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Bollo circolazione moto che scade a fine febbraio
224354
224354 Inviato: 20 Feb 2006 11:13
Oggetto: Bollo circolazione moto che scade a fine febbraio
 

A fine febbraio scade il bollo circolazione delle nostre moto, così come per i ciclomotori è scaduto il 31 gennaio.
E' una scadenza che spesso tendiamo a dimenticare, presi dalle nostre mille cose e perchè sicuramente poco gradita.

Vi allego per comodità un estratto che ci può interessare che si trova presso il sito del Ministero delle Finanze:

BOLLO 2006

Guida a cura di

GIUSEPPE PASQUALE

Dirigente sede di Bari Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze

IL BOLLO PER I MOTOCICLI

Su tutto il territorio nazionale (tranne Veneto, Calabria, Campania, Marche, Lombardia, Piemonte, Abruzzo e Molise)

Fino a 11 kW importo fisso € 19,11

Con potenza superiore a 11 kW = € 0,88 a kW (€ 0,65 CV) + importo fisso € 19,11

Conteggio per un motociclo di 33 kW: (0,88 x 33) + 19,11 = € 48,15

Per il Veneto, la Calabria, la Campania e l’Abruzzo:

Fino a 11 kW importo fisso € 21,02

Con potenza superiore a 11 kW = € 0,97 a kW (€ 0,71 CV) + importo fisso € 21,02

Conteggio per un motociclo di 33 kW : (0,97 x 33) + 21,02 = € 53,03

Per le Marche:

Fino a 11 kW importo fisso € 20,63

Con potenza superiore a 11 kW = € 0,95 a kW (€ 0,70 CV) + importo fisso € 20,63

Conteggio per un motociclo di 33 kW : (0,95 x 33) + 20,63 = € 51,98

Per il Molise:

Fino a 11 kW importo fisso € 20,45

Con potenza superiore a 11 kW = € 0,94 a kW (€ 0,69 CV) + importo fisso € 20,45

Conteggio per un motociclo di 33 kW : (0,94 x 33) + 20,45 = € 51,47

Per la Lombardia e il Piemonte:

Fino a 11 kW importo fisso € 22,00

Con potenza superiore a 11 kW = € 1,00 a kW ( € 0,74 CV) + importo fisso € 22,00

Conteggio per un motociclo di 33 kW : (1,00 x 33) + 22,00 = € 55,00

La scadenza naturale per il rinnovo del bollo motocicli può essere o nel mese di febbraio, o in quello di agosto di ogni anno. Ciò dipende dalla scadenza dell'ultimo bollo pagato in precedenza (che può essere o a gennaio o a luglio di ogni anno). E' sbagliato, quindi, pagare il rinnovo in mesi dell'anno diversi, come a esempio nel corso del mese di gennaio, allorquando invece tocca ai ciclomotori e ad altre fasce di veicoli.

DOVE SI PAGA IL BOLLO

Il pagamento del bollo è possibile presso:


gli uffici postali
le tabaccherie abilitate e ricevitorie del lotto
le agenzie di pratiche auto
le delegazioni ACI
le banche (in alcune regioni come il Lazio, la Lombardia, Toscana e la provincia autonoma di Trento)
modalità telematiche (Telebollo ACI e Bollonet ACI) per alcune regioni convenzionate con l'ACI (si veda il sito Aci.it)
altri intermediari convenzionati con le singole Regioni.
Pagamento presso le Poste

Devono essere compilati gli appositi bollettini di conto corrente distribuiti gratuitamente presso gli stessi uffici. Sono disponibili:

moduli di bollettino preintestato sui quali è già presente il numero di conto corrente;
moduli di bollettino apposito valido a livello nazionale, con in bianco il numero di conto corrente regionale che va ricopiato dall'elenco posto a margine del bollettino stesso. Esistono due versioni di tali ultimi bollettini:
a banda trasversale rossa: riguarda il pagamento per autoveicoli e motoveicoli in genere, esclusi i casi per i quali va utilizzato il bollettino di cui al punto 2);
a banda trasversale verde: riguarda il pagamento di altre tipologie (ciclomotori e targhe di prova).
Il versamento in posta verrà controllato e registrato sugli archivi magnetici solo in un secondo momento. Si raccomanda di fare molta attenzione a scrivere il numero di targa con grafia chiara e leggibile, senza commettere errori sulla parte del bollettino destinato a rimanere in possesso dell'ufficio.

