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Le violazioni al codice della strada [fare ricorso]
6929072
6929072 Inviato: 8 Feb 2009 18:03
Oggetto: Le violazioni al codice della strada [fare ricorso]
 

In rete sono capitato su questo articolo che riporto in quanto può tornare utile.

Le violazioni al codice della strada

Ad ognuno di noi probabilmente è capitato almeno una volta, purtroppo, di vedersi contestare una qualche violazione del Codice della Strada. Vediamo allora di capire come funziona la procedura di contestazione e come possiamo comportarci.

Il nuovo Codice della Strada (in seguito abbreviato C.d.S.) è disciplinato dal decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e dal relativo regolamento di attuazione, così come modificati ed integrati negli anni. Quella che segue è una semplificazione di una materia alquanto vasta ed articolata: vi invito a leggere attentamente ogni documento che vi venga consegnato o notificato, al fine di non decadere da alcun termine, sia che vogliate pagare la sanzione, sia che vogliate presentare opposizione avverso il verbale.

La violazione di una norma del C.d.S. può esserci contestata immediatamente (ad esempio, quando veniamo fermati ad un posto di blocco) oppure può esserci contestata mediante un verbale che ci viene notificato a mezzo posta presso la nostra residenza (o sede legale qualora il veicolo risulti intestato ad una società). In base all’articolo 201 del C.d.S. il verbale può essere notificato solamente nei seguenti casi: impossibilità di raggiungere un veicolo che procede ad eccessiva velocità; attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa; sorpasso vietato; accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo; accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità’ di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari; accertamento effettuato con i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni dei limiti di velocità; rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi installati per tale finalità.

Il verbale notificato deve contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione e l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata e deve avvenire entro e non oltre 150 giorni dall’accertamento della violazione.

Vi è un caso ulteriore, ossia quando capita di trovare la contestazione apposta sul parabrezza dell’auto. Premesso che l’emissione di tale foglietto non è obbligatoria, ogni organo verbalizzante adotta propri formulari: a volte l’avviso è considerato un vero e proprio verbale ed è quindi opponibile, altre volte capita di trovarvi scritto che l’avviso non è opponibile e che se non versiamo l’importo della sanzione entro un certo numero di giorni ci verrà notificato un vero verbale con relative spese di notifica.

Vista la particolarità, lascerei da parte questo caso, consigliandovi di leggere attentamente il documento, qualora vi capiti di trovarlo sulla vostra auto.

Entro 60 giorni (di norma) dalla redazione o dalla notifica del verbale è possibile: pagare la sanzione (secondo le modalità indicate sul verbale) oppure presentare opposizione al verbale (occorre verificare sul verbale quale sia l’organo territorialmente competente a ricevere il nostro ricorso). Possono proporre opposizione il conducente e/o il proprietario del veicolo. L’opposizione viene presentata mediante ricorso e può essere depositata presso l’organo deputato a riceverlo oppure può essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

L’opposizione può essere presentata alternativamente al giudice di pace o al prefetto. Nel primo caso, ricevuto il nostro ricorso, il magistrato fisserà un’udienza alla quale seguirà una sentenza di accoglimento o rigetto (possiamo chiedere al giudice di essere sentiti e possiamo chiedere di essere autorizzati a sentire testimoni che suffraghino la nostra tesi). La sentenza del Giudice di Pace che rigetta il nostro ricorso sarà impugnabile, ovviamente qualora sussistano i presupposti, mediante l’instaurazione di un successivo giudizio dinnanzi al Tribunale.

Il Prefetto si pronuncia con ordinanza ingiunzione (eventualmente dopo averci sentiti nel caso in cui lo abbiamo richiesto espressamente nel nostro ricorso). Nel caso in cui il Prefetto accolga le nostre domande il procedimento si chiude. Nel caso in cui il Prefetto rigetti le nostre domande, invece, la sanzione verrà aumentata del doppio. Avverso l’ordinanza ingiunzione di rigetto emessa dal Prefetto è possibile proporre ricorso entro 30 giorni dalla notif

Le sanzioni accessorie (esempio: decurtazione dei punti sulla patente) seguono la sorte della sanzione pecuniaria. I punti possono essere decurtati unicamente dalla patente di guida del soggetto che conduceva il veicolo al momento della rilevazione della sanzione. Per tale ragione, qualora il verbale venga notificato al proprietario troveremo allegata al medesimo un modulo per la comunicazione dei dati del conducente. Nel caso in cui non provvedessimo a comunicare alcunché, verrà notificato, sempre al proprietario del mezzo, un ulteriore verbale per la violazione dell’obbligo di comunicazione dei dati (per un importo di circa 250,00 euro), ma non verranno decurtati i punti a nessuno.

