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ricorso autovelox possibile? [autovelox non segnalato]
4003156
4003156 Inviato: 25 Mar 2008 13:02
Oggetto: ricorso autovelox possibile? [autovelox non segnalato]
 



ciao a tutti


volevo un informazione

si puo fare ricorso a gdp per una multa presa dall'autovelox?

sulla strada dov'e c'erano , non c'era nessun cartello con su scritto

RILEVAMENTO ELETTRONICO VELOCITà
o
CONTROLLO VELOCITà
 
4003172
4003172 Inviato: 25 Mar 2008 13:03
Oggetto: Re: ricorso autovelox possibile?
 

MatteoPft ha scritto:
ciao a tutti


volevo un informazione

si puo fare ricorso a gdp per una multa presa dall'autovelox?

sulla strada dov'e c'erano , non c'era nessun cartello con su scritto

RILEVAMENTO ELETTRONICO VELOCITà
o
CONTROLLO VELOCITà


se non c'erano cartelli la puoi contestare, il rilevamento DEVE essere segnalato icon_wink.gif
 
4003482
4003482 Inviato: 25 Mar 2008 13:33
Oggetto: Re: ricorso autovelox possibile?
 

AntonioKey ha scritto:


se non c'erano cartelli la puoi contestare, il rilevamento DEVE essere segnalato icon_wink.gif


quoto! il Cds dice che ogni autovelox deve essere segnalato! se hai la certezza che non è così, hai molte possibilità che ti venga annullata icon_wink.gif
 
4003735
4003735 Inviato: 25 Mar 2008 13:52
 

se ne è già parlato moltissimo icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif icon_rolleyes.gif .... la legge dice che gli autovelox devono essere segnalati, se non lo sono, si può fare ricorso, con buone probabilità di vittoria...
 
4042771
4042771 Inviato: 29 Mar 2008 16:03
 

Purtroppo non è proprio così.....se il tratto di strada interessato rientra tra quelli che il Prefetto, con apposita ordinanza, indica come strade senza l'obbligo della segnalazione dei controlli della velocità....purtroppo non vi è nulla da fare...... icon_confused.gif
Parlo per esperienza personale vissuta su un ricorso e perchè lavoro sulle Gazzelle dei Carabinieri da dieci anni...
 
4046159
4046159 Inviato: 30 Mar 2008 11:42
 

lazzaro ha scritto:
Purtroppo non è proprio così.....se il tratto di strada interessato rientra tra quelli che il Prefetto, con apposita ordinanza, indica come strade senza l'obbligo della segnalazione dei controlli della velocità....purtroppo non vi è nulla da fare...... icon_confused.gif
Parlo per esperienza personale vissuta su un ricorso e perchè lavoro sulle Gazzelle dei Carabinieri da dieci anni...


Veramente non stanno proprio così le cose.

Su tutte le strade l'autovelox deve essere debitamente segnalato e visibile.

Questo dal 03/08/2007 quanto è stato introdotto, dal D.L. 117/07, l'art. 142/6° bis del C.d.S.
Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno.

Il decreto del Ministero dell'Interno e dei Trasporti dice che tale obbligo non vige per le apparecchiature installate a bordo dei veicoli, ovvero quelle che rilevano la velocità in movimento.

L'ordinanza del Prefetto è obbligatoria in riferimento alle legge 168/02 che stabilisce:
Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.

Quindi l'obbligo di presegnalazione è sempre obbligatorio ed è sempre obbligatoria l'ordinanza del Prefetto se vengono installate apparecchiature su strade diverse dalle Autostrade e Extraurbane principali.
 