L'elenco dei numeri di C/C da riportare sul modulo sono indicati nella tabella 3.

TABELLA 3

REGIONE/PROV. AUTONOMA DI RESIDENZA Num. C/C
ABRUZZO 1677
BASILICATA 8854
CALABRIA 7898
CAMPANIA 7807
EMILIA ROMAGNA 970400
FRIULI VENEZIA GIULIA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma 4341
LAZIO 825000
LIGURIA 7179
LOMBARDIA 2238
MARCHE 9605
MOLISE 3863
PIEMONTE 4101
PUGLIA 3707
SARDEGNA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma 1099
SICILIA 784900
TOSCANA 7500
UMBRIA 7062
VAL D'AOSTA - Uff. Registro Conc. Gov. - Roma 9118
VENETO 5306
Provincia Autonoma BOLZANO 3392
Provincia Autonoma TRENTO 3384

Pagamento presso le tabaccherie

Presso la tabaccheria, l’automobilista dovrà compilare una schedina con i dati necessari alla identificazione del veicolo:

targa
regione di residenza
mesi di validità
scadenza.
Sono disponibili due tipi di schede utilizzabili per diverse tipologie di pagamento:

scheda A per autovetture e veicoli a uso promiscuo per i quali il pagamento è effettuato senza riduzioni o agevolazioni;

scheda B per:

autovetture e autoveicoli che beneficiano di particolari riduzioni (a esempio: taxi);
altri veicoli in genere (autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori).
Il costo di questo servizio è di € 1,55.

I PAGAMENTI TARDIVI

Se si paga in ritardo, oltre alla tassa si è soggetti anche al pagamento di sanzioni, che crescono a seconda del ritardo con cui il pagamento viene fatto (v. Tabella 4).

TABELLA 4

SANZIONI RIDOTTE PER CHI PAGA IN RITARDO

PAGAMENTO EFFETTUATO ENTRO
SANZIONE
(in % della tassa)

30 giorni dalla scadenza
3,75

1 anno
6


Insieme al pagamento di tassa più sanzione, devono essere aggiunti gli interessi sulla tassa non pagata, calcolati su base giornaliera, a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento omesso e fino a quello dell'effettivo versamento.

Per ogni giorno di ritardo, entro il primo anno, gli interessi sono pari al:

3% su base annua, per i giorni decorsi durante il 2003;
2,5% su base annua a decorrere dal 1° gennaio 2004
PER POTER BENEFICIARE DELLE SANZIONI RIDOTTE, IL CONTRIBUENTE DEVE PROVVEDERE AL VERSAMENTO CONTESTUALE DELLA TASSA, DELLA SANZIONE E DEGLI INTERESSI.


Chi paga in ritardo può ottenere, direttamente tramite l'applicazione inserita nel nostro sito, il calcolo della sanzione e degli interessi da pagare.

Per i pagamenti effettuati oltre l'anno la sanzione è applicabile d'ufficio ed è pari al 30% della tassa: sono inoltre dovuti gli interessi nella misura del 1,375% per ogni semestre maturato a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine utile per il pagamento (2,5% a semestre fino al 30 giugno 2003).

LA PERDITA DI POSSESSO E L'ANNULLAMENTO DEGLI ARRETRATI

Il proprietario di un veicolo non è più tenuto a pagare la tassa automobilistica a partire dal periodo d’imposta successivo al momento in cui viene effettuata l’annotazione al PRA della perdita di possesso. In mancanza di annotazione l’obbligo di pagare è sospeso ugualmente qualora il proprietario produca un atto di data certa che dimostri il mancato possesso del veicolo.
Pertanto, se a esempio il furto viene denunciato entro il 31 dicembre non è dovuto il rinnovo del bollo scaduto entro tale data. Mentre se la denuncia in questione presso l'autorità di pubblica sicurezza viene presentata dopo l'ultimo giorno del mese coperto da pagamento, scatta ugualmente l’obbligo di rinnovo per l'intero periodo fisso.

Questa regola trova una attenuazione per i residenti in Puglia, Provincia di Trento, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Piemonte. La disciplina di questa deroga, tuttavia, cambia da Regione a Regione.

Con la circolare 2/2002 la Direzione Normativa e contenzioso dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, pur non potendo avere di per sé efficacia retroattiva, è assistita da una particolare garanzia, data dal fatto che la veridicità del suo contenuto è indirettamente assicurata da previsioni di responsabilità penale per l'ipotesi di affermazioni false.

Se, pertanto, l'ex proprietario, oltre a produrre la dichiarazione sostitutiva, è in grado di rafforzare le sue attestazioni presentando almeno uno dei seguenti documenti:

dichiarazione di responsabilità sottoscritta dal soggetto autorizzato per la rivendita
documento attestante la disdetta o il trasferimento della posizione assicurativa del veicolo,
si può ritenere che l'insieme di questa documentazione possa dare alle dichiarazioni del contribuente un valore <<sufficiente per indurre l'ufficio ad escludere il pagamento della tassa a decorrere dalla data in cui - come risulta dalla dichiarazione sostitutiva corroborata dalla documentazione allegata - si è verificata la perdita di possesso.
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Ciao!!

chico
 
224741
224741 Inviato: 20 Feb 2006 16:03
 

bellissima chico.. sono tantissime le persone ke scordano queste cose...io x il mio essere puntiglioso sono andato a pagarla prima di febbraio e sono stato cacciato dall'agenzia cosi ci sono ritornato il 1° febbrraio icon_razz.gif

RAGAZZI NON VI SCORDATE DI PAGARLAAAAAAAAAAAA!!!!


grande chico!!
 
225310
225310 Inviato: 20 Feb 2006 20:35
 

IO ME LO SONO RICORDATO, HO CAMBIATO MOTO E HO DOVUTO PAGARNE DUE.............. icon_mad.gif
 
225356
225356 Inviato: 20 Feb 2006 20:47
 

devilman ha scritto:
bellissima chico.. sono tantissime le persone ke scordano queste cose...io x il mio essere puntiglioso sono andato a pagarla prima di febbraio e sono stato cacciato dall'agenzia cosi ci sono ritornato il 1° febbrraio icon_razz.gif

RAGAZZI NON VI SCORDATE DI PAGARLAAAAAAAAAAAA!!!!


grande chico!!

Sarai l'unico italiano che va a pagare le tasse un mese prima della sua naturale scadenza!!!
Ciao by dnx71
 
225421
225421 Inviato: 20 Feb 2006 21:06
 

icon_cool.gif Bollo? Quale bollo? icon_cool.gif icon_cool.gif

...'nu sacce niente!! eusa_liar.gif
 
9170981
9170981 Inviato: 17 Gen 2010 15:29
 

ma il bollo va pagato anche se solo si possiede il mezzp e non si usa?
il bollo della mia vespa 50cc scade in gennaio, siccome fino ad aprile non la userò posso posticiparne il pagamento o devo pagarlo comunque? se lo pago in aprile la nuova scadenza sarà gennaio 2011 ?
 
9252082
9252082 Inviato: 1 Feb 2010 15:11
 

oswego78 ha scritto:
ma il bollo va pagato anche se solo si possiede il mezzp e non si usa?
il bollo della mia vespa 50cc scade in gennaio, siccome fino ad aprile non la userò posso posticiparne il pagamento o devo pagarlo comunque? se lo pago in aprile la nuova scadenza sarà gennaio 2011 ?

è un 50 se non lo usi non devi pagarlo per forza, solo se circoli su strada icon_wink.gif è una tassa di circolazione

il discorso è diverso invece per i motocicli, è una tassa di possesso e va pagata sempre icon_wink.gif
 
9327925
9327925 Inviato: 15 Feb 2010 9:51
 

riporto alla luce il topic icon_wink.gif

Per la mia moto (motociclo 125cc da 11kw) il bollo è ancora di 21,05 euro, come riportato nell'articolo?
cordiali saltui icon_biggrin.gif
 
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