Avv. Marta Bono

Fonte:
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6956112
6956112 Inviato: 12 Feb 2009 11:18
 

Cartelle e verbali: quello che dovete sapere

di Claudio De Luca

In prospettiva, sarà trattato il caso di una cartella esattoriale notificata (nonostante fosse stata presentata opposizione al Prefetto, contro il verbale nei termini di legge), quando ciò sia avvenuto senza che l’Autorità amministrativa si fosse mai pronunciata. Ma, prima, non riuscirà inopportuno premettere alcune note di carattere generale.

RICORSO E CARTELLA ESATTORIALE - E’ noto che l’opposizione a cartella esattoriale, non concretando rimedio generale, è proponibile per contestare la fondatezza dell’accertamento da cui trae origine soltanto:

· quando l’atto con cui il destinatario doveva essere posto a conoscenza dell’addebito non fosse stato mai notificato;
· quando la cartella esattoriale non contenesse riferimenti idonei a conoscere il titolo, cosicché l’interessato possa ritenersi posto nella condizione di non comprendere la fonte dell’obbligazione.


Quanto sopra appare conforme al sistema della preclusione delle impugnazioni connesso all’inutile decorso di un termine (vale a dire quello per impugnare il verbale dinanzi al Giudice di pace od al Prefetto), al cui spirare la legge riconnette l’effetto prestabilito della iscrizione automatica a ruolo.
Ne deriva che il ricorso avverso l’iscrizione a ruolo e cartella esattoriale collegata, ove non concerna vizi di questa ultima, sarà proponibile solo:

per la mancata, o intempestiva, notificazione del verbale;
per l’intervenuta estinzione dell’obbligazione;
per vizi propri dell’iscrizione a ruolo;
per carenza, in radice, del potere di imposizione dell’organo che ha formato il ruolo;
per inesistenza del titolo esecutivo posto alla base dell’iscrizione a ruolo.


Ciò premesso, tra i vari ipotizzabili vizi della cartella, il caso più frequente di opposizione rimane quello concernente la mancata notificazione del verbale da cui essa ha tratto origine, e quindi – implicitamente - l’inesistenza del titolo esecutivo posto alla base dell’iscrizione a ruolo.
Poiché – secondo la giurisprudenza di merito incombe sulla Pubblica amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuta notificazione del verbale di accertamento, il Comune convenuto dovrà esibire, a riprova del perfezionamento procedurale della contestazione, l’originale dell’avviso di ricevimento dell’atto giudiziario spedito con raccomandata al trasgressore, contenente il verbale in questione. Sull’a. r. il Servizio P. t. dovrà avere annotato l’avvenuta notifica, con la data e le firme sia del ricevente che dell’addetto al recapito.
Chiaro, quindi, che il destinatario della cartella non potrebbe opporre la presunta nullità del verbale (e quindi della cartella) per carenza di contestazione immediata dell’infrazione, dal momento che avrebbe dovuto provvedere in proposito, impugnando l’ atto di accertamento - prodromico a quello terminale della procedura di iscrizione a ruolo del verbale non pagato - entro 60 gg. dalla notificazione.

CARTELLE E CODICE DELLA STRADA – Dopo l’esame della cartella, non guasteranno alcuni concetti essenziali sul verbale di contestazione.
Sempre più automobilisti si domandano cosa fare quando siano stati resi destinatari di una sanzione amministrativa oppure di una cartella esattoriale in seguito ad una contestazione di violazione alle norme contenute nel codice stradale. Perciò, si fornirà di seguito una serie di indicazioni standards su come muoversi, anche alla luce delle più recenti novità introdotte dalle nuove norme.
Il verbale può essere consegnato direttamente dagli agenti accertatori al momento della contravvenzione (contestazione immediata) oppure essere notificato in via differita, nel caso in cui la polizia della strada abbia rilevato l’infrazione senza la presenza materiale del trasgressore oppure si fossero dichiarati posti nell’impossibilità di intimare l’alt. Qualora la violazione non possa venir immediatamente contestata, il verbale deve venire notificato entro 150 giorni (tassativi) dall’accertamento, che decorrono dal momento in cui la polizia ha verificato il cambiamento di residenza risultante dalla registrazione al PRA o alla Motorizzazione. L’automobilista ha tempo 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione per pagare oppure per presentare ricorso, in carta semplice, all’Autorità amministrativa (il Prefetto) del luogo della commessa violazione, per il tramite dell’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore, a mezzo consegna diretta o con raccomandata con avviso di ricevimento. L’ente accertatore deve trasmettere al prefetto entro 60 giorni dalla ricezione del ricorso una memoria (scritto difensivo) per confermare o per respingere i contenuti della opposizione.
In alternativa al ricorso al Prefetto, l’automobilista può ricorrere, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, al Giudice di pace del luogo della commessa violazione. Il ricorso può essere presentato personalmente oppure spedito a mezzo posta., come previsto da una recente sentenza della Corte Costituzionale (la n. 98 del 2004). All’udienza di discussione del ricorso il ricorrente deve essere presente personalmente. Occorre:

