mission ha scritto:
grazie di tutto raga, ora aspetto il nuovo anno per muovermi come si deve..da come mi ha minacciato il carabiniere me la vorrebbero mettere all'asta,e sorridendo mi ha detto che potrei ricomprarmela all'asta,ma dopo chissa quanti anni di burocrazia,ma poi mi sa pure un asta a busta chiusa..cioè un casino...il fatto anche se la moto ha poco valore commerciale ,ne ha tanto affettivo perchè è la mia prima moto e le prime vere emozioni....
O hai combinato qualcosa di diverso, ma quello che stai dicendo non può essere vero..
questo è l'articolo del codice che si applica:
ART. 186 C.D.S. GUIDA IN STATO DI EBBREZZ4
Le nuove norme prevedono tre gradi di intensità della violazione, ai quali corrispondono tre differenti livelli di sanzioni:
a) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro (g/1): ammenda da euro 500,00 ad euro 2.000,00 e arresto fino a un mese - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
b) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore eccedente lo 0,8 e non superiore all'1,5 grammi per litro (g/1): ammenda da euro 800,00 ad euro 3.200,00 e arresto fmo a tre mesi - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno;
c) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore all' 1,5 grammi per litro (g/1) - ammenda da euro 1.500,00 ad euro 6.000,00 arresto fino a 6 mesi - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 2 anni;
Nei casi di cui alle lett. b) e c) la pena detentiva può essere commutata nella misura alternativa dello svolgimento di un'attività a titolo gratuito e continuativo presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche.
Quando il reato sia commesso da conducente di autobus o di un veicolo di m.c.p.c. sup. a 3,5 t. o di complessi di veicoli, ovvero in caso di recidiva nel biennio, è' disposta la revoca della patente.
Il Ministero dell'interno, con circ. n. 26352 del 3/08/2007, ha precisato che, la diversa previsione normativa, in funzione degli obblighi generali attribuiti alla Polizia Giudiziaria ed allo scopo di evitare che il reato di guida in stato di ebbrezza sia portato ad ulteriori conseguenze, consente agli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno accertato, quando a bordo dello stesso non ci sia altra persona che possa prenderlo in consegna e condurlo legittimamente e quando non sia possibile provvedere diversamente, di disporre il sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 cpp.
Fermo restano il disposto dell'art. 379 Reg. Att. C.d.S. che stabilisce l'obbligo in capo agli agenti operanti di "indicare nella notizia di reato le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida " (sintomatologia), occorre precisare che, il nuovo impianto sanzionatorio, graduando l'intensità delle sanzioni penali in base all'entità dello stato di ebbrezza, limita di fatto la possibilità di procedere all'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza esclusivamente sulla base della sintomatologia accertata, in quanto, in tal caso, non sarà possibile riportare nella notizia di reato l'elemento essenziale (quantificazione dell'ebbrezza) necessario all'A.G. per l'irrogazione della relativa sanzione.
Con la stessa circolare è stato precisato che il reato di guida in stato di ebbrezza sia accertato sempre attraverso l'utilizzo della strumentazione tecnica (etilometro), ovvero mediante acquisizione della documentazione sanitaria (comma 5), viceversa l'accertamento del reato solo su base esclusivamente sintomatologica, dovrà essere limitato ai casi di effettiva indisponibilità o impossibilità ad utilizzare la strumentazione tecnica (etilometro) ovvero ad acquisire la documentazione sanitaria.
SINISTRO STRADALE
Nei casi in cui il conducente in stato di ebbrezza (di qualunque entità) provochi un incidente stradale le pene previste sono raddoppiate ed è inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo coinvolto nell'incidente per 90 giorni, a meno che il veicolo stesso non appartenga a persona estranea al reato.
Il Ministero ha precisato che, non trovando l'applicazione della sanzione accessoria di cui trattasi una specifica disciplina attuativa nel C.d.S. essa debba essere applicata dal giudice con la sentenza di condanna. Pertanto, l'operatore di polizia che ha proceduto all'accertamento del reato (non potendo adottare immediatamente il provvedimento di fermo, che sarà successivamente disposto dall'A.C. in sede di condanna), nel caso in cui a bordo dello stesso non ci sia altra persona che possa prenderlo in consegna e condurlo legittimamente e quando non sia possibile provvedere diversamente, dovrà procedere (ove ne ricorrano i presupposti) all'adozione del sequestro giudiziario preventivo del veicolo ai sensi dell'art. 321 cpp.
RIFIUTO DI SOTTOPORSI AD ACCERTAMENTI
È stato depenalizzato il caso di rifiuto dell'accertamento. Per la violazione del comma 7 sono previste, a carico del conducente, le seguenti sanzioni:
a) sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500,00 a € 10.000,00 - sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni - fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione;
b) in caso di incidente stradale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 12.000,00 - la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni - il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
Gli illeciti amministrativi di cui trattasi, peraltro, possono concorrere, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psicofisica, con i reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione sotto l'effetto di stupefacenti, soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l'ausilio di strumenti o accertamenti sanitari (vanno tuttavia evidenziate le considerazioni sopra espresse e relative alla redazione della notizia di reato esclusivamente sulla base della sintomatologia).
RITIRO CAUTELARE DELLA PATENTE
Relativamente al ritiro cautelativo della patente di guida, si applicano anche alla guida in stato di ebbrezza le disposizioni dell'art. 187, comma 5 bis.