4069745
4069745 Inviato: 1 Apr 2008 21:49
 

hai perfettamente ragione!!!!!!!purtroppo la mia mente mi ha portato al mio caso, che sto trattando adesso e che si riferisce alla vecchia normativa iin quanto successo a giugno 2007......adesso è come dici tu!!!! chiedo venia!!! icon_redface.gif
Occhio però che Giudici di P. e forze dell'ordine (in particolare vigili) molto spesso fanno "comunella". cà nisciun è fesso!!!!! icon_twisted.gif
 
4222723
4222723 Inviato: 18 Apr 2008 20:33
 

beh pero'su autostrade e statali nn c'e'obbligo di segnalazione?quelli mobili devono pure essere segnalati?una volta sulla statale c'erano i vigili dentro una vigna col velox icon_twisted.gif
 
4223339
4223339 Inviato: 18 Apr 2008 21:39
 

Spero di fare cosa gradita riportando di seguito il ricorso che ho fatto io.
L'ho presentato prima al Prefetto perchè, in caso di rigetto, si può presentare al GdP ma non è possibile il viceversa.
Se rigetta il GdP l'ultima spes è il giudice ordinario.
Inoltre, all'udienza del Prefetto si può non essere presenti mentre a quella del GdP è obbligatorio esserci.
Pertanto, se l'infrazione è stata commessa lontano dal luogo di residenza, per l'udienza davanti al GdP è necessario eleggere domicilio presso il GdP stesso ed informarsi con regolarità per conoscere la data dell'udienza.

Ill.mo Sig. PREFETTO DI
Ricorso ex L. 689/81 ed ex art. 203 C.d.S.
Per: , nato a il e residente in , quale proprietario del
Avverso: verbale di violazione n. Pr. emesso dal Comune di – Polizia Municipale, in data alle ore in , notificato il per asserita violazione dell’art. 142/8 del C.d.S. perché circolava alla velocità di km/h , superando di km/h la velocità massima consentita (limite di velocità km/h )
* * * * *
Il verbale impugnato è nullo, annullabile e, comunque, illegittimo per le seguenti ragioni.
1) Innanzitutto occorre preliminarmente rilevare che il ricorrente ha ricevuto contestualmente al suddetto verbale la richiesta di comunicazione dei dati del conducente dell’autovettura ai fini della decurtazione dei punti della patente. Il ricorrente precisa che procederà alla comunicazione dei suddetti dati solo perché espressamente previsto dal comma 2 dell’art. 126 bis C.d.S., così come novellato dalla legge 286/06, ma che tale decurtazione, sempre in base al medesimo articolo, non potrà materialmente avvenire sino a quando non sarà concluso l’iter giurisdizionale previsto. Invero, prima della modifica sopra citata, la Corte Costituzionale con sentenza n. 27/2005 aveva precisato (punto 9.1.2) che: “quanto alla paventata necessità per il proprietario del veicolo di autodenunciarsi, il dubbio di costituzionalità sollevato dai rimettenti appare fondarsi su di una inesatta esegesi del dato normativo. Si consideri, difatti, che la disposizione impugnata espressamente stabilisce che la comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dell’avvenuta perdita del punteggio dalla patente (e cioè l’adempimento che ha come presupposto, nel caso di mancata identificazione del conducente responsabile della violazione, proprio l’avvenuta inutile richiesta al proprietario del veicolo di fornire i dati personali e della patente del predetto conducente) deve avvenire «entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata», definizione che presuppone, a sua volta, che «siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi», ovvero – ed è proprio siffatta previsione ad essere dirimente rispetto alla censura in esame – che «siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi».
In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione.”
Vero è che le statuizioni della Corte di cui all’ultimo periodo sono state superate dalla nuova formulazione dell’art. 126 bis (secondo cui “il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”) e che, pertanto, il proprietario del veicolo deve comunque fornire i dati del conducente entro 60 gg. Dalla ricezione del verbale. Tuttavia, in base a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale all’atto di richiamare la prima parte del 2° comma dell’art. 126 bis C.d.S. (non modificata dalla legge 286/06), in ogni caso l’amministrazione non potrà procedere alla decurtazione dei punti sino a quando non saranno “conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi”.
Ne deriva che in pendenza del presente ricorso (ovvero del successivo ricorso dinanzi al Giudice di Pace nella denegata ipotesi di rigetto del presente) non potrà essere effettuata alcuna decurtazione e che i dati del conducente nelle more acquisiti dovranno, in caso di accoglimento, essere eliminati.
2) Fermo restando quanto sopra, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.), così come novellato dal decreto legge 3/8/2007 n. 117: “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.".
In base al 3° comma dell’art. 4.3 della Circolare Ministeriale n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 4/8/2007, è stato precisato che “nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata sulle strade ed autostrade ed avente caratteristiche dimensionali e di installazione conformi alle disposizioni regolamentari in materia, le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 metri dal punto in cui è collocato l’apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: “CONTROLLO DI VELOCITA’” ovvero “RILEVAMENTO DI VELOCITA”.
Nella fattispecie la presunta infrazione dell’art. 142/8 del C.d.S. per superamento dei limiti di velocità, sarebbe stata effettuata il e quindi nella vigenza del citato D.L. n. 117/07. Nel verbale si legge che “ex art. 4 DL 212/02, con Decr. Pref. FC n. 70/02/G/C.S. del 10/01/03 e successive integrazioni e modificazioni. “L’AVVISO “VELOCITA’ CONTROLLATA ELETTRONICAMENTE” E’ RESA AGLI UTENTI CON SEGNALE VERTIC. POSIZ, AL KM ” .
Ora, già solo il richiamo ad una normativa non più in vigore (art. 4 DL 212/02), rende di per sé illegittima la violazione.
Tuttavia, a prescindere da ciò, appare comunque evidente che l’assenza di un veicolo di servizio con dispositivi luminosi e, comunque, la “segnalazione verticale” priva di qualsiasi indicatore di luminosità, non appare conforme al combinato disposto del comma 6 bis dell’art. 142 C.d.S. con il comma 3 dell’art. 4.3 della richiamata Circ. Min. (in vigore alla data dell’infrazione asseritamente avvenuta il 25/8/07).
Ne deriva la nullità, annullabilità e comunque illegittimità del verbale impugnato.
3) Il verbale, tuttavia, risulta altresì illegittimo in quanto emesso in violazione dell’ultima parte del citato comma 3 dell’art. 4.3, ove si legge che i dispositivi luminosi “dovranno recare le seguenti iscrizioni: “CONTROLLO DI VELOCITA’” ovvero “RILEVAMENTO DI VELOCITA”.
Nel verbale impugnato si legge che il (comunque illegittimo) segnale verticale riportava la locuzione “VELOCITA’ CONTROLLATA ELETTRONICAMENTE”, diversa da quella prevista obbligatoriamente (“dovranno recare”) dalla suddetta circolare (“CONTROLLO DI VELOCITA” ovvero “RILEVAMENTO DI VELOCITA”).
Pertanto, anche sotto tale profilo il verbale dovrà essere annullato o dichiarato nullo.
Tanto esposto e premesso, il sottoscritto , come sopra generalizzato e domiciliato, rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all’Ill.mo Prefetto adito, per tutti i motivi sopra esposti e previa sospensione dell'eventuale esecuzione, annullare l’atto impugnato e disporre l’archiviazione del relativo procedimento.
Roma,
Si allega: 1) copia verbale impugnato

Firma
 
4225072
4225072 Inviato: 19 Apr 2008 11:30
 

Il ricorso è ben scritto ma si basa su un'errore di interpretazione.

Il D.L. 212/02 è stato convertito nella Legge 168 del 01/08/2002 ed è attualmente in vigore.

Gli estremi sono quelli che ho precedentemente riportato e riguardano l'obbligo dell'autorizzazione prefettizia per le strade diverse dalle Autostrade e dalle Extraurbane Principali.

Per quanto riguarda la presegnalazione non vi è obbligo di cartelli luminosi.

La norma parla infatti di "cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi" non quindi cartelli luminosi. E' infatti stata usata la "o" che prevede l'interruzione del periodo e non la "e" che prevede la congiunzione.

Oltremodo la circolare ministeriale ribadisce che "ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata sulle strade ed autostrade ed avente caratteristiche dimensionali e di installazione conformi alle disposizioni regolamentari in materia".

Questo significa che la segnaletica preesistente era comunque valida se conforme (per dimensioni e colore) al tipo di strada dove era installata, senza obblighi quindi di integrarla con segnali luminosi o di variare le diciture.

Le diciture “CONTROLLO DI VELOCITA’” ovvero “RILEVAMENTO DI VELOCITA” sono indicate come proforma per adattarsi alle dimensioni e alla portata dei caratteri che hanno le barre a messaggio variabile installate sulle autovetture in servizio alla Polizia Stradale. Quindi queste diciture sono da adottarsi SOLO sulle autovetture.

Per quanto riguarda il punto 1 del ricorso è vero che la comunicazione deve essere fatta comunque entro 60 giorni, anche in pendenza di ricorso, pena l'applicazione dell'art. 126 bis.

La decurtazione dei punti non avverrà fino a procedimento concluso.

La sentenza n° 27 della Corte Costituzionale è superata perchè si esprimeva sull'art. 180/8° C.d.S. e perchè vi era una disparità dei termini (comunicazione nei 30 giorni e ricorso nei 60).

Sulla nuova normativa si deve far riferimento alla Cassazione che ha espresso sentenza n° 17348/07.

Questa dice che comunque, anche in pendenza di ricorso, devono essere forniti i dati del conducente entro 60 giorni. Se i dati non vengono forniti si applicherà il 126 bis che rimarrà in atto anche qualora fosse dichiarato archiviato il verbale di origine.
 
4225872
4225872 Inviato: 19 Apr 2008 13:29
 

ragazzi questa mattina sono stato fulminato dall'autovelox . non andavo molto veloce , ero quasi a 60 all'ora , però non c'era alcuna segnalazione in merito , l'autovelox era nascosto come pure la macchina dei vigili che era imboscata in una viuzza sterrata . ora , quando mi hanno fermato dopo un centinaio di metri ho chiesto se fosse giusto il loro comportamento , visto che nè il velox nè l'auto erano in vista , ma i vigili mi hanno detto che è tutto regolare ... è davvero così ? devo pagare la multa e il conseguente decurtamento dei punti oppure non è corretto l'operato dei vigili ?
 
4236736
4236736 Inviato: 21 Apr 2008 9:50
 

Non sono del tutto d'accordo, infatti, quanto dici vale per le POSTAZIONI FISSE.
La citata Circolare riporta testualmente:

nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse ..... omissis ............. , le POSTAZIONI MOBILI di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 metri dal punto in cui è collocato l’apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: “CONTROLLO DI VELOCITA’” ovvero “RILEVAMENTO DI VELOCITA”.

Ultima modifica di VITO54 il 21 Apr 2008 12:28, modificato 1 volta in totale
 
4237443
4237443 Inviato: 21 Apr 2008 11:15
 

105th ha scritto:
ragazzi questa mattina sono stato fulminato dall'autovelox . non andavo molto veloce , ero quasi a 60 all'ora , però non c'era alcuna segnalazione in merito , l'autovelox era nascosto come pure la macchina dei vigili che era imboscata in una viuzza sterrata . ora , quando mi hanno fermato dopo un centinaio di metri ho chiesto se fosse giusto il loro comportamento , visto che nè il velox nè l'auto erano in vista , ma i vigili mi hanno detto che è tutto regolare ... è davvero così ? devo pagare la multa e il conseguente decurtamento dei punti oppure non è corretto l'operato dei vigili ?

Al di là delle opinioni su "come" debbano essere segnalati (se leggi gli ultimi messaggi di questa discussione te ne farai un'idea da solo), credo sia fuori discussione che debbano essere segnalati. Quindi, se davvero non c'era nessuna segnalazione, non è affatto regolare... detto questo, sei sicuro che prima non ci fosse un cartello che indicava il controllo della velocità (ormai sono quasi ovunque)?
 
4237619
4237619 Inviato: 21 Apr 2008 11:34
 

sono sicurissimo che non ci fosse segnalazione , visto che dopo ho rifatto la strada un po' di volte alla ricerca dei cartelli , senza trovarne traccia ...
 
4242065
4242065 Inviato: 21 Apr 2008 18:18
 

VITO54 ha scritto:
Non sono del tutto d'accordo, infatti, quanto dici vale per le POSTAZIONI FISSE.
La citata Circolare riporta testualmente:

nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse ..... omissis ............. , le POSTAZIONI MOBILI di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 metri dal punto in cui è collocato l’apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: “CONTROLLO DI VELOCITA’” ovvero “RILEVAMENTO DI VELOCITA”.


Mi spiego meglio.

La segnalazione luminosa vale per le postazioni mobili quando sul tratto di strada non c'è già una segnalazione per una postazione fissa.

