "circolare prefettizia"....
Nulla importa se la strada è urbana, principale, secondaria, autostrada, ecc.....gli articoli del CdS si applicano per TUTTI i tipi di strade indicate dall'articolo 2 - "Definizione e classificazione delle strade":
1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
Per cui dubito fortemente che una pattuglia di una qualsiasi FFOO abbia l'obbligo di contestare la violazione per eccesso di velocità se strada urbana, mentre sulle altre può non farlo.....
Il CdS si applica indistintamente su tutto il territorio nazionale secondo quanto indicato dallo stesso e non possono le singole "circolari prefettizie" dettare oltre ovvero diversamente da quanto stabilito dagli organi Legislativi Centrali o Periferici...
in base a quello che dici allora il discorso della contestazione immediata non avrebbe senso..........come mai in alcuni casi c'è bisogno della contestazione immediata per essere punibili? Come dici tu basterebbe che le forze dell'ordine si appellassero ogni voltai all'art.201 comma e, ed il gioco sarebbe fatto..........
Invece sulle strade urbane, è vero che possono non contestare subito l'infrazione, ma solo con apparecchi mobili. Se l'autovelox è invece fisso, allora c'è bisogno della contestazione immediata; a meno che il Prefetto non dichiara quella strada a rischio e con opportuno decreto Prefettizio afferma che in quel determinato tratto di quella determinata strada non è possibile fermare veicoli senza mettere a rischio l'incolumità di altri automobilisti(cosa che non esiste nel mio caso, ed infatti l'autovelox FISSO in quel punto è illeggittimo se non affiancato da forze dell'ordine che ne contestatno immediatamente l'infrazione).
Spero di essere stato chiaro.