a) controllare che il verbale vi sia stato notifcato regolarmente entro 150 giorni dalla violazione;

b) valutare se sussistano motivi validi e dimostrabili per contestare la multa; questi vanno esposti chiaramente nel ricorso; altrimenti c’è il rischio che il Prefetto o il Giudice di pace respingano il ricorso e la multa venga raddoppiata;

c) allegare, eventualmente, dichiarazioni di terzi (sostitutive di atto notorio, redatte nelle forme previste dalla legge sulla semplificazione amministrativa), che possano servire da supporto alle vostre ragioni.


Il Prefetto ha tempo complessivamente 120 giorni dalla ricezione della memoria da parte dell’ente accertatore per accogliere o rigettare il ricorso, emettendo in questo ultimo caso ingiunzione di pagamento per il doppio della sanzione iniziale. L’ordinanza-ingiunzione, con cui viene respinto il ricorso, deve essere notificata entro 150 giorni dall’adozione del provvedimento. Quindi in pratica i tempi di attesa per conoscere quale sia stato l’esito di un ricorso sono (60+120+150) 330 giorni dal momento della sua presentazione. Il silenzio, cioè la mancanza di risposta da parte del prefetto, significa invece accoglimento del ricorso. Se l’ingiunzione di pagamento del prefetto vi viene notificata oltre i 330 giorni dalla presentazione del ricorso, l’automobilista può impugnare l’ingiunzione davanti al giudice di pace, entro 30 giorni dalla notificazione, chiedendone l’annullamento per prescrizione. Il pagamento della somma ingiunta e delle relative spese deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla avvenuta notificazione all’ufficio indicato sull’ingiunzione.
Invece, se non si è d’accordo con i contenuti dell’ingiunzione, vi è ancora la possibilità di proporre opposizione contro la stessa davanti al Giudice di pace, entro 30 giorni dalla notifica. In questo caso, il ricorso può essere inoltrato con plico postale, o essere depositato presso la cancelleria con consegna nelle mani dell’Ufficio di cancelleria.
Occorre sempre:

a) guardare la data riportata sull’ordinanza-ingiunzione per verificare se sono trascorsi più di 330 giorni dalla data di presentazione o spedizione tramite raccomandata AR del ricorso.Per i 120 giorni entri cui deve essere adottato il provvedimento del Prefetto vale la data in cui l’ingiunzione è stata emessa e non quella in cui è stata notificata all’automobilista. Particolare non di poco conto!

b) Se si vuole fare ricorso contro l’ingiunzione, bisogna considerare anche qui bene se i motivi di ricorso in vostro possesso siano più che validi.


Fonte:
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7026103
7026103 Inviato: 22 Feb 2009 12:48
 

Giusto alcune precisazioni.

Il termine per la notifica di un'ordinanza ingiunzione del Prefetto non è sempre detto che sia di 330 giorni.

Infatti se il ricorso è presentato direttamente al Prefetto invece che all'ente che ha emesso il verbale allora si devono aggiungere altri 30 giorni (art. 203/1° bis C.d.S.).

Il termine dei 120 giorni non è perentorio ma resta sospeso qualora venga richiesta l'audizione personale, dal momento in cui il Prefetto spedisce la convocazione al giorno della stessa (art. 204/1° ter C.d.S.).

Altra cosa molto importante per il calcolo dei giorni della notifica.

La notificazione non si perfeziona al ricevimento dell'atto ma bensì al momento della sua spedizione (Corte Costituzionale 477/02 e 28/04).

LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 del codice di procedura civile e dell’art. 4, comma terzo, della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.
 
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