Credo che tu ti stia confondendo.
L'art. 1 C.153° della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) recita
Citazione:
All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35 è inserito il seguente:
«35-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».
Per la tassa di possesso la prescrizione rimane al terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento.