VITO54 ha scritto:
Come sempre, dipende da come si interpreta.
Io ritengo che la "o" non si riferisca a luminosi bensì a dispositivi, cioè, o i cartelli o i dispositivi di segnalazione devono essere luminosi.
A conferma che la volontà del legislatore era quella di differenziare la disciplina di segnalazione tra postazioni fisse e postazioni mobili, la Circolare disciplina in modo specifico proprio questa differenza: postazioni fisse: "ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo", postazioni mobili: "le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi".
D'altra parte, se non fosse corretta la mia interpretazione, non avrebbe avuto senso l'emissione della Circolare stessa in quanto sarebbe rimasta praticamente valida la normativa previgente con la differenza che, in caso di mancanza di segnalazione fissa per le postazioni mobili, scatterebbe l'obbligo di segnalazione luminosa e, onestamente, non se ne capisce il motivo (sarebbe stato sufficiente disciplinare l'obbligo di segnalazione non luminosa).
Lascia stare quello che dicono le circolari ministeriali, il più delle volte creano solo confusione.
Per quanto riguarda l'obbligo di segnalazione previsto dal nuovo comma 6 bis dell'art. 142 C.d.S. ci si deve rifare esclusivamente (come cita lo stesso comma) a ciò che riporta il decreto del Ministro dell'Interno e dei Trasporti del 15/08/2007 pubblicato sulla G.U. n° 195.
Questo decreto precisa che:
1. . Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate:
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.
2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocità" ovvero "rilevamento elettronico della velocità", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo.
3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocità" ovvero "rilevamento velocità".
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Quindi è chiaramente specificato che si tratti di cartelli stradali o cartelli luminosi o messaggi variabili.
Il testo completo del decreto a questo LINK.