Se sul tratto di strada esisteva una cartellonistica adeguata per una postazione fissa pre-esistente allora non vi è necessità di utilizzare un'ulteriore segnalazione luminosa sul veicolo di servizio.

Logicamente non potranno essere messe in funzione due apparecchiature (mobile e fissa) a breve distanza fra loro (anche perchè un verbale sarebbe annullabile per il principio dell'art. 8 bis Legge 689/81).
 
4246637
4246637 Inviato: 22 Apr 2008 9:12
 

Come sempre, dipende da come si interpreta.
Io ritengo che la "o" non si riferisca a luminosi bensì a dispositivi, cioè, o i cartelli o i dispositivi di segnalazione devono essere luminosi.
A conferma che la volontà del legislatore era quella di differenziare la disciplina di segnalazione tra postazioni fisse e postazioni mobili, la Circolare disciplina in modo specifico proprio questa differenza: postazioni fisse: "ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo", postazioni mobili: "le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi".
D'altra parte, se non fosse corretta la mia interpretazione, non avrebbe avuto senso l'emissione della Circolare stessa in quanto sarebbe rimasta praticamente valida la normativa previgente con la differenza che, in caso di mancanza di segnalazione fissa per le postazioni mobili, scatterebbe l'obbligo di segnalazione luminosa e, onestamente, non se ne capisce il motivo (sarebbe stato sufficiente disciplinare l'obbligo di segnalazione non luminosa).

Ultima modifica di VITO54 il 22 Apr 2008 17:36, modificato 1 volta in totale
 
4250443
4250443 Inviato: 22 Apr 2008 15:20
 

Ciao a tutti, ebbene è arrivato anche a me un bel verbale con l'aggiunta di una decurtazione di 5 punti.
Pensate che ricordo bene quel giorno, appena uscito dalla rotonda del paese e con un tir dietro di me che spingeva ! in ogni caso sono passato davanti alla macchina dei vigili che si trovava dalla parte opposta alla mia corsia di marcia e dato che non andavo forte non mi sono preoccupato, infatti non ho assolutamente visto che la maledetta macchinetta era proprio sulla mia corsia e rilevava un bel 76 di velocità.
Naturalmente ho intenzione di fare ricorso anche perchè non ritengo giusto fare cassa cosi impunemente.
Accetterei volentieri consigli da qualche biker per i passi più idonei.
Un flash a tutti icon_biggrin.gif
 
4254208
4254208 Inviato: 22 Apr 2008 20:23
 

VITO54 ha scritto:
Come sempre, dipende da come si interpreta.
Io ritengo che la "o" non si riferisca a luminosi bensì a dispositivi, cioè, o i cartelli o i dispositivi di segnalazione devono essere luminosi.
A conferma che la volontà del legislatore era quella di differenziare la disciplina di segnalazione tra postazioni fisse e postazioni mobili, la Circolare disciplina in modo specifico proprio questa differenza: postazioni fisse: "ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo", postazioni mobili: "le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi".
D'altra parte, se non fosse corretta la mia interpretazione, non avrebbe avuto senso l'emissione della Circolare stessa in quanto sarebbe rimasta praticamente valida la normativa previgente con la differenza che, in caso di mancanza di segnalazione fissa per le postazioni mobili, scatterebbe l'obbligo di segnalazione luminosa e, onestamente, non se ne capisce il motivo (sarebbe stato sufficiente disciplinare l'obbligo di segnalazione non luminosa).


Lascia stare quello che dicono le circolari ministeriali, il più delle volte creano solo confusione.

Per quanto riguarda l'obbligo di segnalazione previsto dal nuovo comma 6 bis dell'art. 142 C.d.S. ci si deve rifare esclusivamente (come cita lo stesso comma) a ciò che riporta il decreto del Ministro dell'Interno e dei Trasporti del 15/08/2007 pubblicato sulla G.U. n° 195.

Questo decreto precisa che:

1. . Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate:
a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.

2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocità" ovvero "rilevamento elettronico della velocità", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo.
3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocità" ovvero "rilevamento velocità".
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Quindi è chiaramente specificato che si tratti di cartelli stradali o cartelli luminosi o messaggi variabili.

Il testo completo del decreto a questo LINK.
 
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