jirobay ha scritto:
Ora, premesso che ci possono essere 1000 e più ragioni per non far provare su strada una moto usata a uno sconosciuto, è vera questa cosa dell'uso della targa prova riservata al personale del concessionario?
Si in base all'art. 1 C.4° del D.P. R. n.474/01 (che ha modificato l'art. 98 del cdS)"L'autorizzazione (targa prova ndr) è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega"
Per le sanzioni dobbiamo ritornare all'art. 98 del CdS
"3.Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 ad euro 296. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 148 ad euro 594; ne consegue in quest'ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI."
Se sei maggiorenne nessuno ti vieta di provare il motociclo portandoti dietro il titolare o suo dipendente.